{"id":643,"date":"2015-10-16T10:11:15","date_gmt":"2015-10-16T08:11:15","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=643"},"modified":"2015-10-16T10:11:15","modified_gmt":"2015-10-16T08:11:15","slug":"abuso-del-diritto-linterpello-salva-il-contribuente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=643","title":{"rendered":"Abuso del diritto: l\u2019interpello salva il contribuente"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\">\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">Con il nuovo art. 10-bis della Legge n. 212\/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), inserito dall\u2019art. 1 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 128, il legislatore ha introdotto una compiuta codificazione dell\u2019abuso del diritto, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. delega fiscale).<br \/>\nLa norma contiene sia le disposizioni definitorie delle \u201ccondotte abusive\u201d, sia le disposizioni procedurali che l\u2019ufficio deve rispettare nella produzione degli atti di contestazione, a partire dal 1\u00b0 ottobre 2015 (data di entrata in vigore della revisione normativa).<\/p>\n<p>In via preventiva, viene, peraltro, consentito al contribuente di interpellare la stessa Amministrazione finanziaria sulle possibili implicazioni abusive di una condotta o un\u2019operazione specifica.<\/p>\n<p><strong>L\u2019interpello antiabuso.<\/strong> Ai sensi del comma 5 dell\u2019art. 10-bis in commento, il contribuente pu\u00f2 proporre interpello secondo la procedura e con gli effetti del successivo art. 11, per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto.<\/p>\n<p>Per espressa previsione normativa, l&#8217;istanza deve essere preventiva, ossia presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l&#8217;assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie oggetto dell\u2019istanza d\u2019interpello.<br \/>\n<strong>La revisione degli interpelli.<\/strong> Con il D.Lgs 24\/09\/2015, n. 156, pubblicato nella Gazz. Uff. il 7 ottobre 2015, viene data, tra l\u2019altro, attuazione alla delega di cui agli artt. 6, comma 6 e 10, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 23\/2014; in particolare, il titolo I \u00e8 dedicato alla revisione dell\u2019intera materia degli interpelli, attualmente distribuita su numerosi provvedimenti, figli di epoche diverse e, pertanto, non perfettamente omogenei e coordinati tra loro.<br \/>\nA seguito della revisione in argomento, il contribuente che voglia conoscere il parere dell\u2019Amministrazione finanziaria in merito a talune delle operazioni che intende realizzare, potenzialmente abusive, pu\u00f2 presentare un\u2019apposita istanza di interpello antiabuso, ai sensi dell\u2019art. 11, comma 1, lett. c) dello Statuto.<br \/>\nTrattasi della forma di ruling destinata ad assorbire le principali fattispecie oggi ricomprese nel campo di applicazione dell\u2019interpello antielusivo di cui all\u2019art. 21 della Legge n. 413\/1991; tuttavia, rispetto a quest\u2019ultimo strumento, non saranno pi\u00f9 ricomprese nel campo di applicazione del ruling antiabuso di cui alla lettera c) in commento le istanze sui costi black list (da presentare in forma \u201cdisapplicativa\u201d ex art. 11, comma 2), nonch\u00e9 quelle relative alla qualificazione delle spese di pubblicit\u00e0 o propaganda (da formulare come interpelli \u201cordinari\/qualificatori\u201d, ex art. 11, comma 1, lett. a). Rimane ferma, invece, l\u2019estensione del nuovo interpello antiabuso ai casi d\u2019interposizione soggettiva ex articolo 37, comma 3, del Dpr 600\/1973.<br \/>\n<strong>La risposta dell\u2019Amministrazione e il silenzio assenso<\/strong>. Le procedure generali, applicabili all\u2019intera materia degli interpelli, sono ex novo disciplinate dagli artt. da 2 a 8 del citato D.Lgs n. 156\/2015. Viene disposta, in particolare, la preventivit\u00e0 delle istanze, pena l\u2019inammissibilit\u00e0 delle stesse.<br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 11, comma 3 dello Statuto, la risposta dell\u2019Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni, con la precisazione che tale risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell&#8217;istanza e limitatamente al richiedente.<br \/>\nIn mancanza di risposta nel termine predetto, vale la regola del silenzio assenso, nel senso che diviene legittima la soluzione prospettata dal contribuente in sede di interpello.<br \/>\nIn presenza di condivisione della soluzione prospettata dal contribuente, o di mancata risposta all\u2019istanza nel termine perentorio di 120 giorni, si consolida la soluzione stessa; di conseguenza, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli ex lege.<br \/>\n<strong>La decorrenza della nuova procedura di interpello<\/strong>. Ai sensi dell\u2019art. 12 del D.Lgs n. 156\/2015, le disposizioni ivi contenute entreranno in vigore il 1\u00b0 gennaio 2016. Inoltre, ai sensi dell\u2019art. 8 del medesimo decreto, le concrete regole concernenti le modalit\u00e0 di presentazione delle istanze dovranno essere definite con appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall\u2019entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, con la precisazione che alle istanze di interpello presentate prima dell\u2019emanazione dei predetti provvedimenti, restano applicabili le disposizioni procedurali attualmente vigenti.<br \/>\n<strong>La fase transitoria.<\/strong> In altri termini, nelle more dell\u2019efficacia delle nuove disposizioni, il contribuente che voglia ottenere il preventivo parere dell\u2019Agenzia delle entrate su condotte che possono essere qualificate come abusive (o elusive, atteso che due definizioni sono diventate sinonimi), dovr\u00e0 procedere secondo le regole dell\u2019interpello antielusivo di cui all\u2019art. 21 della Legge n. 413\/1991 e al regolamento attuativo approvato con D.M. 13\/06\/1997, n. 195.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 1 di tale ultimo decreto, la richiesta di parere, rivolta al Ministero delle finanze &#8211; Dipartimento delle entrate, \u00e8 indirizzata alla direzione regionale delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente e va spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento.<\/p>\n<p>Ai sensi del comma 9 del citato art. 21 della Legge n. 413\/1991, vale anche in tal caso la regola del silenzio assenso; tuttavia, affinch\u00e9 si consolidi la soluzione prospettata dal contribuente, lo stesso dovr\u00e0 attendere l\u2019inutile decorso del termine di 120 giorni dalla presentazione dell\u2019istanza, quindi, presentare apposita diffida ed attendere ulteriori 60 giorni.<br \/>\nCon l\u2019entrata in vigore del nuovo regime, il silenzio assenso si perfezioner\u00e0, invece, con il mero decorso dei 120 giorni, senza che l\u2019Amministrazione finanziaria si sia pronunciata.<\/p><\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Marco Brugnolo<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con il nuovo art. 10-bis della Legge n. 212\/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), inserito dall\u2019art. 1 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 128, il legislatore ha introdotto una compiuta codificazione dell\u2019abuso del diritto, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (cd. delega fiscale). 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