{"id":355,"date":"2014-04-23T11:06:50","date_gmt":"2014-04-23T09:06:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=355"},"modified":"2014-04-23T11:06:50","modified_gmt":"2014-04-23T09:06:50","slug":"detraibilita-delle-spese-di-istruzione-esperto-risponde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=355","title":{"rendered":"Detraibilit\u00e0 delle spese di istruzione &#8211; esperto risponde"},"content":{"rendered":"<h5>23 Aprile 2014<\/h5>\n<div>\n<div><strong>Il caso &#8211;\u00a0<\/strong>Sono madre di tre figli e, ogni anno, in occasione della compilazione del modello 730, abbiamo dubbi in merito a quelle che sono le spese di istruzione effettivamente detraibili.<br \/>\nPotremmo avere un quadro completo delle disposizioni attualmente vigenti?<\/p>\n<p><strong>Analisi &#8211;\u00a0<\/strong>In primo luogo merita di essere chiarito che \u00e8 consentita esclusivamente la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di:<br \/>\n&#8211; corsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado (ovvero le c.d. \u201cscuole medie\u201d e \u201cscuole superiori\u201d);<br \/>\n&#8211; universitaria;<br \/>\n&#8211; di perfezionamento e\/o di specializzazione universitaria;<br \/>\ntenuti presso universit\u00e0 o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.<\/p>\n<p>Tuttavia \u00e8 bene precisare come nel nostro ordinamento, essendo previsto l\u2019obbligo scolastico fino all\u2019et\u00e0 di 16 anni, non pu\u00f2 essere rinvenuto alcun vincolo di pagamento delle tasse scolastiche fino al terzo anno delle scuole superiori.<\/p>\n<p>Molto spesso, tuttavia, i genitori corrispondono degli importi all\u2019istituto frequentato dal ragazzo di et\u00e0 inferiore ai 16 anni: in tal caso si deve pi\u00f9 correttamente parlare di erogazioni liberali piuttosto che di spese di istruzione.<\/p>\n<p>Le erogazioni liberali in oggetto sono comunque detraibili ai sensi dell\u2019art. 15, comma 1, lettera i-octies) del Tuir, ma in questo caso la detrazione \u00e8 personale e non spetta se sostenuta nell\u2019interesse dei familiari fiscalmente a carico.<br \/>\nLa spesa deve essere finalizzata all\u2019innovazione tecnologica, all\u2019edilizia scolastica e universitaria e all\u2019ampliamento dell\u2019offerta formativa e la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.<\/p>\n<p>Nel caso in cui siano rispettati i requisiti appena richiamati, l\u2019erogazione liberale in oggetto potr\u00e0 essere indicata nel quadro E, sez. I, righi da E8 a E12, codice 31 (qualora si proceda alla compilazione del modello di dichiarazione 730\/2014) oppure nel quadro RP, righi RP8 a RP14, sempre codice 31 (nel caso in cui si opti per la compilazione del modello UnicoPF\/2014).<br \/>\n<strong><br \/>\nLe spese di istruzione detraibili \u2013<\/strong>\u00a0Sono considerate fiscalmente detraibili tutte le spese sostenute per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria, compresi i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati.<br \/>\nTali oneri sono deducibili secondo il principio di cassa, nell\u2019esercizio in cui la spesa \u00e8 stata sostenuta.<\/p>\n<p>Sono altres\u00ec detraibili le spese sostenute per la frequenza di istituti privati, ma in tal caso l\u2019importo ammesso in detrazione non pu\u00f2 essere superiore a quello che si sarebbe sostenuto per le tasse e i contributi degli istituti statali.<\/p>\n<p>Nel tempo si sono inoltre succeduti diversi chiarimenti dell\u2019Agenzia delle Entrate, che hanno sancito la detraibilit\u00e0 delle spese sostenute per:<br \/>\n&#8211; i corsi di dottorato di ricerca presso l\u2019Universit\u00e0 (risoluzione n.11 del 2010);<br \/>\n&#8211; i master universitari (circolare n. 101 del 2000);<br \/>\n&#8211; i corsi SSiS per l\u2019abilitazione ad insegnare (risoluzione n.77 del 2008);<br \/>\n&#8211; i corsi tenuti presso le universit\u00e0 telematiche, se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca (risoluzione n.6 del 2007);<br \/>\n&#8211; le spese per la partecipazione alle prove d\u2019accesso ai corsi universitari a numero chiuso (risoluzione n.87 del 2008);<br \/>\n&#8211; le soprattasse per esami di profitto e laurea;<br \/>\n&#8211; le spese di immatricolazione e iscrizione ad anni fuori corso.<br \/>\n\u00c8 stato altres\u00ec chiarito che le spese sostenute per i corsi di specializzazione per i laureati sono detraibili, purch\u00e9 gli stessi siano riconosciuti dall\u2019ordinamento universitario (circolare n.7 del 1193).<br \/>\nDa ci\u00f2 ne discende che, per esempio, non sono detraibili le spese sostenute per i corsi di specializzazione organizzati dagli Ordini professionali in vista di eventuali esami di abilitazione.<\/p>\n<p>Sono detraibili anche i corsi presso istituti e universit\u00e0 private o straniere, ma in tal caso \u00e8 necessario far riferimento alla spesa per la frequenza di corsi analoghi tenuti presso le Universit\u00e0 statali italiane.<\/p>\n<p><strong>Le spese non detraibili \u2013<\/strong>\u00a0Si ricorda, infine, che non possono essere considerate detraibili le altre spese sostenute per la frequenza dei corsi di studio, come, ad esempio, quelle per l\u2019acquisto di testi scolastici, di strumenti musicali, di materiale di cancelleria etc. (Risoluzione ministeriale 17\/06\/80, n. 8\/803), nonch\u00e9 gli importi corrisposti per i viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessari per consentire la frequenza alle scuole (Risoluzione ministeriale 27\/10\/80, n. 2\/1184).<\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>23 Aprile 2014 Il caso &#8211;\u00a0Sono madre di tre figli e, ogni anno, in occasione della compilazione del modello 730, abbiamo dubbi in merito a quelle che sono le spese di istruzione effettivamente detraibili. Potremmo avere un quadro completo delle disposizioni attualmente vigenti? 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