{"id":602,"date":"2015-07-17T09:59:11","date_gmt":"2015-07-17T07:59:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=602"},"modified":"2015-07-17T09:59:11","modified_gmt":"2015-07-17T07:59:11","slug":"il-difetto-di-motivazione-blocca-la-cartella","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=602","title":{"rendered":"Il difetto di motivazione blocca la cartella"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #333333;\">17 Luglio 2015<\/h5>\n<h1 style=\"font-weight: bold; color: #990033;\">Il difetto dello ius postulandi impedisce alla CTR di esaminare le eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio<\/h1>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #333333;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Nel giudizio d\u2019appello, il difetto dello ius postulandi impedisce al giudice di esaminare le eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio. \u00c8 quanto emerge da una sentenza dello scorso giugno (n. 796\/4\/15) con cui la CTR di Catanzaro ha confermato l\u2019annullamento di una cartella esattoriale per imposta di registro per difetto di motivazione.<\/p>\n<p>In via preliminare, il collegio catanzarese ha rilevato, d\u2019ufficio, il difetto di rappresentanza processuale del difensore della parte contribuente, in quanto la procura conferita nell&#8217;originario ricorso alla CTP era\u00a0<span style=\"text-decoration: underline;\">limitata al solo relativo primo grado di giudizio<\/span>, mentre nessuna nuova procura \u00e8 stata apposta a margine o in calce alla memoria di costituzione nel giudizio di appello. Pertanto la CTR ha ritenuto \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">che l&#8217;attivit\u00e0 difensiva svolta nell&#8217;interesse di parte appellata nel presente grado di giudizio\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">\u00e8 tamquam non esset e che non possono essere prese considerazione tutte le eccezioni non rilevabili di ufficio<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Nel merito, la CTR ha invece ritenuto di non poter accogliere l\u2019appello dell\u2019Ufficio. La S.C. ha sostenuto che, \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">in tema di motivazione delle cartelle, ha osservato il Collegio giudicante, il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell&#8217;imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non pu\u00f2 condurre alla dichiarazione di nullit\u00e0, allorch\u00e9 la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell&#8217;imposizione, per averli puntualmente contestati; pertanto, non pu\u00f2 ravvisarsi un difetto di motivazione nell&#8217;atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento gi\u00e0 notificati all&#8217;intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l&#8217;accertamento era stato indicato come definitivo anzich\u00e9 provvisorio, non sussistendo un effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell&#8217;intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente<\/em>\u201d (cfr. Cass., Sez. 5, n.2373\/13).<\/p>\n<p>Ebbene, nella fattispecie, la cartella esattoriale notificata al contribuente non conteneva alcun riferimento ai presupposti dell&#8217;imposizione. Solo nel giudizio d\u2019appello \u00e8 emerso che il presupposto impositivo era un avviso di liquidazione conseguente alla revoca delle agevolazioni fiscali \u201cprima casa\u201d; sicch\u00e9, in difetto della dimostrazione in primo grado o in sede di formulazione dell\u2019appello della notificazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni \u201cprima casa\u201d, la CTR ha ritenuto di non poter accogliere il gravame dell\u2019amministrazione.<\/p>\n<p>In motivazione si legge: \u201c<em style=\"font-weight: inherit;\">Ora \u00e8 che nella fattispecie la cartella esattoriale effettivamente non contiene alcun riferimento ai presupposti dell&#8217;imposizione che solo in sede di ricorso d&#8217;appello emergono dal ricorso introduttivo dell&#8217;Agenzia delle entrate e che sarebbero rappresentati da un avviso di liquidazione di revoca delle agevolazioni fiscali \u2018prima casa\u2019 notificato alla contribuente il 28\/6\/2008, ma del quale non \u00e8 traccia in atti se non nella descrizione dei pagamenti e sotto la dizione \u2018Ruolo n.2009\/25 reso esecutivo in data 18-12-2008 ruolo ordinario\u2019. D\u2019altro canto di tale presupposto impositivo non \u00e8 nemmeno traccia nel ricorso introduttivo di primo grado onde nemmeno pu\u00f2 essere invocato dall&#8217;appellante il surrichiamato principio di diritto formulato dalla S.C. Scorgendo la cartella esattoriale quindi, in disparte il summenzionato generico richiamo ad un \u2018ruolo\u2019,\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">nulla compare<\/strong>\u00a0in ordine alla natura e provenienza dell&#8217;IVA e degli accessori sul relativo importo dei quali viene richiesto il pagamento. Con la conseguenza che non essendo stato dimostrato in primo grado od in sede di formulazione dell&#8217;appello che vi sia stata una preventiva notificazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni prima casa di cui riferisce l&#8217;appellante, il gravame non pu\u00f2 trovare accoglimento<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>\u00c8 stato pertanto mantenuto fermo il disposto della sentenza di primo grado. L\u2019Ufficio non \u00e8 stato condannato al pagamento delle spese.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #333333;\">Autore:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit; color: #990033;\">Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>17 Luglio 2015 Il difetto dello ius postulandi impedisce alla CTR di esaminare le eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio Nel giudizio d\u2019appello, il difetto dello ius postulandi impedisce al giudice di esaminare le eccezioni non rilevabili d\u2019ufficio. \u00c8 quanto emerge da una sentenza dello scorso giugno (n. 796\/4\/15) con cui la CTR di Catanzaro ha confermato &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=602\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Il difetto di motivazione blocca la cartella<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-602","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/602","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=602"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/602\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":603,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/602\/revisions\/603"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=602"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=602"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=602"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}