{"id":322,"date":"2014-04-03T11:29:22","date_gmt":"2014-04-03T09:29:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=322"},"modified":"2014-04-03T11:29:22","modified_gmt":"2014-04-03T09:29:22","slug":"irap-deducibile-anche-per-il-2013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=322","title":{"rendered":"Irap deducibile anche per il 2013"},"content":{"rendered":"<h5>3 Aprile 2014<\/h5>\n<h1>Anche quest\u2019anno doppia deduzione Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi.<\/h1>\n<div>\n<div>Come noto infatti, affianco alla deduzione forfettaria del 10% (applicabile qualora siano state sostenute delle spese per interessi passivi) si affianca quella analitica per i costi del lavoro.<\/p>\n<p>Ma attenzione: l\u2019Irap dedotta non potr\u00e0 essere superiore a quella effettivamente corrisposta.<br \/>\n\u00c8 questo un dettaglio che pu\u00f2 apparire abbastanza banale, ma che, nel vortice dei calcoli, rischiamo di dimenticare, indicando quindi dati errati.<\/p>\n<p>Nessun vincolo, invece, alla cumulabilit\u00e0 delle deduzioni: chi ha sostenuto spese per interessi passivi e contestualmente anche spese per lavoratori dipendenti, potr\u00e0 tranquillamente continuare a fruire delle detrazioni.<\/p>\n<p>Il punto di riferimento, in occasione della compilazione di Unico 14, dovr\u00e0 quindi essere l\u2019Irap versata nel 2013, sia a titolo di saldo 2012 che di acconto 2013.<br \/>\n\u00c8 tuttavia necessario considerare che gli importi versati in acconto per il 2013 rilevano solo nel limite di quanto effettivamente dovuto. Pertanto, in sede di determinazione dell\u2019Irap deducibile, dovremo confrontare i versamenti in acconto effettuati e quanto dovuto per l\u2019anno 2013: il minore dei due importi dovr\u00e0 essere considerato nella determinazione degli importi deducibili.<\/p>\n<p>Tuttavia \u00e8 sempre bene ricordare che nel calcolo potranno essere considerati anche eventuali importi versati, sempre nell\u2019anno 2013, in sede di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo, cos\u00ec come chiarisce la Circolare dell\u2019Agenzia delle Entrate n.8\/E del 2013.<br \/>\n<strong><br \/>\nIl calcolo<\/strong><\/p>\n<p>Al fine di poter calcolare la deduzione spettante \u00e8 in primo luogo necessario chiarire se vi sono i presupposti per la stessa.<\/p>\n<p>Pertanto, nel caso della deduzione forfettaria, sar\u00e0 necessario individuare la quota di interessi passivi di competenza dell\u2019esercizio. Tale importo deve comprendere anche gli interessi impliciti nei canoni di leasing, nonch\u00e9 quelli relativi a meri rapporti commerciali.<br \/>\nLa somma in oggetto dovr\u00e0 essere successivamente confrontata con la quota di interessi attivi di competenza dell\u2019esercizio: se gli interessi attivi sono superiori a quelli passivi non vi sono i presupposti per poter fruire della detrazione.<br \/>\nSe invece gli interessi passivi sono superiori, allora scatta la possibilit\u00e0 di fruire di una deduzione ai fini delle imposte sui redditi del 10% dell\u2019Irap effettivamente versata, indipendentemente da quello che \u00e8 l\u2019importo degli interessi passivi stessi.<\/p>\n<p>Passando poi alla deduzione analitica per i costi del lavoro, in questo caso il calcolo richiede uno sforzo maggiore.<br \/>\nIn primo luogo sar\u00e0 necessario individuare quello che \u00e8 stato l\u2019effettivo costo del lavoro sostenuto. Al costo sostenuto per i rapporti di lavoro dipendente e assimilato andranno pertanto sommati i compensi per gli amministratori e le indennit\u00e0 di trasferta.<br \/>\nAl fine di poter individuare i costi da poter considerare nel calcolo anzidetto il criterio da tenere a mente \u00e8 il seguente: occorre riprendere tutti i costi del lavoro che non sono deducibili ai fini Irap. Per tale motivo, ad esempio, non dovremo considerare i rimborsi analitici o le spese per indumenti da lavoro, perch\u00e9, in questo caso, gli importi sono deducibili ai fini Irap.<br \/>\nUna volta individuato il costo del lavoro, sottrarremo le deduzioni spettanti ai sensi dell\u2019art. 11 del D.Lgs. 446\/1997.<br \/>\nL\u2019importo residuo (costo del lavoro meno deduzioni spettanti) andr\u00e0 rapportato al totale della base imponibile Irap, al fine di poter calcolare la percentuale di incidenza.<br \/>\nTale percentuale di incidenza sar\u00e0 effettivamente la percentuale che dovr\u00e0 essere applicata all\u2019Irap versata nell\u2019anno 2013 al fine di poter individuare la quota deducibile.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>3 Aprile 2014 Anche quest\u2019anno doppia deduzione Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi. 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