{"id":488,"date":"2014-10-29T15:20:20","date_gmt":"2014-10-29T14:20:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=488"},"modified":"2014-10-29T15:21:40","modified_gmt":"2014-10-29T14:21:40","slug":"riciclaggio-la-mancata-segnalazione-e-reato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=488","title":{"rendered":"Riciclaggio: la mancata segnalazione \u00e8 reato?"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">29 Ottobre 2014<\/h5>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Se un professionista non effettua la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell\u2019art. 41 de D.Lgs. 231\/2007, pu\u00f2 essere condannato per il reato di riciclaggio? Si potrebbe argomentare che con l\u2019omissione della segnalazione il professionista abbia accettato il rischio che venisse compiuta un\u2019operazione illecita?Per poter giungere a una risposta deve in primo luogo essere ricordato che nel nostro ordinamento penale sono puniti anche i reati omissivi, in quanto, come stabilisce l\u2019art. 40 c.p., \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">non impedire un evento che si ha l\u2019obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo<\/em>\u201d. Il reato di riciclaggio, cos\u00ec come \u00e8 stato ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.43881 del 22.10.2014, \u201c\u00e8 a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalit\u00e0 frammentarie e progressive\u201d. Possiamo quindi tranquillamente affermare che, anche in caso di condotta omissiva, \u00e8 integrato il reato di riciclaggio: in altre parole, \u00e8 indifferente, per il legislatore, come si pulisca il denaro sporco, essendo sufficiente il realizzarsi del risultato offensivo.Passiamo quindi all\u2019elemento soggettivo del fatto tipico. La costante giurisprudenza ha ritenuto che ricorra il reato di riciclaggio anche nel caso in cui si configuri il mero dolo eventuale. Pertanto, non \u00e8 necessario che il soggetto agisca con l\u2019obiettivo di realizzare il fatto tipico (dolo intenzionale), ma \u00e8 sufficiente che il soggetto abbia agito rappresentandosi la verificazione dell\u2019evento come solamente probabile o possibile (appunto, il dolo eventuale). <strong style=\"font-style: inherit;\"> Il dolo nel reato di riciclaggio<\/strong> In primo luogo \u00e8 necessario ricordare che il riciclaggio di denaro, essendo un delitto, \u00e8 punibile solo se commesso con dolo. Cos\u00ec come chiarisce l\u2019art. 43 c.p. \u00e8 quindi necessario che \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">l\u2019evento dannoso o pericoloso, che \u00e8 il risultato dell\u2019azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l\u2019esistenza del delitto, \u00e8 dall\u2019agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione<\/em>\u201d. Non ricorre invece il reato di riciclaggio nel caso in cui il soggetto abbia agito con colpa, ovvero quando l\u2019agente, pur prevedendo l\u2019evento non lo ha voluto, agendo con negligenza, imprudenza, imperizia o con inosservanza delle leggi, regolamenti, ordini e discipline. Pertanto, limitarsi a non effettuare la segnalazione delle operazioni sospette, significa agire con inosservanza delle leggi, senza per\u00f2 volere l\u2019evento dannoso o pericoloso: si pu\u00f2 quindi parlare soltanto di colpa. \u00c8 inoltre da rilevare come la giurisprudenza abbia ormai chiarito che l\u2019elemento soggettivo, nel reato di riciclaggio, \u00e8 integrato dal\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">dolo generico<\/strong>. \u00c8 quindi sufficiente che sia riscontrata la volont\u00e0 di ostacolare l\u2019identificazione della provenienza delittuosa del denaro. Non \u00e8 invece necessario perseguire scopi di profitto o di lucro (Cassazione, sentenze n. 546\/2011, 6350\/2007, 16980\/2008) Affinch\u00e8 si configuri il reato di riciclaggio \u00e8 inoltre sufficiente il\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">dolo eventuale\u00a0<\/strong>(Cassazione, sentenza n.43881 del 22.10.2014). Non \u00e8 quindi necessario che la sostituzione e il trasferimento dei beni e delle altre utilit\u00e0 sia obiettivo consapevole del comportamento, ma \u00e8 sufficiente che il soggetto abbia agito rappresentandosi la verificazione dell\u2019evento come probabile o possibile. Questa interpretazione amplia notevolmente i rischi di incriminazione, soprattutto in capo ai professionisti, che spesso si trovano ad essere parte di un ingranaggio da terzi designato. <strong style=\"font-style: inherit;\"> La posizione della Guardia di Finanza<\/strong> La Guardia di Finanza, nella sua circolare 83607 del 19 marzo 2012 ha espressamente chiarito che \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">la descritta condotta pu\u00f2 essere realizzata anche nella forma omissiva, ad esempio, quando il titolare di un\u2019attivit\u00e0 finanziaria, ben consapevole della condotta criminis e dell\u2019origine illecita delle somme da trasferire, non impedisca scientemente un\u2019operazione in itinere che aveva l\u2019obbligo giuridico di impedire, attraverso la procedura dell\u2019obbligo di sospensione dell\u2019operazione imposta dal decreto 231\/2007<\/em>\u201d. <strong style=\"font-style: inherit;\">La giurisprudenza<\/strong> Con riferimento a quanto prospettato, non pu\u00f2 che tornare alla mente la sentenza delle Corte d\u2019Appello di Milano del 9 maggio 2011, sulla quale vi \u00e8 stato un ampio dibattito e che ha suscitato non poche perplessit\u00e0. Con la sentenza in oggetto si ritenevano colpevoli di riciclaggio il direttore generale della banca e il direttore della filiale presso la quale erano stati accesi dei conti correnti di alcune procedure fallimentari. La curatrice si era infatti appropriata di diversi milioni di euro prelevati dai conti correnti in questione. Il direttore di filiale \u00e8 stato condannato per riciclaggio perch\u00e9 \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">aveva collaborato direttamente alle attivit\u00e0 dei B., in particolare fungendo costantemente da consulente di B.C. che si recava in filiale per le operazioni sui conti del gruppo familiare; il direttore di filiale assisteva personalmente il B. e dava disposizioni agli impiegati per effettuare le operazioni secondo le citate modalit\u00e0, ovvero con falsa indicazione che si trattava di operazioni per contanti, rassicurando gli sportellisti sulla sostanziale regolarit\u00e0<\/em>\u201d. Tuttavia, anche il direttore generale \u00e8 stato condannato per riciclaggio in quanto si \u00e8 ritenuto che \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">omettendo di agire, pure a fronte di evidenti anomalie, l\u2019imputato ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illecii, consentendogli di operare senza ostacoli<\/em>\u201d. La sentenza \u00e8 stata poi annullata dalla Corte di Cassazione, ma per il semplice motivo che \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">le specifiche disposizioni regolamentari della Banca d&#8217;Italia e la procedura interna della CrediEuronord, dati incontestabilmente risultanti dagli atti non valutati, escludevano un obbligo di intervento diretto del C. in assenza di comunicazioni di operazioni sospette. \u00c8 quindi erroneo ritenere che, anche senza comunicazione delle movimentazioni anomale, vi fosse una posizione di garanzia dalla cui violazione derivi responsabilit\u00e0 ex articolo 40 cod. pen.<\/em>\u201d. In considerazione di tali precisazioni, \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">non residuano elementi che dimostrino la conoscenza del C. delle operazioni anomale e la omissione da parte sua delle segnalazioni obbligatorie<\/em>\u201d. <strong style=\"font-style: inherit;\">Obbligo di segnalazione e astensione<\/strong> Cosa fare, dunque, quando i professionisti sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo? In primo luogo \u00e8 necessario inviare una segnalazione alla UIF ai sensi dell\u2019art. 41 del D.Lgs. 231\/2007. Inoltre, i soggetti tenuti all\u2019obbligo di segnalazione devono astenersi dal compiere le operazioni finch\u00e9 non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile, tenuto conto della normale operativit\u00e0, o possa ostacolare le indagini.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>29 Ottobre 2014 Se un professionista non effettua la segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell\u2019art. 41 de D.Lgs. 231\/2007, pu\u00f2 essere condannato per il reato di riciclaggio? 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