{"id":318,"date":"2014-04-02T09:57:01","date_gmt":"2014-04-02T07:57:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=318"},"modified":"2014-04-02T09:57:01","modified_gmt":"2014-04-02T07:57:01","slug":"srl-semplificata-anche-per-il-lavoratore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=318","title":{"rendered":"Srl semplificata anche per il lavoratore"},"content":{"rendered":"<h5>2 Aprile 2014<\/h5>\n<p><strong>Il caso &#8211;\u00a0<\/strong>Due lavoratori dipendenti a tempo pieno possono costituire una srl semplificata?<\/p>\n<div>\n<div><strong>L\u2019analisi \u2013\u00a0<\/strong>Con specifico riferimento alla disciplina prevista in tema di srl semplificata, non possono essere individuati limiti alla possibilit\u00e0, per due lavoratori dipendenti, di costituire una nuova societ\u00e0.<\/p>\n<p>Al contrario, \u00e8 possibile richiamare un\u2019importante novit\u00e0 introdotta con il D.L. 76\/2013 (c.d. Decreto lavoro), e con le successive modifiche della legge di conversione (L.9 agosto 013, n. 99).<br \/>\nA seguito dell\u2019intervento normativo in oggetto \u00e8 stata infatti ammessa l\u2019amministrazione anche da parte dei non soci, oltre ad altri importanti aspetti quali la possibilit\u00e0 di costituire una srls anche per coloro che hanno pi\u00f9 di 35 anni e la completa inderogabilit\u00e0 delle clausole dello statuto standard.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 quindi ben accadere che, nel caso in cui i soggetti non possano seguire le vicende societarie, in quanto impegnati con il loro lavoro, sia nominato un amministratore esterno, il quale provveder\u00e0 alla gestione dell\u2019attivit\u00e0 della societ\u00e0 in completa autonomia.<\/p>\n<p><strong>Il divieto di concorrenza \u2013<\/strong>\u00a0Occorre tuttavia osservare alcuni accorgimenti per quanto riguarda i rapporti con il datore di lavoro, sebbene debba essere escluso che possano essere posti dei limiti allo svolgimento di ulteriori attivit\u00e0 da parte dei dipendenti.<\/p>\n<p>Si parla, nello specifico, di quello che l\u2019art. 2105 c.c. definisce come \u201cobbligo di fedelt\u00e0\u201d.<br \/>\nSecondo l\u2019articolo in oggetto il prestatore di lavoro non deve infatti trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l\u2019imprenditore, n\u00e9 pu\u00f2 divulgare notizie attinenti all\u2019organizzazione e ai metodi di produzione dell\u2019impresa, o farne uso in modo da poter recare a essa pregiudizio.<\/p>\n<p>Pertanto risulta essenziale prestare particolare attenzione ove l\u2019attivit\u00e0 che la nuova srls andr\u00e0 a svolgere possa configurarsi come in concorrenza con quella dell\u2019attuale datore di lavoro: in questo caso, infatti, il rischio non si concretizza soltanto in un possibile licenziamento, in quanto la responsabilit\u00e0 potrebbe avere anche natura risarcitoria.<\/p>\n<p>Per detti motivi spesso risulta utile ottenere un consenso scritto da parte del datore di lavoro (eccezion fatta, ovviamente, per tutte quelle situazioni in cui il rischio di concorrenza tra le due attivit\u00e0 pu\u00f2 essere decisamente escluso).<\/p>\n<p><strong>Il dipendente pubblico \u2013<\/strong>\u00a0Ben diversa \u00e8 la situazione per i dipendenti pubblici.<br \/>\nCome noto, infatti, il D.Lgs. 165\/2001, mentre lascia alcuni spiragli di libert\u00e0 ai lavoratori aventi un rapporto di lavoro a tempo parziale, impedisce al lavoratori full time lo svolgimento delle attivit\u00e0 di commercio, industria, e di qualsiasi altra professione, nonch\u00e9 l\u2019instaurazione di rapporti di lavoro con societ\u00e0 private.<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec esclusi incarichi da societ\u00e0 esterne, se non a seguito dell\u2019autorizzazione dell\u2019ente di appartenenza, che dovr\u00e0 verificare che non vi possano essere conflitti n\u00e9 attuali n\u00e9 potenziali.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, il dipendente pubblico non potr\u00e0 in alcun modo accettare cariche in societ\u00e0 aventi finalit\u00e0 di lucro, eccezion fatta per tutti quegli enti e societ\u00e0 per i quali la nomina \u00e8 riservata allo Stato. Unica eccezione riguarda le societ\u00e0 cooperative, per le quali non risultano costituiti dei limiti.<\/p>\n<p><strong>Gli aspetti previdenziali \u2013<\/strong>\u00a0Merita infine di essere ricordato come tra i casi nei quali \u00e8 prevista la \u201cnon iscrivibilit\u00e0\u201d alle gestione commercianti ai fini INPS vi \u00e8 altres\u00ec quello dello svolgimento di attivit\u00e0 da lavoro dipendente a tempo pieno.<\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>2 Aprile 2014 Il caso &#8211;\u00a0Due lavoratori dipendenti a tempo pieno possono costituire una srl semplificata? L\u2019analisi \u2013\u00a0Con specifico riferimento alla disciplina prevista in tema di srl semplificata, non possono essere individuati limiti alla possibilit\u00e0, per due lavoratori dipendenti, di costituire una nuova societ\u00e0. Al contrario, \u00e8 possibile richiamare un\u2019importante novit\u00e0 introdotta con il D.L. &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=318\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Srl semplificata anche per il lavoratore<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-318","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=318"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":319,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/318\/revisions\/319"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=318"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=318"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=318"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}