{"id":335,"date":"2014-04-09T11:32:07","date_gmt":"2014-04-09T09:32:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=335"},"modified":"2014-04-09T11:32:07","modified_gmt":"2014-04-09T09:32:07","slug":"la-correzione-degli-errori-contabili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=335","title":{"rendered":"La correzione degli errori contabili"},"content":{"rendered":"<h5>9 Aprile 2014<\/h5>\n<div>\n<div><strong>Il caso &#8211;<\/strong>\u00a0In occasione della chiusura dei conti al 31.12.2013 ci siamo accorti come vi siano alcuni errori tra le scritture relative all\u2019anno precedente. Sono importi irrisori e derivano principalmente da alcune piccole fatture per le quali \u00e8 stato erroneamente registrato il pagamento o spese che sono state registrate due volte.\u00a0Quale deve essere il corretto comportamento contabile da tenere?<\/p>\n<p><strong>L\u2019analisi \u2013<\/strong>\u00a0Nel caso in cui sia necessario correggere degli errori in bilancio \u00e8 necessario ricorrere alla contabilizzazione di una sopravvenienza straordinaria (attiva o passiva).<br \/>\n\u00c8 bene tuttavia considerare come il principio contabile OIC n. 29 abbia espressamente chiarito che debbano essere necessariamente distinti gli errori determinanti da quelli non determinanti.<br \/>\nPi\u00f9 nello specifico, sono definiti errori determinanti quegli errori che hanno un effetto talmente rilevante sui bilanci su cui essi sono stati commessi che i bilanci medesimi non possono pi\u00f9 essere considerati attendibili: nei casi pi\u00f9 gravi, in questo caso, pu\u00f2 essere addirittura necessario correggere i bilanci degli esercizi precedenti.<br \/>\nNel caso, invece, degli errori non determinanti, sar\u00e0 necessario correggerli nell\u2019esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta contabile che a suo tempo fu interessata dall\u2019errore, con contropartita la voce afferente alle sopravvenienze straordinarie.<br \/>\nIn quanto componenti straordinari di reddito, dette sopravvenienze andranno contabilizzate nella voce \u201cE.20 Proventi straordinari\u201d (sopravvenienze straordinarie attive) o \u201cE.21 Oneri straordinari\u201d (sopravvenienze straordinarie passive).<br \/>\nI movimenti dei conti finanziari- Alcuni problemi potrebbero porsi con riferimento a quegli errori che riguardano esclusivamente componenti finanziarie.<br \/>\nSi pensi, come presentato nel caso di specie, a una fattura per la quale sia erroneamente stato rilevato il pagamento al fornitore.<br \/>\nIn questo caso, sebbene i principi contabili nulla dicano in merito, autorevole dottrina ha sottolineato come sarebbe errato movimentare un conto economico.<br \/>\nSecondo quanto prima detto sarebbe infatti necessario movimentare il conto sopravvenienze attive (in contropartita al conto cassa) e sopravvenienza passiva (in contropartita al conto debiti verso fornitori), ma ci\u00f2 entrerebbe in contrasto con il principio di rappresentazione veritiera e corretta.<br \/>\nPare pertanto pi\u00f9 opportuno stornare i due conti con una scrittura inversa.<br \/>\nIn tal caso, la scrittura contabile che dovr\u00e0 essere effettuata, alla data in cui l\u2019errore viene rilevato, \u00e8 la seguente: Cassa contanti (dare) a Fornitore (avere).<\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>9 Aprile 2014 Il caso &#8211;\u00a0In occasione della chiusura dei conti al 31.12.2013 ci siamo accorti come vi siano alcuni errori tra le scritture relative all\u2019anno precedente. 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