{"id":452,"date":"2014-10-03T16:58:32","date_gmt":"2014-10-03T14:58:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=452"},"modified":"2014-10-03T16:58:32","modified_gmt":"2014-10-03T14:58:32","slug":"detrazione-ristrutturazioni-con-certificazione-al-coniuge-incapiente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=452","title":{"rendered":"Detrazione ristrutturazioni con certificazione al coniuge incapiente"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">3 Ottobre 2014<\/h5>\n<h3 style=\"color: #005292;\">Bonus ristrutturazioni al marito per le spese cointestate<\/h3>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\"><strong style=\"font-style: inherit;\">Premessa \u2013<\/strong>\u00a0In presenza di lavori su parti comuni condominiali, per le quali l\u2019amministratore ha certificato al condomino (proprietario al 100% che non possiede reddito) la relativa quota detraibile, il coniuge convivente pu\u00f2 detrarre le spese di ristrutturazione pagate con l&#8217;emissione di assegni su un c\/c cointestato, ancorch\u00e9 la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese siano intestate al solo proprietario. Sul punto l\u2019Agenzia specifica che nel suddetto documento rilasciato dall\u2019amministratore il coniuge convivente deve indicare i propri estremi anagrafici e l\u2019attestazione dell\u2019effettivo sostenimento delle spese.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Parti comuni condominio &#8211;\u00a0<\/strong>Dal 2012 l\u2019agevolazione 36%-50% \u00e8 normativamente ammessa per gli interventi effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, individuate dall\u2019articolo 1117, C.c. Nel caso di interventi su parti comuni condominiali, ogni singolo condomino pu\u00f2 beneficiare dell\u2019agevolazione proporzionalmente alle quote millesimali di propriet\u00e0. In tale ipotesi gli adempimenti necessari per beneficiare della detrazione del 36%-50% sono generalmente eseguiti dall\u2019amministratore di condominio.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nCertificazione &#8211;\u00a0<\/strong>Con Circolare 1 giugno 1999, n. 122, l\u2019Agenzia delle Entrate ha chiarito che in luogo di tutta la documentazione \u201cordinaria\u201d, l\u2019amministratore pu\u00f2 provvedere a consegnare a ogni condomino una certificazione, attestante: l\u2019espletamento di tutti gli adempimenti previsti ai fini della detrazione del 36%-50% e l\u2019importo per il quale il contribuente pu\u00f2 beneficiare dell\u2019agevolazione (ovvero la propria quota millesimale).<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Certificazione coniuge incapiente \u2013<\/strong>\u00a0Un caso particolare si pu\u00f2 presentare qualora l&#8217;amministratore abbia certificato regolarmente al condomino la quota detraibile delle spese affrontate su parti comuni ma contribuente proprietario al 100 per cento per\u00f2 non possiede reddito. In tale ipotesi nasce il dubbio se il coniuge convivente possa detrarre le spese di ristrutturazione anche se le rate condominiali sono state saldate con l&#8217;emissione di assegni su un conto corrente cointestato ai due coniugi.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Circolare 121\/1998 &#8211;\u00a0<\/strong>Al riguardo la circolare n. 121\/E dell\u201911 maggio 1998, al punto 2.1, ha precisato che la detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell&#8217;immobile sul quale sono effettuati i lavori.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nCircolare 122\/1999 &#8211;<\/strong>\u00a0Con successiva circolare n. 122\/E del 1999 \u00e8 stato chiarito, ai fini della detrazione relativa alle spese sulle parti condominiali, che nel caso in cui la certificazione dell\u2019Amministratore del condominio indichi i dati relativi a un solo condomino, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute da altri soggetti, il contribuente, qualora ricorrano tutte le altre condizioni che comportano il riconoscimento del diritto alla detrazione, pu\u00f2 fruirne a condizione che attesti sul documento comprovante il pagamento della quota relativa alla spese in questione il suo effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Delibera &#8211;\u00a0<\/strong>Con Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011, \u00e8 stato disposto che, nell\u2019ipotesi di lavori su parti comuni di edifici residenziali, ogni contribuente \u00e8 tenuto ad esibire la delibera assembleare e la tabella millesimale di ripartizione delle spese. Il citato Provvedimento non stabilisce le modalit\u00e0 con le quali i singoli condomini devono versare le somme al condominio.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nDetrazione &#8211;<\/strong>\u00a0Alla luce di tale situazione, l\u2019Agenzia delle Entrate nella circolare 21.5.2014, n. 11\/E ha ritenuto che nel caso in esame il contribuente, coniuge convivente del proprietario dell\u2019immobile, possa portare in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi le spese sostenute relative ai lavori condominiali pagate con assegno bancario tratto sul conto corrente cointestato ai due coniugi. Sul documento rilasciato dall\u2019amministratore comprovante il pagamento della quota millesimale relativa alla spese in questione il coniuge convivente dovr\u00e0 indicare i propri estremi anagrafici e l\u2019attestazione dell\u2019effettivo sostenimento delle spese.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>3 Ottobre 2014 Bonus ristrutturazioni al marito per le spese cointestate Premessa \u2013\u00a0In presenza di lavori su parti comuni condominiali, per le quali l\u2019amministratore ha certificato al condomino (proprietario al 100% che non possiede reddito) la relativa quota detraibile, il coniuge convivente pu\u00f2 detrarre le spese di ristrutturazione pagate con l&#8217;emissione di assegni su un &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=452\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Detrazione ristrutturazioni con certificazione al coniuge incapiente<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=452"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/452\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":453,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/452\/revisions\/453"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}