{"id":814,"date":"2015-10-23T09:49:08","date_gmt":"2015-10-23T07:49:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=814"},"modified":"2015-10-23T09:49:08","modified_gmt":"2015-10-23T07:49:08","slug":"aspi-per-lavoratori-sospesi-prorogata-fino-alla-fine-dellanno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=814","title":{"rendered":"ASPI per lavoratori sospesi: prorogata fino alla fine dell\u2019anno"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Dietrofront del Ministero del Lavoro sull\u2019erogazione dell\u2019ASpI per lavoratori sospesi: nella prestazione rientrano anche le cessazioni intervenute dal 23.10 al 31.12 di quest\u2019anno.<\/p>\n<div id=\"page\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"col-9\">\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"immagini img_inleft\" style=\"text-align: justify;\">\n<dl>\n<dt><\/dt>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">L\u2019\u201dindennit\u00e0 di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi\u201d spetta anche per periodi di sospensione dell\u2019attivit\u00e0 attivati <strong>entro il 23 settembre e fino al 31 dicembre 2015<\/strong>, nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine, \u00e8 necessario che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall\u2019inizio delle sospensioni, vale a dire <strong>entro il 12 ottobre 2015.<\/strong><\/p>\n<p><strong>A darne notizia \u00e8 il Ministero del Lavoro con la circolare n. 27\/2015.<\/strong><\/p>\n<p><strong>ASpI per lavoratori sospesi \u2013<\/strong> La Riforma Fornero (L. n. 92\/2012) all\u2019art. 3, co. 17 ha riconosciuto \u2013 in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 \u2013 l\u2019indennit\u00e0 ASpI anche per i lavoratori sospesi per crisi aziendali od occupazionali. La durata massima del trattamento, in tal caso, non pu\u00f2 superare 90 giornate da computare in un biennio mobile. A tal fine, sono state dedicate risorse finanziarie per un importo non superiore a 20 milioni di euro per ciascuno dei suddetti anni.<\/p>\n<p><strong>Stop all\u2019ASpI<\/strong> &#8211; Ora, a seguito dell\u2019entrata in vigore del D.Lgs. n. 148\/2015 (24 settembre 2015), \u00e8 stata prevista l\u2019abrogazione della suddetta norma. Ragione per cui, l\u2019INPS \u2013 su parere concorde del Ministero del Lavoro &#8211; <strong>non<\/strong> potr\u00e0 pi\u00f9 erogare prestazioni di \u201cindennit\u00e0 di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi\u201d per le giornate di sospensione intervenute dal <strong>24 settembre 2015.<\/strong><\/p>\n<p>Cosa significa tutto questo? La risposta \u00e8 rinvenibile tra le righe del messaggio n. 6024\/2015. In pratica, per le richieste di \u201cindennit\u00e0 di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi\u201d, per periodi che contengono anche le giornate successive al 23 settembre 2015, la procedura INPS, al momento della liquidazione delle suddette indennit\u00e0, automaticamente prender\u00e0 in considerazione solo i periodi f<strong>ino al 23 settembre 2015<\/strong>, ultimo giorno di vigenza della normativa.<br \/>\nQuindi le aziende, i consulenti e gli Enti bilaterali hanno potuto presentare le domande di indennit\u00e0 di disoccupazione ASpI per lavoratori sospesi,<strong> fino alla data del 12 ottobre 2015,<\/strong> corrispondente al 20\u00b0 giorno successivo al 23 settembre 2015 (ultimo giorno utile di sospensione).<\/p>\n<p><strong>Dietrofront del MLPS<\/strong> &#8211; Tuttavia, spiega il Ministero del Lavoro, tale interpretazione incide su fattispecie gi\u00e0 perfezionate, determinando un evidente vuoto di tutele, a causa del venir meno di una misura prevista, seppur in via sperimentale, sino a tutto il 2015. Alla luce di ci\u00f2, secondo la Direzione generale degli ammortizzatori sociali sarebbe pi\u00f9 opportuno assumere un\u2019 interpretazione estensiva della norma, che pone in particolare rilievo la validit\u00e0 degli impegni assunti dalle parti in sede di consultazione sindacali, attraverso accordi stipulati prima dell\u2019entrata in vigore della norma abrogativa, che abbiano previsto l\u2019inizio delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31.12.2015, e le cui istanze siano state presentate entro il 20\u00b0 giorno successivo al 23 settembre 2015, ultimo giorno utile di inizio delle sospensioni, fermo restando, naturalmente, il limite di spesa pari a 20 milioni di euro per l\u2019anno 2015.<\/p>\n<p>In altri termini, entro la data del 23 settembre 2015 \u00e8 necessario che sia stato stipulato l\u2019accordo con la previsione delle sospensioni entro la medesima data e sino al 31 dicembre 2015, e che la relativa istanza sia stata presentata nel termine ultimo di 20 giorni dall\u2019inizio delle sospensioni, vale a dire <strong>entro il 12 ottobre 2015.<\/strong><\/div>\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dietrofront del Ministero del Lavoro sull\u2019erogazione dell\u2019ASpI per lavoratori sospesi: nella prestazione rientrano anche le cessazioni intervenute dal 23.10 al 31.12 di quest\u2019anno. 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