{"id":2679,"date":"2021-04-14T14:25:55","date_gmt":"2021-04-14T12:25:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2679"},"modified":"2021-04-14T14:30:28","modified_gmt":"2021-04-14T12:30:28","slug":"contributo-a-fondo-perduto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2679","title":{"rendered":"Contributo a fondo perduto"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;A seguito dell\u2019emergenza sanitaria Covid-19, per sostenere le imprese e i professionisti \u00e8 stata prevista l\u2019erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ristorare le attivit\u00e0 che hanno subito chiusure forzate o comunque una riduzione del proprio lavoro.<br>Si precisa che i contributi a fondo perduto&nbsp;<strong>sono esclusi da tassazione<\/strong>&nbsp;&#8211; sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l\u2019Irap &#8211;&nbsp;<strong>e non incidono sul calcolo del rapporto per la deducibilit\u00e0 delle spese e degli altri componenti negativi di reddito<\/strong>, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir. Ne consegue, pertanto, che tali contributi non sono assoggettati alla ritenuta a titolo d\u2019acconto di cui all\u2019<a href=\"id:20177;1\">articolo 28, comma 2, D.P.R. 600\/1973<\/a>. Come precisato dalla&nbsp;<a href=\"idp:251209;2\">circolare n. 15\/E\/2020<\/a>, sul piano contabile le somme ricevute costituiscono un contributo in conto esercizio in quanto erogate ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del Covid-19 (da contabilizzare nella voce A5 del conto economico).<br><em>Contributo Decreto Rilancio<\/em>&nbsp;L\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:35327499;1\">25 del D.L. 34\/2020<\/a>&nbsp;(Decreto Rilancio) ha previsto l\u2019erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, qualora soddisfino i requisiti previsti dalla stessa norma.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La domanda andava presentata entro il 13.8.2020 e per i chiarimenti dell\u2019<a href=\"idp:251209;2\">Agenzia delle Entrate si vedano le circolari nn. 15\/E e 22\/E del 2020<\/a>&nbsp;e la&nbsp;<a href=\"idp:255989;2\">risoluzione n. 65\/E\/2020<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, in sede di conversione sono stati aggiunti i co.&nbsp;<a href=\"id:35866279;1\">7-<em>sexies<\/em>&nbsp;e 7-<em>septies<\/em>&nbsp;all\u2019art. 60 del D.L. 104\/2020<\/a>, disponendo che i soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell&#8217;<a href=\"id:35327499;1\">articolo 25 del D.L. 34\/2020<\/a>&nbsp;che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>a far data dall&#8217;insorgenza dell&#8217;evento calamitoso hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19,&nbsp;<\/li><li>classificati totalmente montani di cui all&#8217;elenco dei comuni italiani predisposto dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT),&nbsp;<\/li><li>ovvero ricompresi nella&nbsp;<a href=\"idp:1238;2\">circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993<\/a>,&nbsp;e non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell&#8217;istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall&#8217;Agenzia delle entrate in data 30.6.2020),<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell&#8217;Agenzia delle entrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Contributo Decreto Ristori<\/em>&nbsp;Il Decreto Ristori (art. 1, D.L. 137\/2020) ha previsto un&nbsp;<strong>nuovo contributo a fondo perduto<\/strong>&nbsp;per coloro che al 25.10.2020 hanno la partita Iva attiva e svolgono come attivit\u00e0 prevalente una di quelle individuate dai codici Ateco riportati nell\u2019allegato 1 dello stesso decreto. L\u2019agevolazione \u00e8 erogata a condizione che l&#8217;<strong>ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020<\/strong>&nbsp;sia&nbsp;<strong>inferiore ai due terzi dell&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019<\/strong>&nbsp;(occorre far riferimento alla data di effettuazione dell&#8217;operazione). Il requisito del fatturato non deve essere verificato per i soggetti che hanno la partita Iva dal 1.1.2019 e che svolgono in via prevalente una delle attivit\u00e0 di cui all\u2019all. 1, D.L. 137\/2020; tuttavia, il contributo non spetta a coloro che hanno iniziato l\u2019attivit\u00e0 a partire dal 25.10.2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per coloro che hanno&nbsp;<strong>gi\u00e0 beneficiato del contributo<\/strong>&nbsp;di cui all\u2019<a href=\"id:35327499;1\">art. 25 del D.L. 34\/2020<\/a>, l\u2019importo percepito&nbsp;<strong>sar\u00e0 erogato automaticamente<\/strong>, mentre in caso contrario occorre presentare apposita istanza dal 20.11.2020 al 15.1.2021&nbsp;secondo il modello approvato dal provv. 20.11.2020. Il contributo&nbsp;<strong>non spetta<\/strong>, in ogni caso, ai soggetti la cui&nbsp;<strong>partita IVA risulti cessata<\/strong>&nbsp;alla data di presentazione dell&#8217;istanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo \u00e8 riconosciuto anche ai soggetti che, al 25.10.2020 hanno la partita IVA attiva e hanno dichiarato di svolgere come attivit\u00e0 prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell&#8217;all. 4 del D.L. 137\/2020 (art. 1-<em>ter<\/em>, D.L. 137\/2020).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019importo riconosciuto \u00e8 commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale \u2013 per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown &#8211; si applica un aumento percentuale che pu\u00f2 arrivare fino al 400%.<br>Per coloro che non avevano gi\u00e0 presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l\u2019ammontare del nuovo contributo \u00e8 determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall\u2019Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l\u2019importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 superano 1.000.000 di euro.<br>Comunque, \u00e8 previsto un&nbsp;<strong>importo minimo<\/strong>&nbsp;di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.<br>Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nell\u2019allegato 1 al decreto \u00abRistori\u00bb.<br>In tutte e due i casi, l\u2019importo massimo erogabile del nuovo contributo \u00e8 di 150.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, il co. 14, art. 1, D.L. 137\/2020 riconosce agli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti) e 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina), con domicilio fiscale o sede operativa nelle regioni individuate con le ordinanze del Ministro della salute emesse ai sensi degli articoli 2 e 3 (cd. zone arancioni e zone rosse del D.PC.M.&nbsp;3.11.2020) una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all\u2019articolo 1 del D.L. 137\/2020, aumentando di un ulteriore 50 per cento la quota indicata nell\u2019allegato 1.<br>Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final &#8220;Quadro temporaneo per le &nbsp;misure &nbsp;di &nbsp;aiuto &nbsp;di &nbsp;Stato &nbsp;a sostegno &nbsp;dell&#8217;economia &nbsp;nell&#8217;attuale &nbsp;emergenza &nbsp;del &nbsp;COVID-19&#8221; (co.&nbsp;<a href=\"id:36192453;1\">5, art. 13-<em>duodecies<\/em>, D.L. 137\/2020<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Contributo ex Decreto Ristori-bis&nbsp;<\/em>L\u2019art. 1-<em>bis<\/em>&nbsp;del D.L. 137\/2020&nbsp;(che ha ripreso il contenuto dell\u2019art. 2 del D.L. 149\/2020)&nbsp;prevede, inoltre, l\u2019erogazione di un contributo a fondo perduto a favore degli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3.11.2020. In particolare, l\u2019agevolazione \u00e8 destinata ai soggetti che svolgono come attivit\u00e0 prevalente una di quelle attivit\u00e0 individuate dall\u2019allegato 2 del D.L. 137\/2020 e che, alla data del 25.10.2020, hanno la partita IVA attiva e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravit\u00e0 e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell\u2019articolo 3 del D.P.C.M. 3.11.2020 e dell\u2019dell\u2019<a href=\"id:36192465;1\">art. 19-<em>bis<\/em>&nbsp;del D.L. 137\/2020<\/a>&nbsp;(zone rosse).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell\u2019articolo 1 del D.L. 137\/2020.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019erogazione avviene:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>con modalit\u00e0 automatica, se il beneficiario aveva ottenuto l\u2019accredito del contributo del Decreto Rilancio e non lo ha riversato totalmente;<\/li><li>a seguito della presentazione telematica di apposita istanza (provv. 20.11.2020) dal 20.11.2020 al 15.01.2021, per gli altri soggetti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019importo riconosciuto \u00e8 commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio, al quale si applica l\u2019aumento percentuale previsto dall\u2019all. 2 del D.L. 137\/2020. Per coloro che non avevano gi\u00e0 presentato domanda per il contributo del Decreto Rilancio, l\u2019ammontare del nuovo contributo \u00e8 determinato con due fasi di calcolo successive, come spiegato nella guida predisposta dall\u2019Agenzia delle Entrate. Nella prima fase, si moltiplica la differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019 per una delle seguenti percentuali: a) 20%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro; b) 15%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l\u2019importo di 1.000.000 di euro; c) 10%, se i ricavi e i compensi dell\u2019anno 2019 superano 1.000.000 di euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Comunque, \u00e8 previsto&nbsp;<strong>un importo minimo<\/strong>&nbsp;di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Gli stessi importi sono assegnati ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1.1.2019, qualora la suddetta differenza sia pari a zero o positivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella seconda fase, la base di calcolo ottenuta viene moltiplicata per una delle percentuali, previste per i singoli codici Ateco nel citato allegato 2.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutti i casi, l\u2019importo massimo erogabile del nuovo contributo \u00e8 di 150.000 euro.<br>Si specifica che le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final \u00abQuadro temporaneo per le &nbsp;misure &nbsp;di &nbsp;aiuto &nbsp;di &nbsp;Stato &nbsp;a sostegno &nbsp;dell&#8217;economia &nbsp;nell&#8217;attuale &nbsp;emergenza &nbsp;del &nbsp;COVID-19\u00bb&nbsp;(co.&nbsp;<a href=\"id:36192453;1\">5, art. 13-<em>duodecies<\/em>, D.L. 137\/2020<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Contributo ex Decreto Natale L\u2019art. 2 del D.L. 172\/2020<\/em>&nbsp;introduce un contributo a fondo perduto per i soggetti&nbsp;interessati dalle misure restrittive previste dallo stesso decreto. In particolare, il contributo compete ai soggetti che al 19.12.2020 (data di entrata in vigore del&nbsp;<a href=\"idp:334286;1\">D.L. 172\/2020<\/a>) hanno la partita IVA attiva (la partita Iva deve essere stata attivata entro il 30.11.2020) e svolgono in via prevalente una delle attivit\u00e0 individuate dai codici Ateco di cui all\u2019all. 1 del D.L. 172\/2020 (settore della ristorazione). Il co. 2 della norma precisa, tuttavia, che possono beneficiare del contributo solo i soggetti che hanno gi\u00e0 beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Rilancio e che non lo abbiano restituito. L\u2019Agenzia delle Entrate, infatti, eroga direttamente lo stesso importo gi\u00e0 corrisposto sul conto corrente bancario o postale sul quale \u00e8 stato erogato il precedente contributo. In ogni caso, l\u2019importo del contributo non pu\u00f2 essere superiore a euro 150.000,00.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo \u00e8 soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final \u00abQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell\u2019economia nell\u2019attuale emergenza del COVID-19\u00bb, e successive modifiche. Inoltre, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all\u2019articolo 25, commi da 7 a 14, del Decreto Rilancio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;A seguito dell\u2019emergenza sanitaria Covid-19, per sostenere le imprese e i professionisti \u00e8 stata prevista l\u2019erogazione di contributi a fondo perduto, al fine di ristorare le attivit\u00e0 che hanno subito chiusure forzate o comunque una riduzione del proprio lavoro.Si precisa che i contributi a fondo perduto&nbsp;sono esclusi da tassazione&nbsp;&#8211; sia per quanto riguarda le imposte &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2679\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Contributo a fondo perduto<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-2679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-finanziamento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2679"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2679\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2680,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2679\/revisions\/2680"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}