{"id":553,"date":"2015-01-29T15:55:31","date_gmt":"2015-01-29T14:55:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=553"},"modified":"2015-01-29T15:55:31","modified_gmt":"2015-01-29T14:55:31","slug":"assicurazione-casalinghe-1-euro-al-mese","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=553","title":{"rendered":"Assicurazione Casalinghe 1 euro al mese"},"content":{"rendered":"<div class=\"content_header\" style=\"color: #4c5b75;\">\n<div class=\"header_icons\">\n<ul class=\"actions\">\n<li class=\"print-icon\"><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"content\" style=\"color: #4c5b75;\">\n<p>\u00a0Scade il 31\/01\/2015 il termine per il pagamento del premio di assicurazione contro gli infortuni domestici di 12,91 Euro previsto per ogni cittadino in et\u00e0 compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso chi gi\u00e0 svolge un\u2019attivit\u00e0 per la quale vi \u00e8 obbligo di iscrizione ad altre forme di previdenza.<br \/>\n<strong>Pagamento anche On line<\/strong><br \/>\nIl pagamento potr\u00e0 essere effettuato anche on line sul portale internet dell\u2019INAIL tramite carta di credito VISA o MASTERCARD, carta prepagata Postpay o conto Bancoposta.<br \/>\nSi pu\u00f2 in alternativa ritirare il bollettino di c\/c postale (intestato ad INAIL, P.le Pastore, 6- Roma) presso gli uffici postali o presso le sedi. La data del primo versamento del premio assicurativo coincide con quella in cui la persona inizia a dedicarsi alla cura della famiglia in modo esclusivo come ad esempio, il 18\u00b0 anno di et\u00e0 oppure nel momento in cui viene a\u00a0 cessare in modo definitivo o temporaneo la propria attivit\u00e0 lavorativa (dimissioni, pensionamento o semplice interruzione di attivit\u00e0 lavorativa o entrata in\u00a0 mobilit\u00e0 o cassa integrazione).<br \/>\nL\u2019importo non \u00e8 frazionabile e deducibile dalla dichiarazione dei redditi.<\/p>\n<p align=\"center\"><strong>L&#8217; ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LE CASALINGHE<\/strong><\/p>\n<p>La legge 3 dicembre 1999 n. 493, ha istituito una forma di assicurazione a favore di coloro che non svolgono alcun lavoro subordinato da cui deriva una copertura infortunistica, per la tutela dei numerosi infortuni che si consumano dentro le mura domestiche.<br \/>\nAnche se gli infortuni fra le mura di casa interessano soprattutto le donne, ci\u00f2 non esclude che l\u2019assicurazione in questo caso non abbia sesso.<\/p>\n<p>Dal primo marzo 2001 infatti e\u2019 divenuta obbligatoria l\u2019iscrizione presso l\u2019INAIL per coloro che hanno le seguenti caratteristiche:<br \/>\n\u2022 Et\u00e0 compresa tra i 18 ed i 65 anni;<br \/>\n\u2022 Svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 rivolta alla cura dei componenti la famiglia e dell\u2019ambiente in cui vive non legati da vincolo di subordinazione;<br \/>\n\u2022 Svolgimento lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo senza effettuare cio\u00e8 altre attivit\u00e0 per le quali sussiste obbligo di iscrizione ad un altro ente e cassa previdenziale.<br \/>\n<strong>Rientrano quindi tra i soggetti assicurabili:<\/strong><br \/>\n\u2022 I pensionati che non abbiano superato i 65 anni<br \/>\n\u2022 I cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia<br \/>\nColoro che avendo compiuto i 18 anni, stanno in casa in attesa di prima occupazione<br \/>\n\u2022 I lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilit\u00e0 ( con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attivit\u00e0 )<br \/>\n\u2022 Lavoratori stagionali, a tempo determinato (con premio intero ma copertura solo per il periodo in cui non svolgono attivit\u00e0)<br \/>\n<strong>Sono invece escluse:<\/strong><br \/>\n\u2022 Le persone di et\u00e0 inferiore ai 18 anni o superiori a 65<br \/>\n\u2022 Lavoratori socialmente utili<br \/>\n\u2022 Borse lavoro<br \/>\n\u2022 Coloro che frequentano corsi di formazione e di orientamento<br \/>\n\u2022 Tirocinanti<br \/>\n\u2022 Lavoratori part-time<br \/>\n\u2022 i religiosi e le religiose in quanto non facenti parte di un nucleo familiare cos\u00ec come definito dal decreto.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cosa fare in caso di infortunio<\/strong><br \/>\nNel caso in cui si verifichi un infortunio, l\u2019infortunato si rivolger\u00e0 al pronto soccorso per le cure del caso, o al proprio medico di famiglia e se il medico riterr\u00e0 che dall\u2019infortunio sia risultata un\u2019invalidit\u00e0 permanente pari o superiore al 27%, l\u2019assicurato in regola con il pagamento annuale, far\u00e0 denuncia all\u2019INAIL per la liquidazione della rendita.<br \/>\nSi fa presente che la nuova percentuale del 27% si applica solamente agli infortuni occorsi dal primo gennaio 2007 in quanto fino al 2006 era del 33%.<br \/>\nIn questo caso l\u2019infortunato avr\u00e0 diritto al pagamento mensile di una\u00a0 rendita esentasse proporzionata all\u2019entit\u00e0 dell\u2019invalidit\u00e0 subita, compreso tra circa 200 euro per i casi meno gravi a un importo di circa 1.200 euro per inabilit\u00e0 fino al 100%.<\/p>\n<p><strong>Lo stato interviene nel pagamento nei seguenti casi:<\/strong><br \/>\n\u2022 reddito personale complessivo lordo fino a 4648,11 appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi 9296,22 annui.<br \/>\nA dimostrazione di ci\u00f2 andr\u00e0 fatta un\u2019autocertificazione su modelli disponibili presso tutte le sedi INAIL o i patronati, le associazioni delle casalinghe.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Scade il 31\/01\/2015 il termine per il pagamento del premio di assicurazione contro gli infortuni domestici di 12,91 Euro previsto per ogni cittadino in et\u00e0 compresa tra i 18 e i 65 anni che svolge in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria casa e famiglia, escluso &hellip; 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