{"id":289,"date":"2014-03-24T12:07:14","date_gmt":"2014-03-24T11:07:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=289"},"modified":"2014-03-24T12:07:14","modified_gmt":"2014-03-24T11:07:14","slug":"al-via-lelenco-dei-destinatari-del-5-per-mille-scad-07052014","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=289","title":{"rendered":"Al via l\u2019elenco dei destinatari del 5 per mille &#8211; scad 07\/05\/2014"},"content":{"rendered":"<h5>24 Marzo 2014<\/h5>\n<h1>Al via l\u2019elenco dei destinatari del 5 per mille<\/h1>\n<h3>Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2014.<br \/>\nI ritardatari possono inviare la documentazione entro il 30.09.2014 versando la sanzione di 258 euro<\/h3>\n<div>\n<div>L\u2019articolo 1, comma 205, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. Legge di stabilit\u00e0 2014, ha previsto, anche per l\u2019esercizio finanziario 2014, la possibilit\u00e0 per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno delle stesse categorie di soggetti beneficiarie del contributo per l\u2019esercizio finanziario 2010.<br \/>\nPer l\u2019anno finanziario 2014, il 5 per mille \u00e8 pertanto destinato, nel dettaglio, a sostegno delle seguenti finalit\u00e0:<\/p>\n<p><strong>1. sostegno degli enti del volontariato:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>enti del volontariato di cui alla Legge 266 del 1991;<\/li>\n<li>Onlus &#8211; Organizzazioni non lucrative di utilit\u00e0 sociale (articolo10 del D.Lgs. 460\/1997);<\/li>\n<li>associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7, commi da 1 a 4, Legge 383\/2000);<\/li>\n<li>associazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall\u2019articolo 10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460\/1997;<\/li>\n<li>fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall\u2019articolo10, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 460\/1997;<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>2. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell\u2019universit\u00e0;<br \/>\n3. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;<br \/>\n4. sostegno delle attivit\u00e0 sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;<br \/>\n5. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attivit\u00e0 di interesse sociale.<br \/>\n<\/strong><br \/>\nAnche per l\u2019anno finanziario 2014, tra le finalit\u00e0 alle quali pu\u00f2 essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell&#8217;imposta sul reddito delle persone fisiche \u00e8 inserita altres\u00ec quella del<strong>finanziamento delle attivit\u00e0 di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici<\/strong>\u00a0(articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">Dpcm 30 maggio 2012 &#8211; pdf<\/span>\u00a0sono state stabilite le modalit\u00e0 di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalit\u00e0 di riparto delle somme.<br \/>\n<strong><br \/>\nGli enti ritardatari possono provvedere all\u2019iscrizione entro il 30.09.2014 &#8211;\u00a0<\/strong>Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del D.L. 16\/2012 &#8211; Circolare n. 7\/E del 20 marzo 2014) al riparto delle quote del cinque per mille gli\u00a0<strong>enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali<\/strong><span style=\"text-decoration: underline;\">entro il 30 settembre 2014<\/span>, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo\u00a0<strong>8115\u00a0<\/strong>(risoluzione n. 46 del 11\/5\/12). I requisiti sostanziali richiesti per l\u2019accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione relativa a ogni settore.<\/p>\n<p><strong>Le ASD &#8211;<\/strong>\u00a0Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attivit\u00e0 sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille per l\u2019anno 2014.<br \/>\nIn particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione \u00e8 presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.<br \/>\nInoltre le associazioni devono svolgere\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">prevalentemente<\/span>\u00a0una delle seguenti attivit\u00e0:<br \/>\n\u2022 avviamento e formazione allo sport dei giovani di et\u00e0 inferiore a 18 anni;<br \/>\n\u2022 avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di et\u00e0 non inferiore a 60 anni;<br \/>\n\u2022 avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.<br \/>\n<span style=\"text-decoration: underline;\">A partire dal 21 marzo 2014<\/span>, le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti presentano la domanda di iscrizione all\u2019Agenzia delle Entrate, utilizzando\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">modello &#8211; pdf<\/span>\u00a0e\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">software<\/span>\u00a0specifici.<br \/>\nLa domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).<br \/>\nL\u2019iscrizione deve essere presentata\u00a0<strong><span style=\"text-decoration: underline;\">entro il 7 maggio 2014<\/span><\/strong>. Non saranno accolte le domande pervenute con modalit\u00e0 diversa da quella telematica.<br \/>\nI requisiti sostanziali richiesti per l\u2019accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione (7 maggio 2014).<br \/>\nAll\u2019atto dell\u2019iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l\u2019avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.<br \/>\nChi vuole accedere al beneficio del 5 per mille di quest\u2019anno deve, comunque, presentare la domanda anche se l\u2019ha gi\u00e0 inviata per gli anni 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 oppure \u00e8 presente nell\u2019elenco trasmesso dal Coni per l\u2019anno 2008.<\/p>\n<p><strong>Adempimenti successivi all\u2019iscrizione nell\u2019elenco delle AD: presentazione della dichiarazione sostitutiva<\/strong>\u00a0&#8211; I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire entro il\u00a0<strong>30 giugno 2014<\/strong>\u00a0tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all\u2019Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell\u2019associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notoriet\u00e0, ai sensi dell\u2019articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all\u2019iscrizione. Questo \u00e8 il\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">modello di dichiarazione sostitutiva &#8211; pdf<\/span>.<br \/>\nPer agevolare la compilazione e l\u2019invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica dell\u2019Agenzia mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all\u2019atto della iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.<br \/>\nAlla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza,\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">fotocopia non autenticata di un documento di identit\u00e0 del sottoscrittore<\/span><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>24 Marzo 2014 Al via l\u2019elenco dei destinatari del 5 per mille Le procedure di iscrizione sono attivate a partire dal 21 marzo 2014. I ritardatari possono inviare la documentazione entro il 30.09.2014 versando la sanzione di 258 euro L\u2019articolo 1, comma 205, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, c.d. Legge di stabilit\u00e0 2014, &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=289\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Al via l\u2019elenco dei destinatari del 5 per mille &#8211; scad 07\/05\/2014<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-289","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=289"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/289\/revisions\/291"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=289"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=289"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=289"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}