{"id":432,"date":"2014-07-16T10:09:25","date_gmt":"2014-07-16T08:09:25","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=432"},"modified":"2014-07-16T10:09:25","modified_gmt":"2014-07-16T08:09:25","slug":"controlli-e-capitale-minimo-tra-opportunita-e-rischi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=432","title":{"rendered":"Controlli e capitale minimo: tra opportunit\u00e0 e rischi"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Il diritto societario continua ad essere riformato, con interventi dettati da esigenze contingenti, che, se da un lato comportano dei benefici in capo alle imprese, dall\u2019altro sollevano qualche perplessit\u00e0.<br \/>\nL\u2019ultimo intervento, in ordine di tempo, \u00e8 quello del D.L. 91\/2014 che ha introdotto diverse novit\u00e0 nella disciplina delle societ\u00e0 per azioni, nonch\u00e9 nell\u2019ambito dei controlli nelle societ\u00e0 a responsabilit\u00e0 limitata.<br \/>\nUn intervento, questo, che se da un lato ha sollevato qualche polemica, ha indubbiamente il merito di ridurre notevolmente i costi dei controlli in capo alle societ\u00e0, nonch\u00e9 quello di favorire la nascita delle societ\u00e0 per azioni.<br \/>\nMa andiamo con ordine, e analizziamo le principali novit\u00e0, nonch\u00e9 gli effetti che le stesse potrebbero avere.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">La riduzione del capitale minimo\u00a0<\/strong>&#8211; La prima novit\u00e0 introdotta, forse la pi\u00f9 rilevante, \u00e8 quella relativa alla riduzione del capitale minimo previsto per le S.p.a.<br \/>\nAl fine di favorire la diffusione di questa forma societaria, il capitale sociale minimo prima richiesto (pari a 120.000 euro), \u00e8 stato portato a 50.000 euro.<br \/>\nLa normativa italiana si allinea cos\u00ec a quella europea(si pensi che negli altri Paesi il limite minimo \u00e8 di 25.000 euro), favorendo la nascita di Spa, che, per definizione, sono il modello di riferimento per accedere al mercato dei capitali di rischio e di debito.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Meno controlli nelle Srl\u00a0<\/strong>&#8211; Un intervento che ha sollevato qualche critica riguarda invece l\u2019abrogazione del secondo comma dell\u2019art. 2477 del codice civile: se prima della riforma le Srl che avevano un capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le Spa dovevano nominare l\u2019organo di controllo, a seguito delle novit\u00e0 introdotte tale disposizione non \u00e8 pi\u00f9 applicabile.<br \/>\nSaranno pertanto obbligate a nominare l\u2019organo di controllo soltanto le Srl che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, che controllano societ\u00e0 obbligate alla revisione legale dei conti o che per due esercizi consecutivi hanno superato i limiti previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.<br \/>\nSe \u00e8 vero che, da un lato, questo intervento porta con s\u00e9 un abbattimento dei costi in capo alle piccole e medie imprese, dall\u2019altro lato, come \u00e8 stato gi\u00e0 sottolineato da alcuni Autori, \u00e8 vero anche le novit\u00e0 introdotte rappresentano un duro colpo ai livelli di controllo delle nostre Srl, esponendo l\u2019intero Paese a rischi di ulteriore instabilit\u00e0.<br \/>\nD\u2019altro canto, non \u00e8 perfettamente chiaro il motivo per il quale una Spa debba necessariamente ricorrere alla revisione legale dei conti mentre una Srl avente lo stesso capitale sociale possa operare senza alcuna forma di controllo.<br \/>\nAlcuni dubbi sono stati inoltre sollevati con riferimento alla sorte degli attuali organi di controllo delle Srl nominati a seguito del superamento del limite del capitale sociale previsto per le Spa.<br \/>\nNessuna disposizione in merito a tale fattispecie \u00e8 stata infatti introdotta nel decreto, ragion per cui non \u00e8 chiaro se il mandato dei sindaci possa essere sin da subito revocato o sia necessario attendere la sua scadenza.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Le azioni a voto plurimo\u00a0<\/strong>&#8211; Altra novit\u00e0 introdotta con il decreto legge 91\/2014 \u00e8 la possibilit\u00e0 di emettere azioni a voto plurimo.<br \/>\nSe ad una prima analisi questa disposizione potrebbe apparire come quella meno rilevante, dall\u2019altro lato, merita di essere sottolineatocome la stessa assuma estrema rilevanza al fine di favorire la quotazione delle imprese del nostro Paese.<br \/>\n\u00c8 infatti noto come un importante freno alla quotazione delle imprese familiari, \u00e8 rappresentato proprio dal timore di perdere il controllo della societ\u00e0.<\/p>\n<p>A seguito delle novit\u00e0 introdotte, invece, potranno essere emesse azioni con un massimo di 2 voti, a favore di quei soggetti che si rendono disponibili a detenerle per almeno 24 mesi: questi nuovi strumenti non rappresentano per\u00f2 una speciale categoria di azioni, in quanto, in caso di successiva cessione, tornano ad essere ordinarie azioni con un solo voto.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:<\/h5>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Redazione Fiscal<\/h5>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\"><strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\"> Focu<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il diritto societario continua ad essere riformato, con interventi dettati da esigenze contingenti, che, se da un lato comportano dei benefici in capo alle imprese, dall\u2019altro sollevano qualche perplessit\u00e0. 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