{"id":581,"date":"2015-03-19T10:19:05","date_gmt":"2015-03-19T09:19:05","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=581"},"modified":"2015-03-19T10:19:05","modified_gmt":"2015-03-19T09:19:05","slug":"denuncia-infortuni-aggiornato-il-mod-4-bis-prest","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=581","title":{"rendered":"Denuncia infortuni. Aggiornato il \u201cMod. 4 bis Prest.\u201d"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">19 Marzo 2015<\/h5>\n<h3 style=\"color: #005292;\">\u00c8 online la nuova versione del \u201cMod. 4 bis Prest.\u201d, utile per la denuncia\/comunicazione di infortunio dei lavoratori<\/h3>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Le aziende che intendono effettuare una denuncia\/comunicazione di infortunio dovranno utilizzare il nuovo \u201c<strong style=\"font-style: inherit;\">Mod. 4 bis Prest<\/strong>\u201d. La nuova versione del modello, in particolare, \u00e8 stata pubblicata nella sezione modulistica dell\u2019INAIL (<a style=\"font-weight: inherit; font-style: inherit; color: #005292;\" href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">www.inail.it<\/a>), corredata delle relative istruzioni.<\/p>\n<p>Rispetto al vecchio modello, la versione aggiornata prevede le seguenti novit\u00e0:<br \/>\n\u2022 SEZIONE LAVORATORE: inseriti nuovi campi per la comunicazione dei dati relativi ai contratti a tempo parziale (part-time);<br \/>\n\u2022 SEZIONE DATORE DI LAVORO: aggiunta la modalit\u00e0 \u201cvaglia postale\u201d per il rimborso delle indennit\u00e0 di inabilit\u00e0 temporanea assoluta al datore di lavoro ai sensi dell\u2019art. 70 D.P.R. 1124\/65;<br \/>\n\u2022 SEZIONE DATI RETRIBUTIVI: adeguati i campi relativi alla comunicazione delle retribuzioni per gli addetti ai servizi domestici e familiari e di riassetto e pulizia locali; inserita una nuova sottosezione per la comunicazione delle retribuzioni per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time).<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nDenuncia\/comunicazione infortuni \u2013<\/strong>\u00a0Si tratta, in particolare, di un adempimento a cui \u00e8 tenuto il datore di lavoro nei confronti dell\u2019INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all\u2019obbligo assicurativo, prognosticati non guaribili\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">entro tre giorni\u00a0<\/strong>escluso quello dell\u2019evento. Quanto alle tempistiche di invio, l\u2019interessato ha l\u2019obbligo di inoltrare la denuncia\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">entro due giorni\u00a0<\/strong>dalla ricezione del certificato medico, copia del quale va allegata alla denuncia salvo che non venga trasmessa per via telematica (nel quale caso il datore di lavoro \u00e8 sollevato dall\u2019onere di invio contestuale del certificato medico).<br \/>\nSul piano normativo, l\u2019adempimento \u00e8 legato dall\u2019art. 35 del T.U. Infortuni e dal Dpcm 22 luglio 2011 che impongono l\u2019obbligo di invio telematico della denuncia. Dal 1\u00b0 luglio 2013, infatti, l\u2019invio telematico della nuova denuncia di infortunio sul lavoro \u00e8 divenuta obbligatoria, sia per i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l\u2019INAIL, sia per i privati cittadini, nella qualit\u00e0 di datori di lavoro di colf, badanti o lavoratori occasionali di tipo accessorio.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Adempimenti datore di lavoro \u2013<\/strong>\u00a0Come appena accennato, tra gli adempimenti del datore di lavoro vi \u00e8 l\u2019obbligo di inoltrare la denuncia\/comunicazione di infortunio\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">entro due giorni\u00a0<\/strong>dalla ricezione del certificato medico. Inoltre, \u00e8 tenuto ad allegare copia del certificato medico qualora provveda alla denuncia\/comunicazione di infortunio tramite compilazione del modulo cartaceo. Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno escluso quello dell\u2019evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia\/comunicazione entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico.<br \/>\nIn caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l\u2019evento<strong style=\"font-style: inherit;\">\u00a0entro 24 ore\u00a0<\/strong>e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l\u2019invio, fermo restando comunque l\u2019obbligo di inoltro della denuncia\/comunicazione nei termini e con le modalit\u00e0 di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n.1124\/1965).<br \/>\nSul punto, \u00e8 bene precisare che per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell\u2019evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia\/comunicazione di infortunio all\u2019Autorit\u00e0 locale di Pubblica Sicurezza.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\"><br \/>\nAdempimenti lavoratori \u2013<\/strong>\u00a0Tra gli adempimenti del lavoratore vi rientra l\u2019obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entit\u00e0 (art. 52, D.P.R. n. 1124\/1965). In caso contrario, e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all\u2019inoltro della denuncia\/comunicazione nei termini di legge, l\u2019infortunato perde il diritto all\u2019indennit\u00e0 di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Aspetto sanzionatorio \u2013\u00a0<\/strong>Sul fronte sanzionatorio, \u00e8 bene ricordare che la mancata indicazione del codice fiscale del lavoratore fa scattare l\u2019applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, Legge n. 251\/1982). Mentre in caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, \u00e8 prevista l\u2019applicazione della sanzione amministrativa di cui all\u2019art. 53, D.P.R. n.1124\/1965e s.m.i.<br \/>\nSe, invece, l\u2019infortunio \u00e8 occorso a un lavoratore autonomo del settore artigianato (art. 203, c. 1 e 2, D.P.R. n. 1124\/1965) e del settore agricoltura (artt. 1, c. 8, e 2, d. m. 29\/05\/2001) non \u00e8 prevista alcuna sanzione amministrativa, ferma restando la perdita del diritto all\u2019indennit\u00e0 di temporanea per i giorni antecedenti l\u2019inoltro della denuncia.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>19 Marzo 2015 \u00c8 online la nuova versione del \u201cMod. 4 bis Prest.\u201d, utile per la denuncia\/comunicazione di infortunio dei lavoratori Le aziende che intendono effettuare una denuncia\/comunicazione di infortunio dovranno utilizzare il nuovo \u201cMod. 4 bis Prest\u201d. 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