{"id":2601,"date":"2019-07-29T11:07:19","date_gmt":"2019-07-29T09:07:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2601"},"modified":"2019-07-29T11:07:19","modified_gmt":"2019-07-29T09:07:19","slug":"imposte-da-versare-anche-con-il-bilancio-in-bozza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2601","title":{"rendered":"Imposte da versare anche con il bilancio in bozza"},"content":{"rendered":"<p>Un tema delicato attiene al rapporto tra versamento delle imposte e approvazione del bilancio: aspetto che va risolto alla luce del combinato disposto delle norme civilistiche e tributarie.<br \/>\nSotto il primo profilo, il Codice civile dispone che l\u2019assemblea ordinaria per le societ\u00e0 di capitali debba essere convocata almeno una volta l\u2019anno, per l\u2019approvazione del bilancio di esercizio, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale. \u00c8 peraltro, ammessa la possibilit\u00e0 che \u2013 in presenza di determinate circostanze \u2013 il bilancio sia approvato entro 180 giorni (cosiddetto temine lungo).<br \/>\nIn merito alle situazioni che consentono il ricorso al termine \u201clungo\u201d, oltre alla necessit\u00e0 di predisporre il bilancio consolidato, la norma fa riferimento a particolari esigenze relative alla struttura e all\u2019oggetto della societ\u00e0: la casistica ha fatto registrare una molteplicit\u00e0 di ipotesi, dalla presenza di sedi secondarie al compimento di operazioni straordinarie, dalla costituzione di patrimoni destinati a specifici affari (articoli 2447-bis e 2447-septies del Codice civile) alla necessit\u00e0 di adeguarsi a nuovi principi contabili (tale conclusione appare confermata da un documento del Cndcec del 16 gennaio 2017).<br \/>\n<strong>Come insegna la Cassazione (sentenza 11452\/2014), anche ai fini tributari \u2013 cio\u00e8 per verificare se la dichiarazione dei redditi \u00e8 stata presentata tempestivamente \u2013 l\u2019agenzia \u00e8 chiamata a valutare la ricorrenza nel caso concreto dei motivi che hanno suggerito il differimento del termine di approvazione del bilancio.<\/strong><br \/>\nTralasciando gli aspetti meramente civilistici connessi alle vicende descritte, \u00e8 opportuno descrivere invece gli effetti dei citati termini sugli obblighi tributari, in primis sulla liquidazione delle imposte. Al riguardo rileva innanzitutto l\u2019articolo 17 del Dpr n. 435\/2001, in base al quale (nel testo modificato dall\u2019articolo 7-quater, comma 19, del Dl n. 193\/2016, con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2017) le societ\u00e0 di capitali sono tenute a effettuare il versamento dell\u2019Ires dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini previsti dalla legge civilistica. In particolare, qualora il bilancio non sia approvato nel termine stabilito, il versamento dei tributi dev\u2019essere comunque effettuato entro l\u2019ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (salvo le rateizzazioni di rito).<br \/>\n<strong>Ci\u00f2 significa che l\u2019omessa approvazione del bilancio non esenta n\u00e9 dall\u2019obbligo di versamento delle imposte, n\u00e9 dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.<\/strong> A prescindere dalle cause che hanno condotto alla mancata approvazione, gli amministratori delle societ\u00e0 devono comunque adoperarsi per la predisposizione e presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del progetto di bilancio da loro predisposto. Perci\u00f2, in assenza di approvazione del bilancio (per le societ\u00e0 di capitali) e del rendiconto (per le societ\u00e0 di persone), scatta comunque l\u2019obbligo di versamento delle imposte.<br \/>\nIn caso contrario, si applicano le sanzioni di cui all\u2019articolo 1, comma 1, del Dlgs n. 471\/97. A ci\u00f2 si aggiungano i riflessi da un lato sotto il profilo della responsabilit\u00e0 individuale degli amministratori, e dall\u2019altro per quanto attiene agli adempimenti inerenti al deposito degli atti presso il Registro delle imprese. Infatti alcuni uffici del Registro ammettono il deposito anche di bilanci non approvati. Ad ogni buon conto, \u00e8 indispensabile che nel libro delle decisioni dell\u2019organo amministrativo nonch\u00e9 negli atti societari sia \u201ccertificato\u201d il contenuto della bozza di bilancio in modo tale da avere un \u201csolido\u201d riferimento oggettivo del contenuto della bozza di bilancio.<\/p>\n<p>Fonte &#8220;Il sole 24 ore&#8221;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un tema delicato attiene al rapporto tra versamento delle imposte e approvazione del bilancio: aspetto che va risolto alla luce del combinato disposto delle norme civilistiche e tributarie. 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