{"id":2610,"date":"2019-10-09T14:59:35","date_gmt":"2019-10-09T12:59:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2610"},"modified":"2019-10-09T14:59:35","modified_gmt":"2019-10-09T12:59:35","slug":"bike-e-car-sharing-da-certificare-anche-se-pagati-con-la-carta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2610","title":{"rendered":"Bike e car sharing da certificare anche se pagati con la carta"},"content":{"rendered":"<p><em>La risposta dell\u2019Agenzia esclude la qualificazione di attivit\u00e0 a distanza<\/em><br \/>\n<em>Si tratta di locazione di beni mobili e non rientra tra i servizi elettronici<\/em><br \/>\nI servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig<br \/>\neconomy, in quanto non rientrano tra i servizi a distanza, vanno certificati<br \/>\noperazione per operazione con scontrini e ricevute fiscali o dal 1\u00b0 gennaio 2020 con<br \/>\ndocumento commerciale, salvo in ogni caso l\u2019emissione di fatture elettroniche. Con<br \/>\nla risposta a interpello 396\/2019, pubblicata ieri 8 ottobre, l\u2019agenzia delle Entrate<br \/>\nnell\u2019occuparsi del servizio di bike sharing introduce di fatto un principio<br \/>\napplicabile per tutti quei servizi gestiti tramite piattaforme elettroniche e pagati<br \/>\ntramite app su internet anche se il pagamento avviene in modo tracciabile. La<br \/>\ncertificazione riguarda tutte le operazioni anche quando rese a committenti privati<br \/>\nche non operano nell\u2019esercizio di imprese, arti o professioni. Non si tratta infatti di<br \/>\noperazioni riconducibili tra i servizi elettronici resi a committenti privati e, in<br \/>\nquanto tali, esonerate, al momento, dall\u2019obbligo di certificazione secondo quanto<br \/>\ndisposto dal decreto ministeriale del 10 maggio 2019. Il prestare il servizio in<br \/>\nmaniera automatizzata e l\u2019accettare esclusivamente pagamenti con strumenti<br \/>\nelettronici non sono infatti sufficienti a qualificare il servizio stesso come<br \/>\nelettronico e, per l\u2019effetto, ad esonerare il prestatore dalla documentazione con<br \/>\ncorrispettivo dell\u2019operazione: si tratta invece di un servizio riconducibile alla<br \/>\nlocazione onerosa di cose mobili non rientrante, per l\u2019effetto, tra quelli prestati<br \/>\ntramite mezzi elettronici elencati nel regolamento Ue 282 del 2011.<br \/>\nCertamente le conclusioni dell\u2019Agenzia dovrebbero spingere a far riflettere il<br \/>\nlegislatore per introdurre, in caso di tracciabilit\u00e0 dell\u2019operazione, una maggiore<br \/>\nflessibilit\u00e0 per favorire tutte queste economie in divenire. Cos\u00ec come avvenne nel<br \/>\n1996 quando si individuarono le operazioni per le quali potevano operare gli<br \/>\nesoneri dalla documentazione con scontrino e ricevuta.<br \/>\nIl caso esaminato<br \/>\nL\u2019istanza di interpello \u00e8 stata presentata da una societ\u00e0 che, svolgendo attivit\u00e0 di<br \/>\nbike sharing, ha fatto realizzare una \u201capplicazione\u201d per smartphone e tablet grazie<br \/>\nalla quale gli utenti possono usufruire del servizio, utilizzando la propria carta di<br \/>\ncredito per il relativo pagamento. Una volta effettuata la scansione del QR-code presente sulla bicicletta, viene effettuato il pagamento mediante sistema paypal o<br \/>\ncarta di credito e, contemporaneamente, si sblocca automaticamente il lucchetto<br \/>\nelettronico che blocca il veicolo. Il periodo di noleggio termina con la chiusura del<br \/>\nlucchetto alla riconsegna della bicicletta presso uno dei totem dedicati. Sul<br \/>\npresupposto che si trattasse di servizi resi con mezzi elettronici, l\u2019istante ha<br \/>\nrichiesto se, oltre all\u2019effettuazione di un incasso tracciabile, in caso di prestazione<br \/>\nverso clienti privati fosse sufficiente l\u2019annotazione nel registro dei corrispettivi,<br \/>\nsenza rilascio di ricevuta, scontrino o dal 1\u00b0 gennaio 2020 di un documento<br \/>\ncommerciale, prevedendo altres\u00ec l\u2019emissione di una fattura elettronica ove richiesta<br \/>\noppure se il cliente fosse un soggetto Iva.<br \/>\nLa risposta<br \/>\nAd avviso dell\u2019Agenzia, il servizio di bike sharing non rientra tra quei servizi<br \/>\nelettronici resi a committenti privati, come individuati dall\u2019articolo 7, paragrafo 1 ,<br \/>\ndel regolamento Ue 282 del 2011. Si tratta invece di un\u2019operazione di locazione<br \/>\nonerosa di cose mobili come gi\u00e0 chiarito dalla Entrate con la risoluzione<br \/>\n478\/E\/2008. Non si \u00e8 infatti in presenza di un servizio fornito attraverso internet o<br \/>\nuna rete elettronica e con una natura che rende la prestazione esclusivamente<br \/>\nautomatizzata, corredata da un intervento umano minimo ed impossibile da<br \/>\ngarantire in assenza della tecnologia dell\u2019informazione. Tra i servizi elettronici<br \/>\nrientrano invece le forniture di siti web e web-hosting, di software, di immagini,<br \/>\ntesti e informazioni o di basi dati, nonch\u00e9 di musica, film, giochi e prestazioni di<br \/>\ninsegnamento a distanza. Il fornitore del servizio di bike sharing deve quindi<br \/>\nrilasciare uno scontrino o una ricevuta fiscale e dal 1\u00b0 gennaio 2020 un documento<br \/>\ncommerciale, che potr\u00e0 essere inviato al cliente, previo accordo, anche in formato<br \/>\nelettronico.<br \/>\n\u00a9 RIPRODUZIONE RISERVATA<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La risposta dell\u2019Agenzia esclude la qualificazione di attivit\u00e0 a distanza Si tratta di locazione di beni mobili e non rientra tra i servizi elettronici I servizi di bike e car sharing, i servizi collegati alla sharing economy e alla gig economy, in quanto non rientrano tra i servizi a distanza, vanno certificati operazione per operazione &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2610\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Bike e car sharing da certificare anche se pagati con la carta<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[25],"tags":[],"class_list":["post-2610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-2018"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2610"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2610\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2611,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2610\/revisions\/2611"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}