{"id":2682,"date":"2021-04-14T14:36:19","date_gmt":"2021-04-14T12:36:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2682"},"modified":"2021-04-14T14:48:50","modified_gmt":"2021-04-14T12:48:50","slug":"rafforzamento-patrimoniale-delle-imprese-di-medie-dimensioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2682","title":{"rendered":"Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Alle societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, anche semplificata, societ\u00e0 cooperative, societ\u00e0 europee e societ\u00e0 cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all\u2019articolo&nbsp;<a href=\"id:33090509;1\">162-<em>bis<\/em>&nbsp;del Tuir<\/a>&nbsp;e quelle che esercitano attivit\u00e0 assicurative, l\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:35327501;1\">26 del D.L. 34\/2020<\/a>&nbsp;riconosce, a seguito dell\u2019approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020,&nbsp;<strong>un credito d\u2019imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto<\/strong>, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (<strong>o del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021<\/strong>) dell\u2019aumento di capitale. Tuttavia, si decade dal beneficio, dovendo restituire l\u2019importo fruito unitamente agli interessi legali, a fronte della distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1.1.2024, ovvero del 1.1.2025 nel caso in cui l\u2019aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell\u2019esercizio 2021.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con il D.M. 10.8.2020 sono state dettate le disposizioni attuative dell\u2019agevolazione e con il&nbsp;provv. 11.03.2021 (Prot. n. 67800\/2021) sono individuate le modalit\u00e0 di presentazione delle domande di accesso ai crediti d\u2019imposta..<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile esclusivamente in compensazione<\/strong>&nbsp;a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell\u2019investimento, successivamente all\u2019approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020 ed&nbsp;<strong>entro la data del 30.11.2021<\/strong>&nbsp;(co.&nbsp;<a href=\"id:35327501;1\">9, art. 26, D.L. 34\/2020<\/a>).&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non si applicano i limiti di cui all\u2019art. 1, co. 53, L. 244\/2007 e di cui all\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:2683337;1\">34, L. 388\/2000<\/a>. Il credito d\u2019imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell\u2019Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli&nbsp;<a href=\"id:12787;1,4970473;1\">61 e 109, comma 5, del Tuir<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Requisiti di accesso<\/em>&nbsp;I commi 1 e 2 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:35327501;1\">26 del D.L. 34\/2020<\/a>&nbsp;(come modificati dai co. 263 e 264, art. 1, L. 178\/2020)&nbsp;prevedono i seguenti requisiti per poter beneficiare del credito d\u2019imposta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>societ\u00e0 regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese;<\/li><li>ammontare dei ricavi di cui all\u2019art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir relativo al periodo d\u2019imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la societ\u00e0 appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al pi\u00f9 elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all\u2019interno del gruppo;<\/li><li>abbia subito, a causa dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell\u2019ammontare dei ricavi (art. 85, lett. a) e b) del Tuir) rispetto allo stesso periodo dell\u2019anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la societ\u00e0 appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al pi\u00f9 elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all\u2019interno del gruppo;<\/li><li>abbia deliberato ed eseguito dopo il 19.5.2020 ed entro il&nbsp;<strong>30.6.2021<\/strong>&nbsp;un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato;&nbsp;<\/li><li>non \u00e8 sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non \u00e8 stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l\u2019avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque,&nbsp;alla data del 31.12.2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficolt\u00e0, a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell&#8217;allegato I del regolamento (UE) n. 651\/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese \u00e8 riconosciuto il credito d&#8217;imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell&#8217;investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano pi\u00f9 soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell&#8217;investimento agevolato;<\/li><li>si trova in situazione di regolarit\u00e0 contributiva e fiscale;<\/li><li>si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell\u2019ambiente;<\/li><li>non rientra tra le societ\u00e0 che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;<\/li><li>non si trova nelle condizioni ostative di cui all\u2019articolo&nbsp;<a href=\"id:12749179;1\">67 del D.Lgs. 159\/2011<\/a>;<\/li><li>nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non \u00e8 intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell\u2019evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all\u2019articolo&nbsp;<a href=\"id:2004781;1\">12, co. 2, D.Lgs. 74\/2000<\/a>.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono accedervi, ai sensi dell\u2019art. 5, co. 3, D.M. 10.8.2020, le aziende in concordato preventivo di continuit\u00e0 con omologa gi\u00e0 emessa, che si trovano in situazione di regolarit\u00e0 contributiva e fiscale all&#8217;interno di piani di rientro e rateizzazione gi\u00e0 esistenti alla data del 19 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su questo punto \u00e8 intervenuta la legge di Bilancio 2021 riscrivendo il co. 2-<em>bis<\/em>&nbsp;del citato art. 26, prevedendo che l\u2019agevolazione spetti anche alle imprese, non in difficolt\u00e0 alla data del 31.12.2019, ma successivamente ammesse al concordato preventivo con continuit\u00e0 aziendale purch\u00e9 il decreto di omologa sia stato gi\u00e0 adottato alla data di presentazione dell\u2019istanza di accesso al beneficio fiscale ovvero alla data di approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020 e che si trovano in situazione di regolarit\u00e0 contributiva e fiscale all\u2019interno dei piani di rientro e rateizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono beneficiare del credito s\u2019imposta anche le societ\u00e0 di persone che si trasformano in societ\u00e0 di capitali al solo scopo di beneficiare del bonus, purch\u00e9 l\u2019operazione straordinaria avvenga prima dell&#8217;effettuazione dell&#8217;aumento di capitale sociale rilevante ai fini delle agevolazioni (risp. interpello AE 74\/2021). L\u2019Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa, con riferimento ad una societ\u00e0 costituita nel 2020 per effetto di conferimento di una ditta individuale, che i requisiti di accesso che richiedono il confronto dei ricavi devono riferirsi ai ricavi 2019 realizzati dalla ditta individuale (risp. interpello AE 117\/2021).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per&nbsp;<strong>poter beneficiare del credito d\u2019imposta<\/strong>, le societ\u00e0 conferitarie che intendono avvalersi del beneficio devono&nbsp;<strong>presentare apposita istanza telematica<\/strong>&nbsp;all\u2019Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l\u2019istante deve essere in possesso della dichiarazione nella quale i soggetti e gli OICR che hanno effettuato conferimenti agevolati attestano la misura dell&#8217;incentivo riconosciuto (si veda sotto).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l\u2019Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l\u2019importo spettante oppure il diniego.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Occorre specificare che il credito d\u2019imposta \u00e8 riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l\u2019ordine di presentazione delle istanze e fino all\u2019esaurimento delle risorse stanziate per l\u2019agevolazione.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Credito per i soci<\/em>&nbsp;I co. da 4 a 7 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:35327501;1\">26 del D.L. 34\/2020<\/a>&nbsp;riconoscono un&nbsp;<strong>credito d\u2019imposta del 20% anche per i soggetti che effettuano i conferimenti in denaro<\/strong>&nbsp;in esecuzione dell\u2019aumento di capitale previsto dal citato art. 26, nel periodo tra il 20.5.2020 e il 31.12.2020 (<strong>non \u00e8 prevista la proroga al 30.6.2021<\/strong>). Come precisato dall\u2019art. 2 del D.M. 10.8.2020, l\u2019investimento pu\u00f2 essere effettuato indirettamente attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio che non siano a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, residenti in Italia o in Stati membri dell&#8217;UE o in Stati aderenti all&#8217;Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle societ\u00e0 tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societ\u00e0, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica. Il credito d&#8217;imposta non \u00e8 riconosciuto: a) per gli investimenti effettuati dai soggetti di cui all&#8217;art.&nbsp;<a href=\"id:33090509;1\">162<em>-bis<\/em>&nbsp;del Tuir<\/a>&nbsp;e dalle imprese che esercitano attivit\u00e0 assicurativa; b) per gli investimenti effettuati da imprese qualificabili, al 31 dicembre 2019, come \u00abimprese in difficolt\u00e0\u00bb&nbsp;(<em>ex<\/em>&nbsp;art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651\/2014, dell&#8217;art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702\/2014 e dell&#8217;art. 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388\/2014), a meno che non siano qualificabili come microimprese o piccole imprese ai sensi dell&#8217;allegato I del regolamento (UE) n. 651\/2014. In tal caso, a microimprese e piccole imprese \u00e8 riconosciuto il credito d&#8217;imposta se non sono soggette a procedure concorsuali per insolvenza, o essendo state soggette a tali procedure abbiano rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento dell&#8217;investimento agevolato, e non hanno ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, o avendoli ricevuti non siano pi\u00f9 soggette a un piano di ristrutturazione al momento dell&#8217;investimento agevolato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d\u2019imposta non pu\u00f2 eccedere \u20ac 2.000.000. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31.12.2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della societ\u00e0 oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l\u2019obbligo del contribuente di restituire l\u2019ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per poter beneficiare dell\u2019agevolazione \u00e8 richiesto (co. 6, art. 2, D.M. 10.8.2020) che il conferimento in denaro sia iscritto alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote della societ\u00e0, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonch\u00e9 agli investimenti in quote degli OICR di cui sopra.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini dell\u2019agevolazione \u00e8 necessario che la societ\u00e0 conferitaria rilasci al socio&nbsp;<strong>una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0<\/strong>&nbsp;nel quale viene dichiarato di non aver superato il limite dell\u2019importo complessivo agevolabile di cui al comma 20 del citato art. 26 (il limite cambia in base all\u2019attivit\u00e0 svolta dalla societ\u00e0 conferitaria), ovvero, se superato, l\u2019importo per il quale spetta il credito d\u2019imposta. Non possono beneficiare del credito d\u2019imposta le societ\u00e0 che controllano direttamente o indirettamente la societ\u00e0 conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito \u00e8 fruibile anche per gli investimenti effettuati in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell\u2019UE o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. Inoltre, l\u2019agevolazione spetta altres\u00ec quando l\u2019investimento avviene attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti in Italia o in Stati membri dell\u2019UE o in Stati aderenti all\u2019Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese che soddisfano i requisiti sopra elencati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di effettuazione dell\u2019investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l\u2019utilizzo nonch\u00e9, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell\u2019investimento, anche in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all\u2019art. 1, co. 53, L. 244\/2007 e di cui all\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:2683337;1\">34, L. 388\/2000<\/a>. Il credito d\u2019imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell\u2019Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli&nbsp;<a href=\"id:12787;1,4970473;1\">61 e 109, comma 5, del Tuir<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per poter beneficiare del credito d\u2019imposta, i soggetti che effettuano gli investimenti devono presentare apposita istanza telematica all\u2019Agenzia delle Entrate. Prima della trasmissione, a pena di decadenza, l\u2019istante deve essere in possesso della copia della delibera di aumento del capitale sociale e della dichiarazione sostitutiva di notoriet\u00e0 rilasciata dalla societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda, l\u2019Agenzia comunica il riconoscimento del credito e l\u2019importo spettante oppure il diniego. Occorre specificare che il credito d\u2019imposta \u00e8 riconosciuto, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati nelle istanze, secondo l\u2019ordine di presentazione delle istanze e fino all\u2019esaurimento delle risorse stanziate per l\u2019agevolazione. A seguito della comunicazione positiva da parte dell\u2019Amministrazione, i soggetti beneficiari consegnano alla societ\u00e0 conferitaria una dichiarazione nella quale attestano la misura dell&#8217;incentivo ricevuto al fine di consentire a quest&#8217;ultima la verifica del rispetto dei limiti di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante \u00abQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell&#8217;economia nell&#8217;attuale emergenza del COVID-19\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Modalit\u00e0 e termini di presentazione della domanda di accesso<\/em>&nbsp;Le domande di accesso alle due agevolazioni \u2013 credito per le societ\u00e0 e credito per i soci\/investitori \u2013 devono essere presentate, secondo il&nbsp;<a href=\"idp:336437;1\">provv. 11.3.2021<\/a>, esclusivamente con modalit\u00e0 telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all\u2019<a href=\"id:122106;1\">art. 3, co. 3, D.P.R.&nbsp;322\/1998<\/a>. La trasmissione telematica \u00e8 effettuata utilizzando il software gratuito messo a disposizione dall\u2019Agenzia denominato \u201cCreditoRafforzamentoPatrimoniale\u201d. A seguito della presentazione delle istanze \u00e8 rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l\u2019indicazione delle relative motivazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il modello per il \u201ccredito soci\/investitori\u201d deve essere trasmesso dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021. Nello stesso periodo \u00e8 possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell\u2019ordine di presentazione per il riconoscimento del credito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le societ\u00e0, invece, per ottenere il credito devono inviare il relativo modello dal 1.6.2021 al 2.11.2021, con la possibilit\u00e0 di trasmettere nello stesso periodo una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, anche ai fini dell\u2019ordine di presentazione per il riconoscimento del credito. Eventuali ulteriori istanze presentate dopo il ricevimento della comunicazione di accettazione\/diniego sono scartate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In entrambi i casi \u00e8 possibile presentare, con le stesse modalit\u00e0, la rinuncia integrale ai crediti d\u2019imposta precedentemente richiesti, entro il termine di presentazione delle rispettive istanze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Cumulabilit\u00e0 e limiti dei crediti d\u2019imposta<\/em>&nbsp;I due crediti d\u2019imposta, ai sensi del co. 20 dell\u2019art.&nbsp;<a href=\"id:35327501;1\">26 del D.L. 34\/2020<\/a>, sono cumulabili tra loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societ\u00e0 ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un \u00abQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell\u2019economia nell\u2019attuale emergenza del Covid-19\u00bb. L\u2019importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non eccede per ciascuna societ\u00e0 l\u2019ammontare di \u20ac 800.000, ovvero \u20ac 120.000 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura o \u20ac 100.000 per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la societ\u00e0 abbia beneficiato ai sensi dei regolamenti della Commissione Europea individuati dal citato co. 20. La societ\u00e0 presenta una dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo&nbsp;<a href=\"id:2782167;1\">47 del D.P.R.&nbsp;445\/2000<\/a>, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilit\u00e0, che le misure dei crediti d\u2019imposta, sommate con le misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la societ\u00e0 ha beneficiato, ai sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un \u00abQuadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell\u2019economia nell\u2019attuale emergenza del Covid-19\u00bb, non superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale rappresentante dichiara, altres\u00ec, di essere consapevole che l\u2019aiuto eccedente detti limiti \u00e8 da ritenersi percepito indebitamente e oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell\u2019UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Sottoscrizione titoli<\/em>&nbsp;I co. da 12 a 19.<em>bis<\/em>&nbsp;dell\u2019<a href=\"id:35327501;1\">art. 26 del D.L. 34\/2020 (<strong>come modificato dalla legge di Bilancio 2021<\/strong><\/a>) prevedono l\u2019istituzione del \u201cFondo Patrimonio PMI\u201d finalizzato a sottoscrivere entro il 30.6.2021 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione (in possesso delle caratteristiche illustrate dagli stessi commi), emessi dalle societ\u00e0 in possesso dei requisiti di cui ai co. 1 e 2 dell\u2019art. 26 per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l&#8217;ammontare dell&#8217;aumento di capitale e il 12,5% dell&#8217;ammontare dei ricavi&nbsp;<em>ex<\/em>&nbsp;art. 85, co. 1, lett. a) e b) del Tuir e il doppio dei costi del personale della societ\u00e0 relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l\u2019impresa non ha approvato il bilancio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>&nbsp;Alle societ\u00e0 per azioni, societ\u00e0 in accomandita per azioni, societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata, anche semplificata, societ\u00e0 cooperative, societ\u00e0 europee e societ\u00e0 cooperative europee aventi sede legale in Italia, escluse quelle di cui all\u2019articolo&nbsp;162-bis&nbsp;del Tuir&nbsp;e quelle che esercitano attivit\u00e0 assicurative, l\u2019art.&nbsp;26 del D.L. 34\/2020&nbsp;riconosce, a seguito dell\u2019approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020,&nbsp;un credito d\u2019imposta pari al &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=2682\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53,52],"tags":[],"class_list":["post-2682","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-crediti-per-finanziamenti-pmi","category-provvedimenti-di-sostegno"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2682","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2682"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2682\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2683,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2682\/revisions\/2683"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2682"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2682"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2682"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}