{"id":440,"date":"2014-09-04T10:20:29","date_gmt":"2014-09-04T08:20:29","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=440"},"modified":"2014-09-04T10:20:29","modified_gmt":"2014-09-04T08:20:29","slug":"circolazione-del-contante-limiti-anche-nei-rapporti-tra-familiari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=440","title":{"rendered":"Circolazione del contante: limiti anche nei rapporti tra familiari"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">4 Settembre 2014<\/h5>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Molto spesso, parlando dei limiti alla circolazione al contante, si finisce per circoscrivere il suo ambito di applicazione al mondo delle transazioni commerciali. Soltanto gli imprenditori, pertanto, sembrerebbero tenuti a ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili nel caso in cui la transazione dovesse superare la soglia limite dei 999,99 euro.<\/p>\n<p>Ebbene, va ricordato come, in realt\u00e0, il limite non abbia alcuna restrizione nella sua applicazione, estendendosi pertanto ai rapporti tra privati senza alcuna forma di esonero.<\/p>\n<p>Qualora un soggetto decidesse di prestare 1.000 euro al suo amico, pertanto, sarebbe comunque tenuto a farlo con un assegno bancario non trasferibile o con qualsiasi altro strumento di pagamento tracciabile.<\/p>\n<p>Deve inoltre ricordarsi che, se la transazione supera il limite fissato dal Legislatore, i soggetti sanzionabili sono sia colui che ha pagato sia colui che ha riscosso gli importi: il dipendente che riceve la sua intera retribuzione, pari a 1.500 euro, interamente in contanti, sar\u00e0 pertanto ugualmente sanzionabile, cos\u00ec come lo pu\u00f2 essere l\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Una transazione in contanti \u00e8 ammessa invece se nel trasferimento interviene una banca, un istituto di moneta elettronica o Poste Italiane. Ben potr\u00e0, quindi, il pensionato, decidere di ritirare la sua intera pensione, pari a 1.200 euro, dal suo conto corrente bancario, per poi provvedere agli acquisti mensili, singolarmente di importo inferiore alla soglia.<\/p>\n<p>Tuttavia, \u00e8 sempre bene ricordare che frequenti versamenti o prelevamenti in contanti, soprattutto se di importo rilevante, potrebbero rappresentare un campanello d\u2019allarme per la banca, la quale potrebbe ritenere necessaria la segnalazione dell\u2019operazione sospetta.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nI trasferimenti di denaro tra familiari<\/strong><br \/>\nAnche tra i componenti dello stesso nucleo familiare sono applicabili i limiti previsti in tema di circolazione del contante.<\/p>\n<p>Il padre, pertanto, non potr\u00e0 corrispondere al figlio un importo superiore a 1.000 euro in contanti al fine di poter finanziare le spese che lo stesso dovr\u00e0 sostenere per gli studi, anche se successivamente il figlio effettuer\u00e0 singole transazioni di importo inferiore alla soglia limite.<\/p>\n<p>Unica eccezione \u00e8 rappresentata dal coniuge in regime di comunione legale. In questo caso, infatti, la transazione non pu\u00f2 ritenersi effettuata tra soggetti diversi e ben potr\u00e0 quindi il marito consegnare alla moglie l\u2019importo di 1.500 euro in contanti.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">I pagamenti frazionati<\/strong><br \/>\nParticolare attenzione deve essere poi riservata ai pagamenti frazionati. I singoli versamenti in contanti di importo inferiore al limite facenti parte di un\u2019operazione di importo complessivamente superiore ai 1.000 euro sono infatti consentiti solo laddove il frazionamento sia previsto dalle prassi commerciali o a fronte del contratto sottoscritto tra le parti.<\/p>\n<p>Potr\u00e0 pertanto accadere che una famiglia decida di pagare la nuova caldaia istallata in rate mensili da 200 euro (preferibilmente mettendo per iscritto l\u2019accordo), cos\u00ec come sar\u00e0 possibile versare in contanti l\u2019affitto di 300 euro mensili (sebbene il contratto riporti, ovviamente, come canone annuale, l\u2019importo di 3.600 euro).<\/p>\n<p>Con specifico riferimento ai contratti di locazione si ricorda che dal 1\u00b0gennaio 2014 \u00e8 necessario avere una prova documentale delle transazioni per poter fruire dei benefici fiscali (si pensi, in primo luogo, alle detrazioni fiscali previste per gli inquilini). Non sar\u00e0 tuttavia necessario ricorrere a uno strumento di pagamento tracciabile, in quanto \u00e8 sufficiente una semplice ricevuta di pagamento (sempre che l\u2019importo sia inferiore ai 999,99 euro).<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">La possibile soluzione<\/strong><br \/>\nAnche quando il pagamento in contanti sembra essere l\u2019ultima strada percorribile, vi \u00e8 sempre una soluzione per poter evitare le sanzioni.<\/p>\n<p>Se, ad esempio, \u00e8 necessario corrispondere gli importi a un soggetto privo del conto corrente, \u00e8 sempre possibile ricorrere a un intermediario, al quale potr\u00e0 essere inoltrato l\u2019ordine di mettere a disposizione del soggetto in questione una prestabilita somma in contanti.<br \/>\nIn questo caso, infatti, grazie all\u2019intermediazione della banca, \u00e8 garantita la tracciabilit\u00e0 e, di conseguenza, nessuna sanzione pu\u00f2 essere irrogata.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>4 Settembre 2014 Molto spesso, parlando dei limiti alla circolazione al contante, si finisce per circoscrivere il suo ambito di applicazione al mondo delle transazioni commerciali. 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