{"id":681,"date":"2015-10-20T10:03:24","date_gmt":"2015-10-20T08:03:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=681"},"modified":"2015-10-20T10:03:24","modified_gmt":"2015-10-20T08:03:24","slug":"distruzione-scritture-il-furto-dellauto-non-salva-dalla-condanna","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=681","title":{"rendered":"Distruzione scritture. Il furto dell\u2019auto non salva dalla condanna"},"content":{"rendered":"<p>Distruzione scritture. Il furto dell\u2019auto non salva dalla condanna &#8211; Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<!-- [if lt IE 9]><![endif]--><\/p>\n<div id=\"page\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"col-9\">\n<h3>Cassazione Penale, sentenza depositata il 19 ottobre 2015<\/h3>\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"immagini img_inleft\" style=\"text-align: justify;\">\n<dl>\n<dt>Il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili si configura anche nel caso in cui l\u2019Amministrazione finanziaria abbia potuto ricostruire induttivamente il reddito d\u2019impresa. La ricostruzione per via presuntiva non \u00e8 certamente equiparabile a quella realizzabile sulla base della documentazione contabile.\u00a0<\/dt>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">\nInutile, poi, sostenere il furto dell\u2019autovettura, se dalla denuncia all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria emerge chiaramente che nel mezzo non erano custodite le scritture obbligatorie ma solo alcune fatture e dei foglietti inerenti all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa.<\/p>\n<p>\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 41830\/2015 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione<\/strong>.<\/p>\n<p>Gli ermellini hanno rigettato il ricorso proposto da un soggetto accusato di vari reati tra cui quello fiscale previsto <strong>dall\u2019art. 10 del D.Lgs. n. 74\/2000<\/strong>.<\/p>\n<p>L\u2019uomo non aveva ottemperato alla richiesta dei verificatori di esibire la documentazione contabile dell\u2019azienda, assumendo che <strong>fosse stata rubata unitamente all\u2019autovettura<\/strong> di sua propriet\u00e0 in cui detta documentazione si trovava custodita. Giustificazione questa che in giudizio non ha retto.<\/p>\n<p>Per il giudice dell\u2019appello, che ha ritenuto configurato il reato fiscale in contestazione, i documenti contenuti nel veicolo rubato non erano le scritture contabile obbligatorie, ma semplicemente \u201cvarie fatture e foglietti\u201d come affermato dallo stesso imputato nella denuncia presentata all\u2019A.G.<\/p>\n<p>In ogni caso era irrilevante che fosse stato possibile ricostruire il reddito d\u2019impresa, posto che la ricostruzione in via presuntiva non \u00e8 equiparabile a quella realizzabile sulla base della documentazione contabile non esibita.<\/p>\n<p>Ebbene, la Suprema Corte ha reso definitivo il verdetto di responsabilit\u00e0 pronunciato dal giudice di secondo grado.<\/p>\n<p>La Corte territoriale, con motivazione adeguata secondo gli ermellini, ha ritenuto certa la distruzione o, comunque, l\u2019occultamento delle scritture obbligatorie a opera dell\u2019imputato.<\/p>\n<p><strong>A proposito del furto dell\u2019auto<\/strong>, in particolare, il collegio territoriale ha smontato la tesi difensiva facendo riferimento alla denuncia di furto dalla quale \u00e8 emerso che all\u2019interno dell\u2019autovettura c\u2019erano solamente \u2013 per come dichiarato dall\u2019imprenditore \u2013 \u201c<em>varie fatture e fogliettini relativi alla mia attivit\u00e0 lavorativa<\/em>\u201d; quindi documenti che non potevano certo identificarsi con le scritture contabili obbligatorie. A ci\u00f2 si \u00e8 aggiunta la constatazione che dopo l\u2019asserita sottrazione da parte di terzi, \u201c<em>non erano state ripristinate<\/em>\u201d le scritture in questione.<\/p>\n<p>Ma la sentenza di seconde cure, secondo gli ermellini, \u00e8 pure conforme alla giurisprudenza di legittimit\u00e0 formatasi con riguardo al reato contemplato dall\u2019art. 10 del D.Lgs. n.74\/2000: proprio perch\u00e9 la norma intende assicurare la trasparenza fiscale del contribuente, <strong>\u00e8 irrilevante che la ricostruzione delle operazioni non documentate sia effettuata ab externo<\/strong>, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti economici cui si riferiscono quelle operazioni. La norma, infatti, si legge in sentenza, &#8220;<em>sarebbe sostanzialmente inutiliter data ove si attribuisse alla solerzia degli accertatori ed alla loro capacit\u00e0 di reperire aliunde elementi di prova una sorta di efficacia sanante dell&#8217;illecita condotta dell&#8217;imprenditore. Ben difficilmente infatti questa condotta sarebbe sanzionata dal momento che in materia, di regola, in un modo o nell&#8217;altro, prima o poi, eventualmente procedendo a controlli incrociati, l&#8217;evasione fiscale viene scoperta. Essa per contro, acquista una precisa ragion d&#8217;essere anche perch\u00e9 responsabilizza l&#8217;imprenditore allorch\u00e9 si interpreta nel senso che la ricostruzione dei redditi e del volume di affari dell&#8217;impresa deve poter avvenire con i documenti che il titolare \u00e8 tenuto a conservare \u2013<strong> escluso pertanto qualsiasi riferimento a un impossibilit\u00e0 assoluta<\/strong> di procedere a tale ricostruzione<\/em>&#8220;.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Redazione Fiscal Focus<\/strong><\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Distruzione scritture. 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