{"id":636,"date":"2015-10-15T11:17:35","date_gmt":"2015-10-15T09:17:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=636"},"modified":"2015-10-15T11:20:08","modified_gmt":"2015-10-15T09:20:08","slug":"pedinare-il-lavoratore-con-gps-e-investigatore-si-puo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=636","title":{"rendered":"Pedinare il lavoratore con gps e investigatore: si pu\u00f2!"},"content":{"rendered":"<h3>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20440\/2015<\/h3>\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"immagini img_inleft\" style=\"text-align: justify;\">\n<dl>\n<dt>Vietato distrarsi durante gli orari di lavoro. Il datore di lavoro, infatti, pu\u00f2 installare un gps nell\u2019auto aziendale oppure incaricare un\u2019agenzia investigativa privata per tracciare i movimenti del dipendente e verificare che quest\u2019ultimo ottemperi correttamente ai propri doveri lavorativi. Non \u00e8 concesso, quindi, al lavoratore fermarsi al bar o alle tavole calde durante il proprio turno di lavoro, pena il <strong>licenziamento<\/strong>.\u00a0<\/dt>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto si legge nella sentenza n. 20440\/2015 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.<\/p>\n<p><strong>Il caso<\/strong> \u2013 La vicenda riguarda il licenziamento di un lavoratore per essersi allontanato dalla sede aziendale \u2013 con un\u2019autovettura della societ\u00e0 &#8211; in orario lavorativo e per essersi trattenuto al bar o nei locali di una tavola calda \u201c<em>per conversare, ridere o scherzare coi colleghi<\/em>\u201d. Il licenziamento \u00e8 stato dichiarato legittimo dalla Corte d\u2019appello, in quanto il dipendente aveva l\u2019incarico di dare disposizioni agli operai e di verificare lo svolgimento del ritiro dei rifiuti indifferenziati, con una pausa di lavoro dalle ore 9 alle 9.10. Pertanto \u00e8 stato lecito il controllo svolto dal datore, al di fuori dei locali aziendali, tramite guardie giurate o con investigatori privati e con l\u2019uso di uno strumento per la localizzazione e la verifica degli spostamenti degli automezzi (Gps \u2013 Global positionig system). Rispetto al comportamento addebitato, il lavoratore aveva autonomia operativa, ma era anche tenuto al rispetto dei limiti temporali della pausa. Inoltre, dalla relazione investigativa e da molteplici testimonianze erano risultati gli abbandoni del lavoro fuori orario senza adeguata giustificazione, anche al di fuori dei territori di competenza. Detti comportamenti, nonch\u00e9 i precedenti, costituivano in definitiva giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro poich\u00e9 minavano in radice il nesso fiduciario necessariamente intercorrente tra le parti.<\/p>\n<p>Il lavoratore impugna la sentenza e ricorre in Cassazione, sostenendo l\u2019illegittimit\u00e0 del licenziamento per via della violazione degli artt. 2, 3, 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. n. 300\/1970). Tali norme, in particolare impongono modi d\u2019impiego, da parte del datore di lavoro, delle guardie giurate, del personale di vigilanza e di impianti e attrezzature per il controllo a distanza. I relativi divieti riguardano il controllo sui modi di adempimento dell\u2019obbligazione lavorativa ma non anche comportamenti del lavoratore lesivi del patrimonio e dell\u2019immagine aziendale.<\/p>\n<p><strong>La sentenza \u2013<\/strong> Gli Ermellini respingono il ricorso del lavoratore e giudicano legittimo il licenziamento. Infatti, in merito alla violazione degli articoli appena menzionati, i Giudici sostengono che \u201c<em>non sono vietati i cosiddetti controlli difensivi, intesi a rilevare mancanze specifiche e comportamenti estranei alla normale attivit\u00e0 lavorativa nonch\u00e9 illeciti<\/em>\u201d. Ma non solo. La sentenza conferma altres\u00ec la possibilit\u00e0 per il datore di lavoro di poter eseguire i controlli<strong> anche mediante agenzie investigative private<\/strong>. Ci\u00f2 tanto pi\u00f9 vale quando il lavoro dev\u2019essere eseguito, come nel caso di specie, al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui \u00e8 pi\u00f9 facile la lesione dell\u2019 interesse all\u2019esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell\u2019immagine dell\u2019impresa, all\u2019insaputa dell\u2019imprenditore.<\/p>\n<p>Dunque, \u00e8 assolutamente legittimo installare il gps all\u2019interno dell\u2019automobile aziendale, e i dati raccolti possono essere utilizzate poi in sede di giudizio contro il dipendente, al fine di provarne l\u2019infedelt\u00e0 e procedere cos\u00ec al suo licenziamento. Stesso discorso vale per il monitoraggio degli spostamenti del lavoratore mediante agenzie investigative private, purch\u00e9 tale attivit\u00e0 sia finalizzata a verificare eventuali comportamenti lesivi del patrimonio e dell\u2019immagine aziendale.<\/p>\n<p>Insomma \u00e8 vietato distrarsi durante gli orari di lavoro, alla luce anche delle molteplici possibilit\u00e0 di cui i datori di lavoro possono avvalersi per licenziare il proprio dipendente. Basti pensare che anche una semplice foto scattata magari dal collega pu\u00f2 essere utile per provare l\u2019inadempienza dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 20440\/2015 Vietato distrarsi durante gli orari di lavoro. 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