{"id":330,"date":"2014-04-08T10:22:41","date_gmt":"2014-04-08T08:22:41","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=330"},"modified":"2014-04-08T10:22:41","modified_gmt":"2014-04-08T08:22:41","slug":"lite-temeraria-di-equitalia-per-il-fermo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=330","title":{"rendered":"Lite temeraria di Equitalia per il fermo"},"content":{"rendered":"<h5>8 Aprile 2014<\/h5>\n<h3>Accolta la domanda di risarcimento formulata dal contribuente privato dell\u2019autovettura per un debito erariale prescritto da tempo<\/h3>\n<div>\n<div>Paga il risarcimento danni da lite temeraria l\u2019Agente della riscossione che ha proceduto all\u2019iscrizione di fermo amministrativo nonostante l\u2019evidente avvenuto decorso del termine ordinario di prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale. Equitalia non pu\u00f2 affidare agli estratti di ruolo la prova della notifica di atti interruttivi della prescrizione. \u00c8 quanto si ricava dalla sentenza n. 182\/01\/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.<br \/>\n<strong><br \/>\nIl caso.\u00a0<\/strong>Una contribuente ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo dell\u2019autovettura chiedendone l\u2019annullamento poich\u00e9 basato su tre cartelle di pagamento portanti crediti (previdenziali e tributari) gi\u00e0 prescritti. La donna ha anche chiesto di essere risarcita ex articolo 96 c.p.c., posto che l\u2019Agente della riscossione, di certo a conoscenza della prescrizione dei diritti per cui agiva, aveva comunque notificato il preavviso di fermo e successivamente, pur essendo a conoscenza del ricorso contro il preavviso e della imminente pronuncia sulla sospensiva, aveva proseguito \u201csenza il minimo raziocinio e senza alcuna oculatezza con l&#8217;iscrizione del fermo\u201d. La ricorrente ha precisato di essere un\u2019insegnante e di lavorare presso un istituto scolastico parecchio distante dall\u2019abitazione (200 KM) sicch\u00e9 la privazione dell\u2019autovettura le aveva causato notevoli disagi materiali e morali.<br \/>\n<strong><br \/>\nOsservazioni della CTP.\u00a0<\/strong>L\u2019adita CTP di Campobasso, premessa la giurisdizione dell\u2019AGO per i crediti dell\u2019INPS, ha accolto il ricorso della contribuente, limitatamente ai crediti tributari, annullando il fermo e condannando Equitalia al risarcimento dei danni da lite temeraria (art. 96 c.p.c.).<\/p>\n<p>Nel merito, i giudici molisani hanno ritenuto documentalmente provato che il provvedimento opposto fu emesso sulla base di cartelle di pagamento notificate nel 2001, \u201conde \u00e8 fin troppo evidente \u2013 si legge in sentenza &#8211; che quando fu effettuata la notifica del fermo, ovvero il 15 aprile 2013, il credito tributario era ampiamente prescritto per avvenuto decorso del termine ordinario di prescrizione di cui all&#8217;art.2946 c.c. \u00c8 appena il caso di rilevare che l&#8217;Equitalia ha solo affermato di avere interrotto il termine di prescrizione ordinaria con la notifica di ulteriori atti,\u00a0<strong>ma non ha affatto provato il suo assunto<\/strong>, nessun valore probatorio potendosi attribuire al prodotto estratto di ruolo ai fini della rituale notifica di atti interruttivi\u201d.<\/p>\n<p>Con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria, la CTP non ha avuto dubbi circa la sussistenza della responsabilit\u00e0 di Equitalia ex art. 96 comma 2 c.p.c., che \u00e8 riferibile ai casi in cui, come nella specie, il giudice accerta l&#8217;inesistenza del diritto per cui \u00e8 stato eseguito un provvedimento cautelare. Quanto alla sussistenza dell&#8217;elemento soggettivo, poi, non \u00e8 richiesto affatto il dolo o la colpa grave (che pure \u00e8 ravvisabile nella specie), ma unicamente che il creditore abbia agito senza la normale prudenza, \u201celemento di cui non si vede come potrebbe ritenersi l&#8217;insussistenza nella specie \u2013 puntualizza la CTP &#8211; trattandosi di diritto abbondantemente prescritto\u201d. A proposito del quantum debeatur, infine, la ricorrente ha dimostrato di avere subito un danno, anche se si pu\u00f2 prescindere da tale prova, stante l\u2019insegnamento della giurisprudenza di legittimit\u00e0: il danno da lite temeraria \u00e8 costituito non gi\u00e0 dalla lesione della posizione materiale della parte vittoriosa, ma dagli oneri di ogni genere (patema d&#8217;animo, perdite di tempo occorrenti per approntare la propria difesa, preoccupazione di potere soccombere di fronte a un evidente abuso dell\u2019autorit\u00e0) che essa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l&#8217;ingiustificata iniziativa della parte avversa e dai disagi in genere sopportati per effetto di quella iniziativa, danni la cui esistenza pu\u00f2 essere desunta dalla comune esperienza (v. Cass. n. 6796\/2003 e n. 17485\/2011).<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>8 Aprile 2014 Accolta la domanda di risarcimento formulata dal contribuente privato dell\u2019autovettura per un debito erariale prescritto da tempo Paga il risarcimento danni da lite temeraria l\u2019Agente della riscossione che ha proceduto all\u2019iscrizione di fermo amministrativo nonostante l\u2019evidente avvenuto decorso del termine ordinario di prescrizione del credito portato dalla cartella esattoriale. 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