{"id":2593,"date":"2019-07-09T14:08:47","date_gmt":"2019-07-09T12:08:47","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2593"},"modified":"2019-07-09T14:08:47","modified_gmt":"2019-07-09T12:08:47","slug":"spazio-al-ravvedimento-per-i-versamenti-frazionati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2593","title":{"rendered":"Spazio al ravvedimento per i versamenti frazionati"},"content":{"rendered":"<p class=\"paragrafo@2\">Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo \u00e8 l\u2019articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34\/2019) introdotto dalla legge 58\/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, \u00e8 uno degli strumenti deflattivi pi\u00f9 sfruttati dai contribuenti, poich\u00e9 consente di regolarizzare spontaneamente un\u2019irregolarit\u00e0 beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte. Tuttavia, l\u2019assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, \u00e8 certamente uno dei punti deboli dell\u2019istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilit\u00e0 finanziaria necessaria, non pu\u00f2 perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell\u2019Agenzia (avviso bonario, cartella e cos\u00ec via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">In sede di conversione del Dl crescita \u00e8 stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472\/97 (l\u2019articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentir\u00e0 espressamente al contribuente di avvalersi dell\u2019istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purch\u00e9 nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">Nel caso in cui l\u2019imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all\u2019integrale tardivo versamento.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">La riduzione prevista in caso di ravvedimento \u00e8 riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell\u2019imposta frazionata in scadenze differenti \u00e8 \u0300 possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l\u2019intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano per\u00f2 ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">In tale contesto, va infatti segnalato che da tempo, un\u2019alternativa all\u2019assenza della rateizzazione fosse rappresentata dal frazionamento degli importi dovuti. Le Entrate, con la risoluzione 67\/E\/2011, hanno confermato questa soluzione con riferimento al \u201cvecchio\u201d ravvedimento per il quale c\u2019erano cause ostative ormai non pi\u00f9 esistenti.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">A decorrere dal 2015, infatti, l\u2019istituto \u00e8 stato completamente rivisitato prevedendo:<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\"><span class=\"numero@1\"><span id=\"U20334737522UEH\">\u25cf<\/span>la possibilit\u00e0 di regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell\u2019amministrazione;<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\"><span class=\"numero@2\"><span id=\"U20334737522MfF\">\u25cf<\/span>che la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario (articolo 36-bis e 36-ter Dpr 600\/1973 o 54-bis Dpr 633\/1972) o di una cartella di pagamento, rappresentino cause ostative alla possibilit\u00e0 di ravvedersi.<\/span><\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">Di conseguenza, i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono una causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo perch\u00e9 il contribuente rettifichi la propria posizione. Il ravvedimento frazionato rappresenta quindi una sorta di piano di rateazione creato dal contribuente per regolarizzare dei debiti tributari. Tuttavia, se nel corso della dilazione costruita dal contribuente fosse notificato l\u2019avviso bonario ovvero direttamente la cartella di pagamento, il ravvedimento deve essere sospeso. In proposito, il Mef, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che dinanzi a un ravvedimento frazionato, restano salvi gli effetti di quanto pagato in precedenza: pertanto la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione gi\u00e0 eseguita. Dal tenore letterale della risposta, quindi, l\u2019avviso bonario, la cartella o un avviso di accertamento costituiscono causa ostativa per il proseguimento e pertanto il ravvedimento frazionato deve essere sospeso. In simili ipotesi, quindi, la pretesa erariale dovr\u00e0 riguardare le somme non ancora corrisposte, mentre sulle precedenti, risultando ormai regolarizzate, non saranno dovute ulteriori sanzioni.<\/p>\n<p class=\"paragrafo@2\">Nel caso in cui il contribuente non ravvedesse integralmente quanto dovuto, potr\u00e0 dilazionare le somme una volta ricevuti gli atti successivi: per l\u2019avviso bonario in 8 rate trimestrali ovvero per importi superiori a 5mila euro, in un massimo 20 rate trimestrali, per la cartella di pagamento fino a 72 rate o 120 in caso di comprovata situazione di difficolt\u00e0.<\/p>\n<div class=\"charts\">\u00a0Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo \u00e8 l\u2019articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34\/2019) introdotto dalla legge 58\/2019 di conversione. 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