{"id":396,"date":"2014-06-05T13:52:16","date_gmt":"2014-06-05T11:52:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=396"},"modified":"2014-06-05T13:52:16","modified_gmt":"2014-06-05T11:52:16","slug":"imu-e-tasi-i-chiarimenti-del-ministero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=396","title":{"rendered":"IMU e TASI: i chiarimenti del Ministero"},"content":{"rendered":"<h5>5 Giugno 2014<\/h5>\n<h3>FAQ del 4 giugno 2014 &#8211; Se Il Comune non delibera la percentuale per l\u2019inquilino, egli partecipa comunque al 10%<\/h3>\n<div>\n<div>Il Ministero con un comunicato del 4 giugno 2014 fornisce i chiarimenti ad alcune domande frequentemente poste all\u2019Amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il calcolo dei tributi, in merito alla corretta applicazione della TASI e dell\u2019IMU.<\/p>\n<p>Riportiamo i chiarimenti pi\u00f9 significativi.<\/p>\n<p><strong>TERRENI AGRICOLI MONTANI &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019art. 22 c. 2 del D.L. n. 66 del 24\/4\/2014 ha sostituito il c. 5 bis dell\u2019art. 4 del D.L. n. 16\/2012 prevedendo un decreto con il quale sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall&#8217;anno di imposta 2014, si applica l&#8217;esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014.<br \/>\nVisto l\u2019approssimarsi della scadenza dell\u2019acconto IMU, ci si \u00e8 chiesti se il decreto previsto dalla nuova disposizione \u00e8 in fase di emanazione e nel caso in cui il suddetto decreto non venga emanato in tempo utile per il pagamento dell\u2019acconto IMU, e sia possibile continuare a riferirsi all\u2019elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14\/6\/1993, cos\u00ec come previsto dalla circolare del MEF n. 3\/2012.<br \/>\n<strong>Il Ministero ha fatto sapere che se il decreto non verr\u00e0 emanato in tempi utili per il versamento della prima rata dell\u2019IMU, i contribuenti applicano le norme attualmente in vigore<\/strong>, quindi ci si deve continuare a riferire all\u2019elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, cos\u00ec come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012.<\/p>\n<p><strong>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E IAP &#8211;\u00a0<\/strong>Nella riformulazione del comma 669, dell\u2019art. 1 della legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2014, il presupposto impositivo della TASI \u00e8 il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ivi compresa l\u2019abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.<br \/>\nCi si \u00e8 chiesti se il rinvio alla disciplina IMU, per la definizione degli immobili da assoggettare al tributo, comporti l\u2019applicazione del comma 2 dell\u2019art. 13, D.L. n 201\/2011, secondo cui per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all\u2019art. 1 del D.Lgs n. 99\/2004, iscritti alla previdenza agricola, trova applicazione la c.d. \u201c<em>fictio iuris<\/em>\u201d (ex art. 2, comma 1 del D.Lgs n. 504\/92), per effetto della quale non si considerano fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai predetti soggetti e sui quali persiste l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 agricole.<br \/>\n<strong>Per tali beni, dal momento che vengono considerati terreni agricoli, chiarisce il Ministero, vale l\u2019esclusione ai fini TASI<\/strong>.<br \/>\nPertanto, sono esclusi dalla TASI i terreni posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all\u2019art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 agricole.<br \/>\n<strong><br \/>\nAREE EDIFICABILI CONCESSE IN AFFITTO SOGGETTE A TASI &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019art. 1, comma 671, della legge di stabilit\u00e0 per il 2014 stabilisce che la TASI \u00e8 dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unit\u00e0 immobiliari di cui al comma 669 della stessa legge.<br \/>\nNel caso in cui le\u00a0<strong>aree edificabili<\/strong>\u00a0non sono possedute da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all\u2019art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, ma\u00a0<strong>sono date in affitto a CD o IAP che coltivano l\u2019area edificabile, la TASI \u00e8 dovuta<\/strong>.<br \/>\nLa TASI \u00e8 dovuta, poich\u00e9 il terreno resta area edificabile. L\u2019imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del proprietario e, successivamente, ripartita tra quest\u2019ultimo e l\u2019affittuario o il comodatario sulla base delle percentuali stabilite dal comune.<\/p>\n<p><strong>IMMOBILI LOCATI \u2013<\/strong>\u00a0Ci si \u00e8 chiesti come vada ripartita la TASI nel caso in cui l\u2019immobile sia locato. Il comma 681 dell\u2019art. 1 della legge di stabilit\u00e0 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l\u2019occupante sono titolari di un\u2019autonoma obbligazione tributaria; l\u2019occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell\u2019ammontare complessivo dell\u2019imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l\u2019aliquota determinata dal comune. La norma prevede, infine, che la restante parte dell\u2019imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.<br \/>\nLe disposizioni appena richiamate portano a concludere che l\u2019imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest\u2019ultimo e l\u2019occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.<br \/>\nSi pu\u00f2 fare l\u2019esempio di un comune che abbia fissato all\u20191 per mille l\u2019aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l\u2019aliquota per l\u2019abitazione principale.<br \/>\nIn tal caso, nell\u2019ipotesi di un immobile locato, l\u2019imposta \u00e8 determinata applicando l\u2019aliquota dell\u20191 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell\u2019eventuale utilizzazione dell\u2019immobile da parte dell\u2019inquilino a titolo di abitazione principale. L\u2019imposta cos\u00ec determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.<br \/>\nOccorre, comunque, sottolineare che resta nella facolt\u00e0 del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell\u2019occupante.<br \/>\n<strong>Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell\u2019imposta tra proprietario e inquilino, l\u2019occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento<\/strong>, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso.<\/div>\n<\/div>\n<h5>Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5 Giugno 2014 FAQ del 4 giugno 2014 &#8211; Se Il Comune non delibera la percentuale per l\u2019inquilino, egli partecipa comunque al 10% Il Ministero con un comunicato del 4 giugno 2014 fornisce i chiarimenti ad alcune domande frequentemente poste all\u2019Amministrazione finanziaria da contribuenti, operatori professionali e dai soggetti che realizzano i software per il &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=396\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">IMU e TASI: i chiarimenti del Ministero<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-396","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/396","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=396"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/396\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":397,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/396\/revisions\/397"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}