{"id":430,"date":"2014-07-15T14:50:26","date_gmt":"2014-07-15T12:50:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=430"},"modified":"2014-07-15T14:50:26","modified_gmt":"2014-07-15T12:50:26","slug":"deducibilita-delle-perdite-fiscali-effetti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=430","title":{"rendered":"Deducibilit\u00e0 delle perdite fiscali: effetti"},"content":{"rendered":"<div class=\"title\" style=\"font-weight: bold; color: #00396b;\">Deducibilit\u00e0 delle perdite fiscali:\u00a0effetti<\/div>\n<div class=\"testoesteso_sottotitolo\" style=\"font-weight: bold; color: #000000;\">Lo spirito delle modifiche normative, un confronto tra vecchia e rivisitata disciplina e, nel concreto, la recuperabilit\u00e0 dei risultati negativi ai fini delle imposte differite<\/div>\n<div class=\"testoesteso_immagine\" style=\"color: #000000;\"><\/div>\n<div class=\"testoesteso_testoarticolo\" style=\"color: #000000;\">L\u2019articolo 23, comma 9, del decreto legge 98\/2011, ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, ora contenuto nell\u2019articolo 84 del Tuir.<\/p>\n<p><strong>La nuova disposizione<\/strong><br \/>\nDalla lettura della \u201crelazione illustrativa\u201d al Dl in argomento, si desume la\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0della norma, principalmente quella di rispondere a un\u2019esigenza di rigore e di semplificazione.<br \/>\nL\u2019intenzione del legislatore, infatti, \u00e8 stata quella di evitare, da un lato, di costringere le imprese a realizzare operazioni straordinarie allo scopo di ottenere un\u00a0<em>refresh<\/em>\u00a0delle perdite in \u201cscadenza\u201d, operazioni che, di fatto, vanificano la limitazione temporale al riporto, e, dall\u2019altro, di limitare complessi esercizi di valutazione della recuperabilit\u00e0 delle stesse perdite ai fini dell\u2019iscrizione e\/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio.<\/p>\n<p>La nuova formulazione dell\u2019articolo 84 garantirebbe, inoltre, sempre nei disegni del legislatore, un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall\u2019anno successivo a quello\/i in perdita, verrebbe assicurato in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo.<\/p>\n<p>In sintesi, la norma prevede, per il riporto delle perdite, l\u2019eliminazione del limite temporale di cinque anni a favore di un riporto temporalmente illimitato, ma introduce un limite quantitativo, cio\u00e8 le perdite pregresse sono, ora, scomputabili in ragione dell\u201980% del reddito imponibile. L\u2019eccedenza del 20% pu\u00f2 essere scomputata dal reddito degli esercizi successivi, senza alcun limite di tempo.<\/p>\n<div class=\"rtecenter\"><b>Confronto nuovo\/vecchio articolo 84 del Tuir<\/b><\/div>\n<table border=\"1\" width=\"600\" cellspacing=\"2\" cellpadding=\"2\" align=\"center\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<div align=\"center\"><b>Comma 1 (in vigore fino al 5\/7\/2011)<\/b><\/div>\n<\/td>\n<td>\n<div align=\"center\"><b>Nuovo comma 1<\/b><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><i>\u201cLa perdita di un periodo d&#8217;imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, pu\u00f2 essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d&#8217;imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l&#8217;intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi<\/i>.\u201d<\/td>\n<td>\u201c<i>La perdita di un periodo d&#8217;imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, pu\u00f2 essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d&#8217;imposta successivi in misura non superiore all&#8217;ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l&#8217;intero importo che trova capienza in tale ammontare. (\u2026)<\/i>\u201d<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<div align=\"center\"><b>Comma 2<\/b><\/div>\n<\/td>\n<td>\n<div align=\"center\"><b>Nuovo comma 2<\/b><\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\u201c<i>Le perdite realizzate nei primi tre periodi d&#8217;imposta dalla data di costituzione possono, con le modalit\u00e0 previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d&#8217;imposta successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si riferiscano ad una nuova attivit\u00e0 produttiva<\/i>.\u201d<\/td>\n<td>\u201c<i>Le perdite realizzate nei primi tre periodi d\u2019imposta dalla data di costituzione possono, con le modalit\u00e0 previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d\u2019imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l\u2019intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivit\u00e0 produttiva<\/i>\u201d.<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>Interessati dalla nuova disciplina sono esclusivamente i soggetti Ires previsti all\u2019articolo 73, lettere a), b) e d), del Tuir.<br \/>\nSono fuori dal regime, invece, i soggetti Irpef in regime di contabilit\u00e0 ordinaria, per i quali continua ad applicarsi il comma 3, dell\u2019articolo 8, del Tuir, e gli enti non commerciali che esercitano attivit\u00e0 d\u2019impresa, di cui alla lettera c) dell\u2019articolo 73.<\/p>\n<p>Per quel che concerne la decorrenza del nuovo regime, l\u2019articolo 23, comma 6, del Dl 98\/2011 stabilisce che \u201c<em>in deroga all\u2019articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d\u2019imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto<\/em>\u201d.<br \/>\nA tal proposito, l\u2019Agenzia delle Entrate, con la circolare 53\/2011, ha sottolineato che \u201c<em>la disposizione contenuta nel comma 9 del citato articolo 23 (\u2026) \u00e8 applicabile anche alle perdite maturate nei periodi d\u2019imposta anteriori a quello di entrata in vigore delle disposizioni in commento<\/em>\u201d (<em>cfr<\/em>\u00a0articolo \u201c<a style=\"font-weight: bold; color: #00396b;\" href=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\/normativa-e-prassi\/articolo\/riporto-delle-perdite-d%E2%80%99impresanuove-regole-solo-l%E2%80%99ires\" target=\"_blank\">Riporto delle perdite d\u2019impresa, nuove regole solo per l\u2019Ires<\/a>\u201d, pubblicato su FiscoOggi il 6 dicembre 2011).<\/p>\n<p><strong>Recuperabilit\u00e0 delle perdite ai fini delle imposte differite<\/strong><br \/>\nLa relazione governativa, come anticipato, ha posto l\u2019attenzione sulla complessit\u00e0 di valutazione della recuperabilit\u00e0 delle perdite, relativamente all\u2019iscrizione delle imposte differite. Si considerino, ad esempio, le variazioni in aumento e in diminuzione da apportare all\u2019utile\/perdita civilistica, le quali si distinguono, in conseguenza del differente impatto sul bilancio, in quanto le differenze temporanee si traducono, in esercizi successivi, in variazioni fiscali di segno opposto, mentre le differenze permanenti si traducono in rettifiche definitive.<br \/>\nLe differenze temporanee concorrono a determinare la base di calcolo delle imposte anticipate e differite.<br \/>\nSono originate prevalentemente da differenze tra il risultato prima delle imposte da bilancio civilistico e l\u2019imponibile fiscale, che hanno origine in un esercizio e si annullano in uno o pi\u00f9 esercizi successivi. Si tratta di ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il reddito fiscale in un periodo d\u2019imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.<br \/>\nLe imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti dall\u2019impresa nella produzione del reddito.<\/p>\n<p>Per il principio della competenza, nel bilancio sono recepite le imposte che:<\/p>\n<ul>\n<li>pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all\u2019esercizio in corso (imposte anticipate)<\/li>\n<li>pur essendo di competenza dell\u2019esercizio, si renderanno esigibili solo in esercizi futuri (imposte differite).<\/li>\n<\/ul>\n<p>La loro contabilizzazione deriva, appunto, dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una attivit\u00e0 o a una passivit\u00e0 secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quell\u2019attivit\u00e0 o a quella passivit\u00e0 ai fini fiscali.<\/p>\n<p>La perdita per un periodo d\u2019imposta pu\u00f2 essere normalmente portata a diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri.<br \/>\nIl beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili, secondo corretti principi contabili, non \u00e8 iscritto a bilancio fino all\u2019esercizio di realizzazione dello stesso, salvo che sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:<\/p>\n<ol>\n<li>esiste una ragionevole certezza di ottenere, in futuro, imponibili fiscali che potranno assorbire le perdite riportabili, entro il periodo nel quale le stesse sono deducibili secondo la normativa tributaria<\/li>\n<li>le perdite in oggetto derivano da circostanze ben identificate ed \u00e8 ragionevolmente certo che tali circostanze non si ripeteranno.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Soprattutto il punto 2 fa cambiare l\u2019orizzonte valutativo degli amministratori, in ordine all\u2019iscrizione in bilancio, venuto meno il termine temporale del riporto delle perdite e quindi, l\u2019arco temporale \u201cvincolato\u201d dei cinque esercizi.<br \/>\nSe sussistono tali condizioni, \u201c<em>il risparmio fiscale connesso a perdite riportabili sar\u00e0 quindi iscritto nello stato patrimoniale tra le attivit\u00e0 per imposte anticipate (Voce C.II. 4-ter), avendo come contropartita a conto economico un accredito della voce 22 &#8211; Imposte sul reddito dell&#8217;esercizio, correnti, differite e anticipate<\/em>\u201d.<br \/>\nSecondo il paragrafo H.II. (Perdite fiscali), dell\u2019Oic 25, \u201c<em>un&#8217;imposta anticipata derivante da perdite riportabili ai fini fiscali, non contabilizzata in passato in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, \u00e8 iscritta nell&#8217;esercizio in cui tali requisiti emergono<\/em>\u201d.<\/p>\n<p><strong>L\u2019utilizzo delle perdite in Unico SC 2012<\/strong><br \/>\nLa novit\u00e0 \u201cequipara\u201d le perdite ordinarie a quelle realizzate nei primi tre periodi d\u2019imposta. Non vi \u00e8 un ordine prestabilito nell\u2019utilizzo delle perdite, cio\u00e8 se siano utilizzabili prima quelle di cui al comma 1 (entro un limite quantitativo) o al comma 2 (senza alcun limite) dell\u2019articolo 84 del Tuir.<br \/>\nAl principio, \u00e8 stato sostenuto, dalla dottrina, che le imprese avrebbero \u201cconsumato\u201d innanzitutto le perdite prodotte nei primi tre periodi d\u2019imposta dalla loro costituzione, le quali consentono l\u2019abbattimento integrale del reddito prodotto. Il criterio di utilizzo prioritario sembrava rispondere, non solo a una regola di convenienza, ma anche a una disciplina contemplata nello stesso articolo 84, nella parte \u2013 non modificata dalla norma in esame \u2013 in cui si dispone, in via generale (e salve le deroghe espressamente previste) che \u201c<em>la perdita di un periodo [\u2026] pu\u00f2 essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d\u2019imposta successivi [\u2026] per l\u2019intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, in occasione dell\u2019annuale appuntamento con Telefisco, il 25 gennaio scorso, ha sostenuto che \u201c<em>la disposizione non stabilisce alcun ordine di priorit\u00e0 nell\u2019utilizzo qualora il contribuente disponga di perdite pregresse in parte riferibili ai primi tre periodi di imposta, in parte ai successivi<\/em>\u201d, pertanto, \u201c<em>in assenza di regola al riguardo, si ritiene che il contribuente abbia la facolt\u00e0 (e non l\u2019obbligo) di utilizzare prioritariamente le perdite relative ai primi tre periodi di imposta potendo, in alternativa, scegliere di impiegare dapprima quelle maturate negli esercizi successivi<\/em>\u201d.<\/p>\n<div class=\"rtecenter\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\/files\/u26\/perdite_leo_2.jpg\" alt=\"esempio quadro RN con perdite capienti\" \/><\/div>\n<p>Nell\u2019esempio n. 1, il contribuente ha un reddito \u201clordo\u201d pari a 11mila euro, perdite \u201cin misura limitata\u201d (<em>ex<\/em>\u00a0articolo 84, comma 1, Tuir) pari a 5mila e perdite \u201cin misura piena\u201d (<em>ex<\/em>\u00a0articolo 84, comma 2, Tuir) pari a 6mila euro.<\/p>\n<p>Il limite delle perdite compensabili \u201cin misura limitata\u201d \u00e8 dato dall\u201980% di 11mila cio\u00e8 8.800 euro, importo, quindi, che risulta essere interamente compensabile rispetto alle perdite \u201cspendibili\u201d.<\/p>\n<div class=\"rtecenter\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\/files\/u26\/perdite_leo_3.jpg\" alt=\"esempio 2, Quadro N con perdite eccedenti\" \/><\/div>\n<p>Nell\u2019esempio n. 2 il reddito \u201clordo\u201d \u00e8 sempre pari a 11mila euro. Le perdite \u201cin misura limitata\u201d consistono in 9mila euro e quelle \u201cin misura piena\u201d sono pari a 1.300 euro. Il limite delle perdite compensabili \u201cin misura limitata\u201d \u00e8 pari all\u201980% di 11mila, quindi, 8.800. In tal caso, le perdite \u201ca disposizione\u201d non sono interamente utilizzabili rispetto al limite sul reddito \u201clordo\u201d. Infatti, dei 9mila euro di\u00a0<em>basket<\/em>\u00a0a disposizione, 200 non saranno spendibili, perch\u00e9 superano, appunto, il limite di 8.800 e dovranno essere riportate al periodo d\u2019imposta successivo, per trovare poi compensazione con gli eventuali redditi futuri. L\u2019ammontare a disposizione relativo alle perdite \u201cin misura piena\u201d, pari a 1.300 euro, riduce ulteriormente il reddito imponibile. Nell\u2019esempio proposto, quindi, 247 \u00e8 l\u2019imposta calcolata sul reddito netto dichiarato pari a 900 (11.000 \u2013 8.800 \u2013 1.300).<\/p>\n<div class=\"rtecenter\"><img decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.fiscooggi.it\/files\/u26\/perdite_leo_4.jpg\" alt=\"perdite di impresa non compensate\" \/><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Deducibilit\u00e0 delle perdite fiscali:\u00a0effetti Lo spirito delle modifiche normative, un confronto tra vecchia e rivisitata disciplina e, nel concreto, la recuperabilit\u00e0 dei risultati negativi ai fini delle imposte differite L\u2019articolo 23, comma 9, del decreto legge 98\/2011, ha introdotto un nuovo regime di riporto delle perdite fiscali, ora contenuto nell\u2019articolo 84 del Tuir. 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