{"id":512,"date":"2014-12-16T10:00:54","date_gmt":"2014-12-16T09:00:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=512"},"modified":"2014-12-16T10:00:54","modified_gmt":"2014-12-16T09:00:54","slug":"vies-iscrizione-immediata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=512","title":{"rendered":"VIES: iscrizione immediata"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">16 Dicembre 2014<\/h5>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Con il Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014, in attuazione dell\u2019art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175\/2014), sono state definite le modalit\u00e0 per l\u2019inclusione immediata nell\u2019archivio VIES (Vat information exchange system) per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza pi\u00f9 dover attendere 30 giorni di tempo, con la possibilit\u00e0 dunque di effettuare fin da subito operazioni con gli altri Paesi UE.<\/p>\n<p>Si ricorda che con l\u2019art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175\/2014), \u00e8 stato riscritto l\u2019art. 35 del D.P.R. 633\/1972, prevedendo che con l\u2019esercizio dell\u2019opzione per l\u2019inclusione nell\u2019archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attivit\u00e0 o in un momento successivo, con modalit\u00e0 da stabilirsi con\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/span>, il soggetto\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">viene automaticamente incluso nell\u2019archivio VIES e pu\u00f2 iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni)<\/strong>.<\/p>\n<p>Nella previgente normativa, l\u2019iscrizione all\u2019archivio VIES poteva avvenire o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attivit\u00e0 o in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l\u2019Amministrazione Finanziaria emanasse un\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">provvedimento motivato di diniego<\/strong>, che precludeva l\u2019inserimento nel Vies. Ci\u00f2 che si vuole evidenziare \u00e8 che la soggettivit\u00e0 attiva e passiva all\u2019effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di<strong style=\"font-style: inherit;\">\u00a030 giorni\u00a0<\/strong>dall\u2019effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">del diniego<\/strong>.<\/p>\n<p>Con il Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014 sono state definite le modalit\u00e0 per l\u2019inclusione immediata nell\u2019archivio VIES (Vat information exchange system) per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza pi\u00f9 dover attendere 30 giorni di tempo, con la possibilit\u00e0, dunque, di effettuare fin da subito operazioni con gli altri Paesi UE .<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nL\u2019esercizio dell\u2019opzione all\u2019apertura della partita IVA &#8211;<\/strong>\u00a0I paragrafi 1.1. e 1.2 del citato Provvedimento stabiliscono che per esercitare l\u2019opzione per l\u2019inclusione nell\u2019archivio VIES al momento di apertura della partita IVA, basta compilare nella dichiarazione inizio attivit\u00e0 il campo \u201cOperazioni Intracomunitarie\u201d del quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Gli enti non commerciali non soggetti Iva esprimono l\u2019opzione selezionando la casella \u201cC\u201d del quadro A del modello AA7.<\/p>\n<p>Viene stabilito altres\u00ec che tutti i contribuenti interessati a eseguire operazioni commerciali con altri Paesi dell\u2019Unione Europea, che hanno richiesto al Fisco l\u2019autorizzazione a partire da 30 giorni fa (15.11.2014) senza ricevere diniego dall\u2019Agenzia, sono automaticamente iscritti nell\u2019elenco Vies dal 15.12.2014 (paragrafo 2.3 del provvedimento).<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">I soggetti gi\u00e0 titolari di partita IVA &#8211;<\/strong>\u00a0Anche per i soggetti gi\u00e0 titolari di partita IVA, che esercitano l\u2019opzione per l\u2019inclusione nell\u2019archivio VIES vengono inclusi nel momento in cui esprimono tale opzione.<\/p>\n<p>I soggetti gi\u00e0 titolari di partita IVA, ivi compresi i soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell\u2019articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono:<br \/>\na) esprimere l\u2019opzione per effettuare operazioni intracomunitarie utilizzando le apposite funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell\u2019Agenzia delle Entrate, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell\u2019articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;<br \/>\nb) comunicare, con le modalit\u00e0 di cui alla precedente lettera a), la volont\u00e0 di retrocedere da tale opzione.<\/p>\n<p>Per i soggetti gi\u00e0 in possesso di partita IVA che intendono esercitare l\u2019opzione per l\u2019inclusione nell\u2019archivio VIES si ricorda che l\u2019Agenzia delle Entrate con il<strong style=\"font-style: inherit;\">\u00a0comunicato stampa del 26.03.2014<\/strong>\u00a0ha reso noto l\u2019attivazione del nuovo servizio che consente ai soggetti gi\u00e0 titolari di partita Iva, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell\u2019archivio VIES.<br \/>\nUtilizzando il nuovo servizio on line basta indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, \u201ccandidata\u201d a entrare nell\u2019elenco Vies.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">I controlli dell\u2019Agenzia delle Entrate &#8211;<\/strong>\u00a0L\u2019Amministrazione Finanziaria potr\u00e0 effettuare i necessari controlli volti a verificare l\u2019esattezza dei dati del contribuente ed eventualmente cancellare il soggetto dall\u2019archivio VIES ed inoltre decretare la cessazione della partita Iva se i dati forniti dal contribuente sono non veritieri, incompleti o inesatti, come previsto anche dell&#8217;<strong style=\"font-style: inherit;\">art. 23 del regolamento UE n. 904\/2010<\/strong>.<\/p>\n<p>Se il soggetto non presenter\u00e0 gli Elenchi Intrastat, per quattro trimestri successivi all\u2019inclusione nell\u2019archivio VIES successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014. (sintomo di non effettuazione di operazioni intracomunitarie) verr\u00e0 automaticamente cancellato dall\u2019archivio.<\/p>\n<p>L\u2019esclusione dall&#8217;archivio Vies dovr\u00e0 essere preceduta da una comunicazione delle Entrate, con l\u2019obiettivo di instaurare un contradditorio con il contribuente che potr\u00e0 giustificare le eventuali ragioni della mancata presentazione degli elenchi, evitando cos\u00ec l&#8217;estromissione dalla banca dati.<\/p>\n<p>Al\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">punto 3.2 del Provvedimento<\/strong>\u00a0si chiarisce che l\u2019esclusione dalla banca dati \u00e8 effettuata a cura della Direzione provinciale competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, previo invio di un\u2019apposita comunicazione, e ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>16 Dicembre 2014 Con il Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate n. 159941 del 15.12.2014, in attuazione dell\u2019art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175\/2014), sono state definite le modalit\u00e0 per l\u2019inclusione immediata nell\u2019archivio VIES (Vat information exchange system) per chi apre una partita Iva o anche successivamente, senza pi\u00f9 dover attendere 30 giorni di &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=512\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">VIES: iscrizione immediata<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-512","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/512","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=512"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/512\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":513,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/512\/revisions\/513"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=512"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=512"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=512"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}