{"id":460,"date":"2014-10-16T12:14:23","date_gmt":"2014-10-16T10:14:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=460"},"modified":"2014-10-16T12:16:46","modified_gmt":"2014-10-16T10:16:46","slug":"agenti-e-rappresentanti-come-si-calcola-lindennita-di-scioglimento-del-contratto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=460","title":{"rendered":"Agenti e rappresentanti: come si calcola  l\u2019indennit\u00e0 di scioglimento del contratto"},"content":{"rendered":"<p class=\"abstract\" style=\"color: #666666;\">Cambiano i meccanismi di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 per lo scioglimento del contratto per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore industriale. Il recente rinnovo dell\u2019accordo economico collettivo contiene diverse integrazioni e modifiche al testo precedentemente in vigore.<\/p>\n<div style=\"color: #666666;\">Le associazioni rappresentative delle aziende preponenti (Confindustria, Confcooperative) e degli agenti di commercio (Fnaarc, Fiarc, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Ugl, Usarci) hanno recentemente sottoscritto il\u00a0<a title=\"nuovo accordo economico collettivo\" href=\"http:\/\/www.ipsoa.it\/documents\/lavoro-e-previdenza\/contrattazione-collettiva\/quotidiano\/2014\/08\/04\/rinnovato-il-ccnl-per-agenti-e-rappresentanti-industria\" target=\"_blank\">nuovo accordo economico collettivo<\/a>\u00a0per la disciplina dei\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore industriale e della cooperazione<\/strong>. L\u2019accordo, datato 30 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1\u00b0 settembre 2014, sostituisce il precedente a.e.c. stipulato il 20 marzo 2002.<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">Sotto il profilo economico la novit\u00e0 pi\u00f9 rilevante \u00e8 senz\u2019altro costituita dal nuovo criterio di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 meritocratica, che le parti hanno introdotto con l\u2019intento di adeguare pi\u00f9 compiutamente la regolamentazione contrattuale della materia alle disposizioni dell\u2019ordinamento comunitario e della nostra disciplina civilistica in caso di recesso dal\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">contratto di agenzia<\/strong>.<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">L\u2019art. 1751 del codice civile fa obbligo al preponente, con norma inderogabile a svantaggio dell\u2019agente, di corrispondere alla cessazione del rapporto un\u2019indennit\u00e0 se ricorrono le seguenti condizioni: che l\u2019agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente incrementato il fatturato con i clienti esistenti e il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi; che il pagamento dell\u2019indennit\u00e0 risponda a criteri di equit\u00e0 \u201ctenuto conto di tutte le circostanze del caso\u201d (in particolare delle provvigioni che l\u2019agente perde).<\/div>\n<h2 class=\"operativita\" style=\"color: #0082ca;\">Indennit\u00e0 per lo scioglimento del contratto: indennit\u00e0 meritocratica<\/h2>\n<div style=\"color: #666666;\">Secondo l\u2019accordo economico collettivo l\u2019<strong style=\"color: #333333;\">indennit\u00e0 per lo scioglimento del contratto<\/strong>\u00a0\u00e8 ora costituita da tre componenti:<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">\u00b7 l\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto (FIRR), accantonata dall\u2019azienda presso l\u2019Enasarco<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">\u00b7 l\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela (ISC)<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">\u00b7 l\u2019indennit\u00e0 meritocratica di nuova istituzione.<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">Le prime due componenti sono rapportate alle\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">provvigioni<\/strong>\u00a0maturate nel corso del rapporto e sono dunque riconosciute all\u2019agente anche in assenza di un incremento della clientela e\/o del giro di affari, la nuova componente \u00e8 invece collegata all\u2019<strong style=\"color: #333333;\">incremento della clientela<\/strong>\u00a0e\/o del giro di affari (art. 10). Si noti che l\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto spetta, al pari del t.f.r., anche in caso di disdetta da parte dell\u2019agente o di risoluzione per giusta causa ad opera del preponente, mentre le altre due indennit\u00e0 non competono in caso di recesso (non per giusta causa) dell\u2019agente.<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">Premesso che gli importi erogati a titolo di FIRR e di ISC sono dovuti anche se superano il limite massimo dell\u2019indennit\u00e0 prevista dal citato art. 1751 (corrispondente alla media annuale delle provvigioni pagate all\u2019agente negli ultimi 5 anni), la determinazione dell\u2019indennit\u00e0 meritocratica richiede una serie di passaggi:<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">\n<table border=\"0\" width=\"652px\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"defpad left top right bottom bottom right \">\n<div><strong style=\"color: #333333;\">1.<\/strong>\u00a0Raffronto tra le provvigioni del periodo iniziale e quelle del periodo finale del contratto di agenzia. Se le provvigioni pagate nel periodo finale sono inferiori l\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 dovuta.<\/div>\n<div><strong style=\"color: #333333;\">2.<\/strong>\u00a0Se le provvigioni pagate nel periodo finale del rapporto sono superiori si procede ad una stima, secondo parametri convenzionali, dei vantaggi che il preponente continuer\u00e0 a ricavare dall\u2019attivit\u00e0 dell\u2019agente nell\u2019arco di un periodo (c.d. \u201cperiodo di prognosi\u201d) che varia da un minimo di 2,25 anni ad un massimo di 3 anni, in base alla tipologia di agente e alla durata complessiva del rapporto. Ai fini del calcolo viene preso in considerazione un determinato tasso di migrazione della clientela (variabile dal 15% al 37%).<\/div>\n<div><strong style=\"color: #333333;\">3.<\/strong>\u00a0La stima dei vantaggi futuri viene ridotta di una quota forfettaria variabile da un minimo del 10% per i contratti di durata fino a 5 anni ad un massimo del 20% per i contratti di durata superiore a 10 anni. Al netto della riduzione il risultato non pu\u00f2 comunque eccedere il valore massimo previsto dell\u2019art. 1751 cod. civ. (un anno di provvigioni).<\/div>\n<div><strong style=\"color: #333333;\">4.<\/strong>\u00a0Per ottenere il valore finale dell\u2019entit\u00e0 dell\u2019indennit\u00e0 meritocratica si detrae dal risultato di cui sopra la somma dell\u2019indennit\u00e0 di risoluzione del rapporto e dell\u2019indennit\u00e0 suppletiva di clientela.<\/div>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\"><strong style=\"color: #333333;\">In definitiva<\/strong>: se l\u2019indennit\u00e0 meritocratica risultante dopo i conteggi \u00e8 inferiore alla somma di FIRR + ISC, vengono corrisposte all\u2019agente solo queste ultime; se l\u2019indennit\u00e0 meritocratica risulta superiore alla somma di FIRR + ISC, le sostituisce. L\u2019accordo contiene una norma transitoria che mantiene le regole previgenti per i contratti di agenzia in corso di esecuzione al 30 luglio 2014 e stipulati prima del 1\u00b0 gennaio 2014. A partire dal 1\u00b0 gennaio 2016 i nuovi criteri si applicheranno anche ai predetti contratti di agenzia a condizione che rimangano in vigore almeno fino al 31 marzo 2017.<\/div>\n<h2 class=\"black\" style=\"color: #000000;\">Altre novit\u00e0<\/h2>\n<div style=\"color: #666666;\">Tra le altre novit\u00e0 entrate in vigore dal 1\u00b0 settembre 2014 si segnalano:<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">variazioni di zona<\/strong>: il limite massimo delle variazioni considerate di media entit\u00e0 viene ridotto dal 20% al 15% delle provvigioni di competenza dell\u2019agente nell\u2019anno precedente; per le variazioni di media entit\u00e0 \u00e8 richiesto l\u2019assenso dell\u2019agente (in precedenza l\u2019assenso era richiesto solo per le variazioni di rilevante entit\u00e0); viene ampliato da 12 a 18 mesi (24 mesi per gli agenti monomandatari) l\u2019arco temporale nel quale l\u2019insieme di pi\u00f9 variazioni di lieve entit\u00e0 pu\u00f2 considerarsi come un\u2019unica variazione; \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di derogare in via consensuale al preavviso richiesto dall\u2019accordo collettivo per procedere ad una variazione di rilevante entit\u00e0 (art. 2);<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">campionario<\/strong>: viene espressamente stabilito che il valore del campionario pu\u00f2 essere addebitato all\u2019agente solo in caso di mancata o parziale restituzione e in caso di danneggiamento non dovuto alla normale usura (art. 3);<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">contratto a tempo determinato<\/strong>: nel caso di successivi rinnovi di rapporti a termine con lo stesso contenuto, il periodo di prova pu\u00f2 essere pattuito solo nel primo rapporto (art. 4);<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">proposta d\u2019ordine<\/strong>: il termine entro il quale il preponente pu\u00f2 rifiutare la proposta d\u2019ordine \u00e8 ridotto da 60 a 30 giorni (art. 5);<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">provvigioni<\/strong>: il diritto alla provvigione sussiste con riferimento agli affari conclusi durante il rapporto ed a quelli andati a buon fine nei 6 mesi successivi allo scioglimento del contratto; nel testo previgente tale periodo successivo era di 4 mesi (art. 6);<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">&#8211;\u00a0<strong style=\"color: #333333;\">gravidanza e puerperio<\/strong>: il periodo di sospensione del rapporto viene prolungato da 8 a 12 mesi; nel caso (in precedenza non regolato) di interruzione della gravidanza il rapporto resta sospeso fino ad un massimo di 5 mesi (art. 13).<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">L\u2019accordo prevede infine la costituzione di commissioni di studio per la realizzazione di un ente bilaterale degli agenti e rappresentanti (art. 20) e di una forma di assistenza sanitaria integrativa (art. 21).<\/div>\n<div style=\"color: #666666;\"><\/div>\n<div style=\"color: #666666;\">Fonte: IPSOA<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cambiano i meccanismi di calcolo dell\u2019indennit\u00e0 per lo scioglimento del contratto per gli agenti e rappresentanti di commercio del settore industriale. 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