{"id":629,"date":"2015-10-15T10:35:21","date_gmt":"2015-10-15T08:35:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=629"},"modified":"2015-10-15T10:35:21","modified_gmt":"2015-10-15T08:35:21","slug":"processo-tributario-la-nuova-conciliazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=629","title":{"rendered":"Processo tributario. La nuova conciliazione"},"content":{"rendered":"<h5 class=\"data\">14 ottobre 2015<\/h5>\n<h3>L\u2019accordo pu\u00f2 arrivare anche in appello<\/h3>\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\">Il decreto di riforma del contenzioso tributario &#8211; D.Lgs. n. 156\/15 \u2013 riscrive le regole sulla conciliazione, estendendo l\u2019istituto al giudizio d\u2019appello: dunque la conciliazione, con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2016, sar\u00e0 esperibile per tutta la durata del giudizio di merito.<br \/>\n<strong>Conciliazione fuori udienza<\/strong>. In base al novellato art. 48 del D.Lgs. 546\/92 le parti possono presentare alla CTP o alla CTR un\u2019istanza congiunta laddove abbiano<strong> raggiunto un accordo<\/strong> per la totale o parziale conciliazione della controversia. Qualora sia gi\u00e0 stata fissata l\u2019udienza, la Commissione dichiara la cessazione della materia del contendere con sentenza; emette invece un\u2019ordinanza se l\u2019accordo \u00e8 solo parziale; in tal caso il giudizio proseguir\u00e0 per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione.<\/p>\n<p>Se la data di udienza non \u00e8 stata ancora fissata quando le parti hanno presentato l\u2019istanza congiunta di conciliazione totale o parziale, il presidente della sezione provvede con decreto.<\/p>\n<p>L\u2019istanza congiunta per la c.d. conciliazione \u201cfuori udienza\u201d deve essere sottoscritta dalla parti oppure dai rispettivi difensori a ci\u00f2 delegati. L\u2019accordo deve indicare le somme dovute con la specificazione dei termini e delle modalit\u00e0 di pagamento. Esso costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all&#8217;ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.<\/p>\n<p><strong>Conciliazione in udienza.<\/strong> Ai sensi del nuovo articolo 48-bis del D.Lgs. n. 546\/92 le parti, tanto in primo grado quanto in appello, possono presentare istanza per la totale o parziale conciliazione della controversia, <strong>entro il termine di 10 giorni prima<\/strong> dell\u2019udienza fissata per trattazione della causa.<\/p>\n<p>Se il giudice ritiene che sussistano i presupposti di ammissibilit\u00e0 dell\u2019istanza, invita le parti alla conciliazione; qualora l\u2019accordo conciliativo <strong>non sia raggiunto<\/strong> entro la prima udienza di trattazione, il giudice pu\u00f2 comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l\u2019eventuale perfezionamento dell\u2019accordo conciliativo oppure, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.<\/p>\n<p>Se la conciliazione va a buon fine, deve essere redatto un apposito <strong>verbale<\/strong> che deve indicare le somme dovute a titolo d\u2019imposta, di sanzioni e interessi. Il verbale costituisce<strong> titolo per la riscossione<\/strong> delle somme dovute all\u2019ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.<\/p>\n<p><strong>Pagamento e sanzioni<\/strong>. Le modalit\u00e0 per il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione (in udienza o fuori udienza) sono individuate dall\u2019art. 48-ter che nel testo modificato stabilisce un regime sanzionatorio differente per la conciliazione in primo grado e per quella in appello:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"first\">qualora il perfezionamento della conciliazione avvenga nel corso del primo grado di giudizio, le sanzioni si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge;<\/li>\n<li>il perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio d\u2019appello comporter\u00e0, invece, l\u2019applicazione delle sanzioni nella misura del 50% del minimo previsto dalla legge.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L\u2019art. 48-ter dispone che entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell\u2019accordo per la conciliazione fuori udienza, oppure della redazione del processo verbale in udienza, deve essere effettuato il versamento dell\u2019intero importo dovuto o della prima rata. In caso di rateizzazione, il mancato pagamento anche di una sola rata, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta <strong>l\u2019iscrizione a ruolo<\/strong> delle residue somme dovute e della sanzione di cui all\u2019art. 13 del D.Lgs. n. 471\/97, \u201c<em>aumentata della met\u00e0 e applicata sul residuo importo dovuto a titolo d\u2019imposta<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Per il versamento rateale delle somme conciliate si applicano, <strong>in quanto compatibili<\/strong>, le disposizioni in tema di accertamento con adesione (L. 218\/97). A differenza dell\u2019accertamento con adesione, che <strong>si perfeziona<\/strong> con il versamento dell\u2019importo dovuto o della prima rata, la conciliazione giudiziale si perfeziona al momento della sottoscrizione dell\u2019accordo (nel caso di conciliazione fuori udienza) ossia con la redazione del processo verbale (nel caso di conciliazione in udienza).<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\">Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>14 ottobre 2015 L\u2019accordo pu\u00f2 arrivare anche in appello Il decreto di riforma del contenzioso tributario &#8211; D.Lgs. n. 156\/15 \u2013 riscrive le regole sulla conciliazione, estendendo l\u2019istituto al giudizio d\u2019appello: dunque la conciliazione, con decorrenza dal 1\u00b0 gennaio 2016, sar\u00e0 esperibile per tutta la durata del giudizio di merito. Conciliazione fuori udienza. In base &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=629\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Processo tributario. La nuova conciliazione<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-629","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/629","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=629"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/629\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":630,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/629\/revisions\/630"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=629"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=629"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=629"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}