{"id":442,"date":"2014-09-05T10:54:01","date_gmt":"2014-09-05T08:54:01","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=442"},"modified":"2014-09-05T10:54:01","modified_gmt":"2014-09-05T08:54:01","slug":"lf24-elide-semplifica-la-vita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=442","title":{"rendered":"L\u2019F24 Elide semplifica la vita"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">5 Settembre 2014<\/h5>\n<h1 style=\"font-weight: bold; color: #990033;\">Locazione: risoluzione anticipata del contratto<\/h1>\n<h3 style=\"color: #005292;\">L\u2019F24 Elide semplifica la vita! Come sprecare il proprio tempo, facendosi identificare ai fini antiriciclaggio, per versare 67 euro al fisco!<\/h3>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Gi\u00e0 dal 1\u00b0 febbraio 2014 \u00e8 possibile versare con il modello\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">\u201cF24 Versamenti con elementi identificativi\u201d (F24 Elide)<\/strong>\u00a0l\u2019imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l\u2019imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi, relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili. Un provvedimento del direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 ha previsto questa nuova possibilit\u00e0 stabilendo, inoltre, un\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">periodo di convivenza con il modello F23 finora utilizzato per il versamento<\/strong>. La misura fa parte del\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\"><span style=\"text-decoration: underline;\">pacchetto delle semplificazioni fiscali<\/span><\/strong>\u00a0presentate, con relativa tabella di marcia, nella conferenza stampa dello scorso 3 luglio 2013!!!<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Le istruzioni dell\u2019Agenzia circa le modalit\u00e0 di versamento con il modello F24 Elide &#8211;\u00a0<\/strong>Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i contribuenti che\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">non sono titolari di partita Iva<\/span>\u00a0potranno presentare l\u2019F24 Elide sia online, direttamente o tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.<br \/>\nI\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">titolari di partita Iva<\/span>, invece, dovranno versare gli importi con l\u2019F24 Elide esclusivamente online, direttamente o tramite intermediari abilitati.<br \/>\nCos\u00ec ci dice il provvedimento dell\u2019Agenzia Entrate in materia. La pratica \u00e8 tuttavia ben diversa dalla teoria. Provate a recarvi in Posta e chiedere il pagamento di un F24 elide. Ebbene rischiate di perdere almeno mezz\u2019ora, perch\u00e9 vi richiedono i dati per l\u2019identificazione e la registrazione nelle loro banche dati, ai fini antiriciclaggio.<br \/>\nSe poi scegliete la via pi\u00f9 comoda e dall\u2019ufficio compilate il modello tramite il software dell\u2019Agenzia \u201cF24on-line\u201d, vedrete che non \u00e8 aggiornato e l\u2019F24 elide ai fini del versamento dell\u2019imposta di registro \u00e8 ancora una chimera.<br \/>\nDunque, un consiglio, recatevi in banca e sperate in un funzionario accondiscendente e paziente.<br \/>\nPer evitare inutili perdite di tempo, vi forniamo le indicazioni pratiche da seguire:<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Il versamento dell\u2019imposta per risoluzione anticipata del contratto &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019articolo 17 del TUR, D.P.R. n. 131\/1986 disciplina le \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili<\/em>\u201d.<br \/>\nIn particolare, il comma 1 del citato articolo, prevede che l&#8217;imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, nonch\u00e9 per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, \u00e8 liquidata dalle parti contraenti e assolta entro 30 giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione.<br \/>\nCon provv. del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate del 3 gennaio 2014 sono state estese, in attuazione dell\u2019articolo 2 del decreto del MEF 8 novembre 2011, le modalit\u00e0 di versamento con F24, di cui all\u2019art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, prima effettuate tramite F23.<\/p>\n<p>Per consentire il versamento delle predette somme \u00e8 stato istituito con Risoluzione n. 14\/E del 24 gennaio 2014 il codice tributo da utilizzare esclusivamente nel modello \u201cF24 Versamenti con elementi identificativi\u201d per il versamento dell\u2019imposta di Registro per risoluzioni del contratto, cio\u00e8 il \u201c1503\u201d.<br \/>\nInoltre, per consentire la corretta identificazione nel modello \u201cF24 Versamenti con elementi identificativi\u201d del soggetto quale \u201ccontroparte\u201d del contratto, \u00e8 stato istituito il codice identificativo \u201c63\u201d denominato \u201cControparte\u201d.<br \/>\nIn sostanza, i campi del modello di pagamento \u201cF24Versamenti con elementi identificativi\u201d vanno cos\u00ec compilati:<br \/>\n\u2022 nella sezione \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">CONTRIBUENTE<\/strong>\u201d, \u00e8 indicato il \u201ccodice fiscale\u201d e \u201cdati anagrafici\u201d, della parte che effettua il versamento (locatore o locatario, dato che c\u2019\u00e8 responsabilit\u00e0 solidale nel versamento);<br \/>\n\u2022 nel campo \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare<\/strong>\u201d, il codice fiscale del soggetto, quale controparte (oppure di una delle controparti \u2013 nel nostro caso del locatario o locatore), unitamente al codice identificativo \u201c63\u201d, da indicare nel campo \u201ccodice identificativo\u201d;<br \/>\n\u2022 nella sezione \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">ERARIO ED ALTRO<\/strong>\u201d, \u00e8 indicato: nei campi \u201ccodice ufficio\u201d e \u201ccodice atto\u201d, nessun valore;<br \/>\n\u2022 nel campo \u201ctipo\u201d, la lettera \u201cF\u201d (identificativo registro);<br \/>\n\u2022 nel campo \u201celementi identificativi\u201d, il codice identificativo del contratto (composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall\u2019ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione).<br \/>\nTale codice \u00e8 formato nel modo seguente:<br \/>\n\u2022 nei caratteri da 1 a 3 \u00e8 inserito il codice Ufficio presso il quale \u00e8 stato registrato il contratto;<br \/>\n\u2022 nei caratteri da 4 a 5 sono inserite le ultime due cifre dell\u2019anno di registrazione;<br \/>\n\u2022 nei caratteri da 6 a 7 \u00e8 inserita la serie di registrazione &#8211; in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (\u201c0\u201d);<br \/>\n\u2022 nei caratteri da 8 a 13 \u00e8 inserito il numero di registrazione &#8211; in caso di numero inferiore di caratteri, completare gli spazi, a partire da sinistra, con gli zeri (\u201c0\u201d);<br \/>\n\u2022 nei caratteri da 14 a 16 \u00e8 inserito, se presente, il sottonumero di registrazione oppure \u201c000\u201d;<br \/>\n\u2022 nel campo \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">codice<\/strong>\u201d, il codice tributo \u201c1503\u201d;<br \/>\n\u2022 nel campo \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">anno di riferimento<\/strong>\u201d, l\u2019anno di scadenza dell\u2019adempimento, nel formato \u201cAAAA\u201d;<br \/>\n\u2022 nel campo \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">importi a debito versati<\/strong>\u00a0\u201d, gli importi da versare.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">F23 ancora utilizzabili\u00a0<\/strong>\u2013 Non disperate, per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dall\u20191 febbraio 2014 al 31 dicembre 2014 i contribuenti potranno ancora utilizzare alternativamente l\u2019F23 o l\u2019F24 Elide.\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">Dal 1\u00b0 gennaio 2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti esclusivamente con il modello F24 Elide<\/strong>.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>5 Settembre 2014 Locazione: risoluzione anticipata del contratto L\u2019F24 Elide semplifica la vita! 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