{"id":398,"date":"2014-06-06T10:25:56","date_gmt":"2014-06-06T08:25:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=398"},"modified":"2014-06-06T10:25:56","modified_gmt":"2014-06-06T08:25:56","slug":"la-circolare-n-14e2014-perdite-su-crediti-deduzione-ammessa-solo-se-sono-trasferiti-tutti-i-rischi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=398","title":{"rendered":"LA CIRCOLARE N. 14\/E\/2014 &#8211; Perdite su crediti: deduzione ammessa solo se sono trasferiti tutti i rischi"},"content":{"rendered":"<p>La sussistenza degli elementi certi e precisi per la deducibilit\u00e0 dei crediti, in caso di cancellazione dei crediti medesimi dal bilancio, si realizza soltanto quanto sono trasferiti al cessionario tutti i rischi ad essi inerenti.<\/p>\n<p>Con la circolare n. 14\/E del 4 giugno 2014, l\u2019Agenzia delle Entrate ha reso alcuni chiarimenti in ordine alle modifiche apportate alla disciplina sulla deducibilit\u00e0 delle perdite su crediti dal reddito d\u2019impresa dalla Legge di stabilit\u00e0 per l\u2019anno 2014.<\/p>\n<div>L\u2019art. 1, comma 160, legge n. 147\/2013 \u00e8, infatti, intervenuto sulla formulazione dell\u2019art. 101, comma 5, TUIR, consentendo la deduzione ai fini IRES dei\u00a0<strong>crediti cancellati dal bilancio<\/strong>, in applicazione dei principi contabili nazionale: al ricorrere di tale fattispecie si considerano sussistere gli\u00a0<strong>elementi<\/strong><strong>certi\u00a0<\/strong>e<strong>\u00a0precisi<\/strong>.<\/div>\n<div>La riferita modifica normativa \u00e8 stata finalizzata ad estendere anche ai soggetti che redigono il bilancio in applicazione dei principi contabili nazionali (OIC) la presunzione secondo la quale gli\u00a0<strong>elementi certi e precisi<\/strong>\u00a0per dedurre le perdite su crediti dal reddito d\u2019impresa sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio in applicazione dei riferiti principi, previsione introdotta nel 2012 per i soggetti IAS adopter.<\/div>\n<div>\u00c8 stata in tal modo\u00a0<strong>superata<\/strong>\u00a0la\u00a0<strong>disparit\u00e0 di trattamento<\/strong>\u00a0venutasi a creare mediante il D.L. n. 83\/2012, che aveva previsto tale possibilit\u00e0 soltanto ai soggetti IAS adopter.<\/div>\n<div>\n<table width=\"652px\" border=\"0\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<div>L\u2019Agenzia delle Entrate (circolare n. 26\/E\/2013) aveva precisato che gli elementi certi e precisi per la deducibilit\u00e0 della perdita su crediti sussistono soltanto nell\u2019ipotesi in cui \u00e8 possibile effettuare la\u00a0<strong>derecognition<\/strong>\u00a0in applicazione degli IAS (ossia occorre fare riferimento alle ipotesi di cancellazione per eventi estintivi previste nello IAS 39).<\/div>\n<div>Resta, tuttavia, ferma la possibilit\u00e0 per l\u2019Amministrazione finanziaria di sindacare la deducibilit\u00e0 della perdita su crediti, ancorch\u00e8 sussistano gli\u00a0<strong>elementi<\/strong><strong>certi e precisi<\/strong>, in relazione all\u2019inerenza della stessa quale costo sostenuto dall\u2019imprenditore nel compimento dell\u2019attivit\u00e0 di gestione dell\u2019azienda.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<div>Con riferimento alla prassi contabile nazionale, l\u2019Agenzia delle Entrate ha in primo luogo precisato che la nuova versione dell\u2019OIC15 \u201cI crediti\u201d trova applicazione\u00a0<strong>soltanto in via opzionale<\/strong>\u00a0per i bilanci chiusi al\u00a0<strong>31 dicembre 2013<\/strong>; pertanto appare opportuno esaminare sia le fattispecie che legittimano la cancellazione dei crediti dal bilancio contemplate nella\u00a0<strong>previgente<\/strong>\u00a0disciplina contabile sia quelle\u00a0<strong>previste<\/strong>\u00a0dalla nuova formulazione dell\u2019OIC15.<\/div>\n<div>E ci\u00f2 in considerazione del fatto la disciplina introdotta dalla legge di Stabilit\u00e0 2014 trova applicazione a decorrere dal periodo d\u2019imposta in corso al 31 dicembre 2013, e che per tale periodo \u00e8 consentita la redazione del bilancio in applicazione della previgenteformulazione dell\u2019OIC15.<\/div>\n<div>La previgente formulazione dell\u2019OIC15 prevedeva\u00a0<strong>due distinte ipotesi<\/strong>\u00a0di cancellazione dei crediti dal bilancio:<\/div>\n<div>&#8211; una\u00a0<strong>obbligatoria<\/strong>, nel caso di\u00a0<strong>cessione pro soluto\u00a0<\/strong>del credito. In tal caso, i crediti devono essere rimossi dal bilancio, in modo definitivo e senza azione di regresso. Il rischio di insolvenza viene di fatto trasferito al cessionario;<\/div>\n<div>&#8211; una\u00a0<strong>opzionale<\/strong>, nel caso di\u00a0<strong>cessione pro solvendo<\/strong>. Sebbene alla cessione dei crediti non sia collegato il trasferito tutti i rischi, \u00e8 consentita sia la cancellazione del credito sia la possibilit\u00e0 di mantenere lo stesso iscritto in bilancio.<\/div>\n<div>Tale disciplina contabile deve essere, tuttavia, coordinata con il dettato dell\u2019art. 101, comma 5 del TUIR, che nella sua vigente formulazione ancora la ricorrenza degli elementi certi e precisi necessari per la deduzione della perdita su crediti alla<strong>\u00a0cancellazione\u00a0<\/strong>degli stessi<strong>\u00a0dal bilancio<\/strong>.<\/div>\n<div>Di conseguenza, la presunzione della ricorrenza dei riferiti elementi sussiste solo nel caso di\u00a0<strong>cessione<\/strong><strong>pro soluto<\/strong>dei crediti, con il sostanziale<strong>\u00a0trasferimento di tutti i rischi\u00a0<\/strong>di insolvenza in capo al\u00a0<strong>cessionario<\/strong>.<\/div>\n<div>Di contro, nell\u2019ipotesi di cessione di\u00a0<strong>crediti pro-sovendo<\/strong>, non \u00e8 ravvisabile la presunzione di sussistenza degli elementi certi e precisi, in quanto anche nel caso in cui il cedente abbia optato per la cancellazione del credito dal bilancio &#8211; secondo quanto previsto dall\u2019OIC15 &#8211; l\u2019Agenzia \u00e8 dell\u2019avviso che non si tratti di un\u2019espunzione in senso proprio, quanto piuttosto di una riclassificazione di una posta patrimoniale, senza interessare alcuna voce del conto economico.<\/div>\n<div>La\u00a0<strong>nuova formulazione<\/strong>\u00a0del principio contabile in commento ha in primo luogo superato la\u00a0<strong>dicotomia<\/strong>\u00a0tra cancellazione<strong>\u00a0obbligatoria\u00a0<\/strong>e cancellazione<strong>\u00a0opzionale\u00a0<\/strong>dei crediti, prevedendo soltantola cancellazione del credito dal bilancio tutte le volte in cui il credito si estingue o viene ceduto in un\u2019operazione di cessione, con la quale si trasferiscono al cessionario tutti i rischi inerenti allo stesso.<\/div>\n<div>In particolare, si deve procedere alla cancellazione del credito dal bilancio quando:<\/div>\n<div>&#8211; i diritti contrattuali su flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;<\/div>\n<div>&#8211; la titolarit\u00e0 dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito viene trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.<\/div>\n<div>Tra le ipotesi al ricorrere delle quali si ha\u00a0<strong>cancellazione<\/strong>\u00a0del credito dal bilancio si annoverano:<\/div>\n<div>&#8211; il forfaiting;<\/div>\n<div>la\u00a0<i>datio in solutum<\/i>;<\/div>\n<div>&#8211; il conferimento del credito;<\/div>\n<div>&#8211; la vendita del credito, compreso il factoring con cessione pro-soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;<\/div>\n<div>&#8211; la cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.<\/div>\n<div>Nel caso in cui al trasferimento del credito\u00a0<strong>non corrisponda<\/strong>\u00a0anche quello dei rischi, il\u00a0<strong>credito<\/strong>\u00a0resta\u00a0<strong>iscritto in bilancio<\/strong>, come ad esempio nel caso di:<\/div>\n<div>&#8211; mandato all\u2019incasso;<\/div>\n<div>&#8211; pegno di crediti;<\/div>\n<div>&#8211; cessione a scopo di garanzia;<\/div>\n<div>&#8211; operazioni di sconto, cessioni pro-solvendo e pro-soluto che non comportano il trasferimento dei rischi inerenti al credito.<\/div>\n<div>Ci\u00f2 detto, l\u2019Agenzia delle Entrate ha precisato che la\u00a0<strong>sussistenza degli elementi certi e precisi<\/strong>\u00a0per la<strong>deduzione del credito<\/strong>\u00a0si realizza soltanto nei casi di cancellazione dello stesso dal bilancio al ricorrere delle ipotesi contemplate dalla nuova formulazione dell\u2019OIC15.<\/div>\n<div>Diversamente, tale presunzione non sussiste e, pertanto, i crediti non possono essere dedotti ai fini IRES.<\/div>\n<div><\/div>\n<div>di\u00a0<strong>Roberta De Pirro &#8211; SASPI &#8211; Crowe Horwath<\/strong><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La sussistenza degli elementi certi e precisi per la deducibilit\u00e0 dei crediti, in caso di cancellazione dei crediti medesimi dal bilancio, si realizza soltanto quanto sono trasferiti al cessionario tutti i rischi ad essi inerenti. 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