{"id":597,"date":"2015-10-20T19:30:23","date_gmt":"2015-10-20T17:30:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=597"},"modified":"2015-10-21T16:15:57","modified_gmt":"2015-10-21T14:15:57","slug":"anticorruzione-e-falso-in-bilancio-approvata-la-nuova-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=597","title":{"rendered":"Anticorruzione e falso in bilancio: approvata la nuova legge"},"content":{"rendered":"<p><strong>REATI SOCIETARI<\/strong><br \/>\n22 maggio 2015 ore 06:00<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">di Saverio Cinieri &#8211; Dottore commercialista e pubblicista<br \/>\nLa Camera, ieri, ha approvato in via definitiva la proposta di legge\u201d Disposizioni in materia di delitti\u00a0contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio\u201d. Diventano,\u00a0quindi, legge le nuove norme che prevedono un inasprimento della pena per il falso in bilancio,\u00a0delitto che torna ad essere applicato a tutte le imprese e non solo a quelle quotate in borsa.<br \/>\nIl falso in bilancio ritorna ad essere un reato che pu\u00f2 essere contestato a tutte le societ\u00e0 e non\u00a0solo a quelle quotate in borsa.<br \/>\nE\u2019 una delle pi\u00f9 importanti novit\u00e0 che emergono dalla nuova legge in materia di delitti contro la\u00a0pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio (A.C. 3008)\u00a0approvato, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 21 maggio.<br \/>\nCome appena accennato, la novit\u00e0 principale \u00e8 che il falso in bilancio torna ad essere un delitto\u00a0per tutte le imprese, non solo per quelle quotate in borsa.<br \/>\nLa reclusione per le societ\u00e0 quotateva da 3 a 8 anni (oggi \u00e8 fra i 6 mesi e i 3 anni), mentre per\u00a0le aziende non quotate va da 1 a 5 anni (oggi la pena \u00e8 l&#8217;arresto fino a due anni, ma vi sono\u00a0casi di esclusione della punibilit\u00e0, che vengono cancellati dalla nuova legge).<br \/>\nPrevisto anche un inasprimento delle sanzioni amministrative a carico delle societ\u00e0.<br \/>\n<strong>La struttura della nuova legge<\/strong><br \/>\nLa legge approvata non contiene solo norme sul falso in bilancio ma \u00e8 volta a contrastare i<br \/>\nfenomeni corruttivi attraverso una serie di misure che vanno dall&#8217;incremento generalizzato delle\u00a0sanzioni per i reati contro la pubblica amministrazione, a quelle volte al recupero delle somme\u00a0indebitamente percepite dal pubblico ufficiale, alla revisione, appunto, del reato di falso in\u00a0bilancio.<br \/>\n<strong>Il provvedimento, composto di 12 articoli, si suddivide in due parti:<\/strong><br \/>\n&#8211; la prima (artt. da 1 a 8) riguarda, in particolare, i reati contro la pubblica amministrazione (vedi\u00a0tabella che segue);<br \/>\n&#8211; la seconda parte (artt. da 9 a 12) ha per oggetto i delitti di false comunicazioni sociali.<br \/>\nTabella \u2013 Reati contro la pubblica amministrazione<\/p>\n<p>Articolo Novit\u00e0<br \/>\n1 \u2013 reati contro\u00a0la P.A.<br \/>\n&#8211; passano a 3 e 5 anni (attualmente, un anno e tre anni) i limiti di durata minima e\u00a0massima dell&#8217;incapacit\u00e0 di contrattare con la P.A. (art. 32-ter c.p.);<br \/>\n&#8211; si disciplinano i casi nei quali alla condanna consegue l&#8217;estinzione del rapporto di\u00a0lavoro o di impiego, per prevedere che tale pena accessoria nei confronti del dipendente\u00a0di pubbliche amministrazioni consegue alla condanna alla reclusione non inferiore ai 2\u00a0anni (oggi \u00e8 per pene non inferiori a 3 anni) per i delitti di peculato, concussione,\u00a0corruzione per l&#8217;esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri\u00a0d&#8217;ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o promettere utilit\u00e0, ovvero\u00a0corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 32-quinquies c.p.);<br \/>\n&#8211; aumenta (si passa, rispettivamente, dagli attuali 15 gg. e 2 anni a 3 mesi e 3 anni) il<br \/>\ntempo minimo e massimo di durata della sospensione dall&#8217;esercizio di una\u00a0professione (art. 35 c.p.);<br \/>\n&#8211; aumenta l&#8217;entit\u00e0 delle pene previste dal codice penale per una serie di reati del\u00a0pubblico ufficiale contro la P.A.;<br \/>\n&#8211; si introduce una nuova circostanza attenuante nell&#8217;art. 323-bis c.p. che consente una<br \/>\n<strong>Come cambia il falso in bilancio<\/strong><br \/>\nIl piatto forte della nuova legge consiste nella modifica del reato di falso in bilancio.<br \/>\nIn particolare, l&#8217;articolo 9 della nuova legge modifica l&#8217;articolo 2621 del codice civile.<br \/>\nL\u2019attuale norma prevede l\u2019arresto fino a due anni per \u201cgli amministratori, i direttori generali, i<br \/>\ndirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali,\u00a0con l&#8217;intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per s\u00e9 o per altri un ingiusto\u00a0profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai\u00a0soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorch\u00e9 oggetto di\u00a0valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione \u00e8 imposta dalla legge sulla\u00a0situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa\u00a0appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione\u201d.<br \/>\nTale punibilit\u00e0 \u00e8 estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o<br \/>\namministrati dalla societ\u00e0 per conto di terzi, mentre viene esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni non\u00a0alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o\u00a0finanziaria della societ\u00e0 o del gruppo al quale essa appartiene.<br \/>\nInoltre, sono previste alcune soglie di non punibilit\u00e0 (che, con la nuova legge scompaiono):<br \/>\ninfatti, la punibilit\u00e0 \u00e8 comunque esclusa se le falsit\u00e0 o le omissioni determinano una variazione del<br \/>\nrisultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una<br \/>\nvariazione del patrimonio netto non superiore all&#8217;1 per cento.<br \/>\nIn ogni caso il fatto non \u00e8 punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente\u00a0considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.<br \/>\nIn questi casi, scatta una sanzione amministrativa (da uno a cento quote), l&#8217;interdizione dagli\u00a0uffici direttivi da sei mesi a tre anni, e da una serie di cariche societarie (come amministratori,\u00a0sindaci, liquidatori, dirigenti con funzioni anche contabili).<br \/>\nOra, invece, si cambia rotta: il nuovo articolo 2621 codice civile prevede alcune modifiche della\u00a0diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici<br \/>\ndelitti contro la P.A. (artt. 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia<br \/>\nefficacemente adoperato per evitare che l&#8217;attivit\u00e0 delittuosa venga portata a conseguenze<br \/>\nulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l&#8217;individuazione degli altri responsabili<br \/>\novvero per il sequestro delle somme o altre utilit\u00e0 trasferite.<br \/>\n<strong>2 \u2013 sospensione\u00a0condizionale<\/strong><br \/>\nSi subordina, all&#8217;art. 165 c.p., l&#8217;accesso alla sospensione condizionale della pena per un<br \/>\ncatalogo di reati contro la P.A. (artt. 314, 317, 318, 319, 319-ter e quater, 320 e 322-bis<br \/>\nc.p.) al pagamento, a titolo di riparazione pecuniaria di una somma equivalente al\u00a0profiitto del reato ovvero all&#8217;ammontare di quanto indebitamente percepito, fermo\u00a0restando il diritto all&#8217;eventuale risarcimento del danno<br \/>\n<strong>3 &#8211; concussione<\/strong><br \/>\nSi modifica la fattispecie di concussione (art. 317 c.p.), ampliandone l&#8217;ambito soggettivo<br \/>\ndi applicazione per ricomprendervi anche &#8220;l&#8217;incaricato di un pubblico servizio&#8221;, cos\u00ec\u00a0tornando alla formulazione ante-legge Severino (L. 190\/2012).<br \/>\n<strong>4 \u2013 riparazione\u00a0pecuniaria<\/strong><br \/>\nSi inserisce nel codice penale l&#8217;art. 322-quater che stabilisce che, con la sentenza di<br \/>\ncondanna per un delitto contro la p.a., venga sempre ordinato il pagamento di una\u00a0somma pari all&#8217;ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o\u00a0dall&#8217;incaricato di un pubblico servizio) a titolo di riparazione pecuniaria in favore\u00a0dell&#8217;amministrazione di appartenenza, ovvero, in caso di corruzione in atti giudiziari, in\u00a0favore dell&#8217;amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al\u00a0risarcimento del danno.<br \/>\n<strong>5 \u2013 associazione\u00a0mafiosa<\/strong><br \/>\nSi introduce un aumento generalizzato delle pene per il reato di associazione mafiosa<br \/>\n(art. 416-bis c.p.).<br \/>\n<strong>6 &#8211;\u00a0patteggiamento<\/strong><br \/>\nSi modifica la disciplina del patteggiamento, per condizionare l&#8217;accesso al rito speciale,\u00a0con riguardo ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., alla\u00a0restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato<br \/>\n<strong>7 \u2013 Autorit\u00e0\u00a0anticorruzione<\/strong><br \/>\nSi pongono in capo al PM che esercita l&#8217;azione penale per reati contro la pubblica\u00a0amministrazione obblighi informativi nei confronti del Presidente dell&#8217;ANAC (Autorit\u00e0\u00a0nazionale anticorruzione).<br \/>\n<strong>8 \u2013 Legge<\/strong><br \/>\nSeverino Si apportano alcune modifiche alla legge Severino (L. n. 190\/2012).\u00a0fattispecie (in relazione al dolo, alla rilevanza dei fatti esposti e della loro concretezza ad\u00a0indurre in errore i destinatati delle comunicazioni) e stabilisce che il reato \u00e8 sempre punito come\u00a0delitto con pene detentive che possono andare da 1 a 5 anni (il limite di pena non consente, per\u00f2,\u00a0l&#8217;uso delle intercettazioni).<br \/>\n<strong>La nuova legge prevede anche casi in cui si applicano pene ridotte:<\/strong><br \/>\n&#8211; se i fatti sono di lieve entit\u00e0 la pena va da un minimo di 6 mesi a un massimo di 3 anni<br \/>\n(nuovo art. 2621-bis); la lieve entit\u00e0 viene valutata dal giudice, in base alla natura e alle<br \/>\ndimensioni della societ\u00e0 e alle modalit\u00e0 o gli effetti della condotta dolosa;<br \/>\n&#8211; la stessa pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le\u00a0societ\u00e0 che non possono fallire (quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma\u00a0dell&#8217;articolo 1 della legge fallimentare). In questo caso, il reato \u00e8 perseguibile a querela di parte\u00a0(della societ\u00e0, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale) e non\u00a0d&#8217;ufficio.<br \/>\n<strong>Inoltre:<\/strong><br \/>\n&#8211; con l\u2019introduzione di un nuovo art. 2621-ter, si prevede una ipotesi di non punibilit\u00e0 per<br \/>\nparticolare tenuit\u00e0 del falso in bilancio;<br \/>\n&#8211; vengono inasprite le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs n. 231\/2001 (art. 25-ter) a carico\u00a0delle societ\u00e0 per il falso in bilancio di cui all&#8217;art. 2621 c.c. (da 200 a 400 quote, invece delle 100 &#8211;\u00a0150 attuali); per il falso in bilancio di lieve entit\u00e0 le sanzioni pecuniarie sono, invece, stabilite tra\u00a0100 e 200 quote.<br \/>\nInfine, si modifica l&#8217;art. 2622 c.c. ovvero la disciplina del falso in bilancio nelle societ\u00e0<br \/>\nquotate.<br \/>\nTale norma civilistica, nella versione attuale riguarda il falso in bilancio in danno della societ\u00e0, dei\u00a0soci o dei creditori e prevede una detenzione da sei mesi a 3 anni.<br \/>\nLa norma, cos\u00ec come esce modificata dalla nuova legge, presenta le seguenti novit\u00e0:<br \/>\n&#8211; riferisce l&#8217;illecito alle societ\u00e0 quotate aumentando la pena (reclusione da 3 a 8 anni);<br \/>\n&#8211; trasforma il falso in bilancio in reato di pericolo anzich\u00e9 (come \u00e8 previsto attualmente) di<br \/>\ndanno, la procedibilit\u00e0 \u00e8 d&#8217;ufficio (anzich\u00e9 a querela);<br \/>\n&#8211; come nel falso in bilancio delle societ\u00e0 non quotate, elimina le soglie di non punibilit\u00e0.<br \/>\nInfine, alle societ\u00e0 quotate vengono equiparate: le societ\u00e0 emittenti strumenti finanziari per i quali\u00a0\u00e8 stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato\u00a0italiano o di altro Paese dell&#8217;Unione europea, le emittenti strumenti finanziari ammessi alla\u00a0negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, le societ\u00e0 che controllano societ\u00e0\u00a0emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di\u00a0altro Paese dell&#8217;Unione europea, e le societ\u00e0 che fanno appello al pubblico risparmio o che\u00a0comunque lo gestiscono.<br \/>\nAnche in tal caso, aumentano le sanzioni pecuniarie previste dal citato D.Lgs. n. 231\/2001, che &#8211;\u00a0per il falso i bilancio nelle societ\u00e0 quotate &#8211; vanno da 400 a 600 quote (dalle attuali 150-330).<br \/>\n<strong>Tabella \u2013 Falso in bilancio<\/strong><br \/>\nCopyright \u00a9 &#8211; Riproduzione riservata<br \/>\nCome \u00e8 Come sar\u00e0<br \/>\n&#8211; societ\u00e0 quotate: reclusione fra i 6\u00a0mesi e i 3 anni;<br \/>\n&#8211; aziende non quotate: arresto fino a\u00a0due anni, con casi di esclusione della\u00a0punibilit\u00e0.<br \/>\nsociet\u00e0 quotate: reclusione da 3 a 8\u00a0aziende non quotate: reclusione da 1 a 5 anni nessuna causa di\u00a0esclusione della punibilit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>REATI SOCIETARI 22 maggio 2015 ore 06:00 di Saverio Cinieri &#8211; Dottore commercialista e pubblicista La Camera, ieri, ha approvato in via definitiva la proposta di legge\u201d Disposizioni in materia di delitti\u00a0contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio\u201d. 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