{"id":421,"date":"2014-06-30T10:14:49","date_gmt":"2014-06-30T08:14:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=421"},"modified":"2014-06-30T10:14:49","modified_gmt":"2014-06-30T08:14:49","slug":"interessi-passivi-e-coniuge-a-carico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=421","title":{"rendered":"Interessi passivi e coniuge a carico"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">30 Giugno 2014<\/h5>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\"><strong style=\"font-style: inherit;\">Il caso &#8211; Due coniugi in regime di separazione dei beni acquistano nel 2008 la loro abitazione principale per una quota del 50% ciascuno. L&#8217;acquisto viene perfezionato con un mutuo ipotecario cointestato per la &#8220;prima casa&#8221; al 50%.<br \/>\nAttualmente nessuno dei due coniugi \u00e8 a carico dell&#8217;altro (mentre in precedenza Tizia era a carico di Caio).<\/p>\n<p>Il mutuo da sempre viene pagato integralmente da Caio con addebito RID sul suo conto corrente personale (che non \u00e8 cointestato e non prevede deleghe a Tizia).<\/p>\n<p>\u00c8 possibile imputare gli interessi passivi del mutuo prima casa al coniuge che paga le rate del mutuo al 100% ?<\/p>\n<p>L\u2019analisi<\/strong><br \/>\nLe istruzioni del modello 730\/2014 chiariscono espressamente che \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">se il mutuo \u00e8 intestato a pi\u00f9 persone, ogni cointestatario pu\u00f2 fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019unica eccezione a questa regola \u00e8 appunto limitata all\u2019ipotesi del coniuge fiscalmente a carico.<br \/>\nMerita infatti di essere ricordato che se il mutuo \u00e8 cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa pu\u00f2 fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.<\/p>\n<p>In considerazione di quanto appena esposto, avendo il coniuge superato il limite di reddito previsto per essere qualificato come familiare a carico, il contribuente non pu\u00f2 continuare a detrarsi il 100% della quota di interessi.<\/p>\n<p>Dall\u2019annualit\u00e0 in cui il coniuge cessa di essere a carico, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;articolo 15, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ognuno potr\u00e0 fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi ed entro il limite massimo di 4.000 euro riferito all&#8217;ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori effettivamente sostenuti.<\/p>\n<p>Purtroppo, nel caso prospettato, qualora il coniuge dovesse avere un reddito superiore alla soglia prevista per i familiari a carico, ma comunque troppo basso per poter fruire della detrazione in oggetto, quest\u2019ultima finir\u00e0 per essere persa.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Gli interessi per la costruzione dell\u2019abitazione principale<\/strong><br \/>\nSe abbiamo visto che, con riferimento agli interessi sostenuti per l\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale, il legislatore ha introdotto un\u2019importante eccezione, costituita dalla possibilit\u00e0 di detrarre gli interessi passivi sostenuti anche per il coniuge fiscalmente a carico, lo stesso non pu\u00f2 dirsi con riferimento agli interessi sui mutui contratti per la ristrutturazione\/costruzione dell\u2019abitazione principale.<\/p>\n<p>Con la circolare 11\/E del 21 maggio 2014 \u00e8 stato infatti chiarito che in caso di mutuo contratto per la costruzione dell\u2019abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non pu\u00f2 essere portata in detrazione dall\u2019altro coniuge.<br \/>\nIl motivo di tale limitazione pu\u00f2 essere individuato semplicemente nel fatto che, mentre la norma relativa agli interessi sull\u2019acquisto dell\u2019abitazione principale contempla espressamente l\u2019ipotesi della detrazione degli oneri sostenuti per il coniuge fiscalmente a carico, lo stesso non pu\u00f2 dirsi con riferimento agli interessi sulla costruzione dell\u2019abitazione principale.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nGli altri familiari<\/strong><br \/>\nIn entrambi i casi \u00e8 infine da escludere che il contribuente possa detrarre le spese sostenute per altri familiari fiscalmente a carico.<br \/>\nL\u2019esempio pi\u00f9 banale \u00e8 quello di un genitore che provveda ad acquistare l\u2019abitazione principale al figlio, stipulando apposito mutuo ipotecario.<\/p>\n<p>Ebbene, in questo caso, gli interessi non potranno essere portati in detrazione n\u00e9 dal genitore n\u00e9 ovviamene dal figlio fiscalmente a carico.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>30 Giugno 2014 Il caso &#8211; Due coniugi in regime di separazione dei beni acquistano nel 2008 la loro abitazione principale per una quota del 50% ciascuno. L&#8217;acquisto viene perfezionato con un mutuo ipotecario cointestato per la &#8220;prima casa&#8221; al 50%. Attualmente nessuno dei due coniugi \u00e8 a carico dell&#8217;altro (mentre in precedenza Tizia era &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=421\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Interessi passivi e coniuge a carico<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-421","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/421","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=421"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":422,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/421\/revisions\/422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=421"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=421"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=421"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}