{"id":620,"date":"2015-10-12T13:57:58","date_gmt":"2015-10-12T11:57:58","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=620"},"modified":"2015-10-12T13:57:58","modified_gmt":"2015-10-12T11:57:58","slug":"rate-scadute-unulteriore-possibilita-di-rateizzazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=620","title":{"rendered":"RATE SCADUTE: UN\u2019ULTERIORE POSSIBILIT\u00c0 DI RATEIZZAZIONE"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\" style=\"color: #8ca0b2;\">12 OTTOBRE 2015<\/h5>\n<h3 style=\"color: black;\">\u00c8 stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n\u00b0 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell\u2019Interno del 25 settembre 2015 relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.<\/h3>\n<div class=\"testo\" style=\"color: #4c4c4c;\">\n<div class=\"p\" style=\"font-style: inherit;\">Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre del D.Lgs. n.159\/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, diventa concreta la possibilit\u00e0, per precedenti rateizzazioni decadute entro il 22 ottobre 2013, di chiedere una nuova dilazione, tramite apposita istanza, entro il termine improrogabile di 30 giorni dall&#8217;entrata in vigore della riforma della riscossione, che avverr\u00e0 il prossimo 22 ottobre. La suddetta dilazione di pagamento non pu\u00f2 prevedere una durata superiore ai 72 mesi, con una previsione di decadenza che interviene in seguito al mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Quanto appena descritto non rappresenta l\u2019unica novit\u00e0 contenuta nel decreto oggetto dell\u2019articolo.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Sospensione giudiziale e amministrativa<\/strong>\u00a0&#8211; La nuova disciplina, anche con riferimento alla ripresa di vecchie rateizzazioni, prevede che in caso di cessazione degli effetti della sospensione, giudiziale o amministrativa, il debito \u00e8 riammesso alla dilazione, con la stessa scadenza temporale di 72 mesi.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Dilazione importi dovuti negli atti di accertamento o negli avvisi bonari<\/strong>\u00a0&#8211; Le somme dovute, collegate agli avvisi bonari, possono essere oggetto di rateizzazione massima di:<br \/>\n\u2022 otto rate (prima erano 6) trimestrali di pari importo, per somme non superiori a euro 5.000;<br \/>\n\u2022 venti rate trimestrali, se le somme dovute superano i cinquemila euro.<br \/>\nPer gli\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">atti di accertamento<\/strong>, la dilazione massima per importi superiori a \u20ac 50.000, passa da 12 a 16 mesi.<\/p>\n<p>Il pagamento della 1\u00b0 rata deve perfezionarsi entro 30 gg dalla ricezione della comunicazione, sulle rate successive vanno corrisposti gli interessi, che sono calcolati dal 1\u00b0 giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione \u00e8 stata elaborata. Entro dieci giorni dal versamento dell&#8217;intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all&#8217;ufficio la quietanza dell&#8217;avvenuto pagamento.<br \/>\n<strong style=\"font-style: inherit;\">Lieve inadempimento \u2013<\/strong>\u00a0Il decreto D.Lgs. n. 159\/2015, introduce il lieve inadempimento che permette di mantenere in essere la dilazione in corso, qualora:<\/p>\n<p>\u2022 il ritardo nell\u2019effettuazione del pagamento non sia superiore a 7 giorni;<br \/>\n\u2022 l\u2019importo di omesso pagamento \u00e8 inferiore al 3% della rata successiva alla prima o comunque non superiore a euro 10.000.<br \/>\nIn caso di\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">decadenza dalla dilazione<\/strong>, si ritiene che la riduzione della sanzione dal 60% al 45%, debba valere anche per le rateizzazioni gi\u00e0 in essere, visto il principio del \u201cfavore rei\u201d, di cui all\u2019art. 3 D.Lgs. 472\/97.<\/p>\n<p><strong style=\"font-style: inherit;\">Effetti su ipoteche e azioni esecutive<\/strong>\u00a0&#8211; Alla ricezione della richiesta di rateazione, l&#8217;agente della riscossione pu\u00f2 iscrivere l&#8217;ipoteca di cui all&#8217;articolo 77 o il fermo di cui all&#8217;articolo 86, solo nel caso in cui la richiesta di rateazione non venga accolta, ovvero in caso di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gi\u00e0 iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai sensi dell&#8217;articolo 48-bis, per le quali non pu\u00f2 essere concessa la dilazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all&#8217;eventuale rigetto della stessa e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata determina l&#8217;impossibilita di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l&#8217;incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gi\u00e0 emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"color: #4c4c4c;\">AUTORE:\u00a0<strong style=\"font-style: inherit;\">REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>12 OTTOBRE 2015 \u00c8 stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n\u00b0 233 del 7 ottobre 2015 il decreto del Ministero dell\u2019Interno del 25 settembre 2015 relativo alle misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. 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