{"id":823,"date":"2015-10-26T11:54:33","date_gmt":"2015-10-26T10:54:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=823"},"modified":"2015-10-26T11:54:33","modified_gmt":"2015-10-26T10:54:33","slug":"finanziamenti-soci-necessaria-la-prova-scritta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=823","title":{"rendered":"Finanziamenti soci: necessaria la prova scritta"},"content":{"rendered":"<p><strong>La documentazione utile per il corretto inquadramento<\/strong><\/p>\n<div id=\"page\">\n<div id=\"content\">\n<div class=\"column\">\n<div class=\"col-9\">\n<div class=\"testo\">\n<div class=\"immagini img_inleft\" style=\"text-align: justify;\">\n<dl>\n<dt>Premessa \u2013 La disciplina normativa relativa al finanziamento da parte dei soci, cerca di porre un freno alla sottocapitalizzazione delle \u201cpiccole\u201d societ\u00e0. L&#8217;inquadramento del finanziamento soci non \u00e8 agevole: in concreto pu\u00f2 oscillare tra capitale di rischio e capitale di credito. Tale difficile classificazione, oltre ad essere possibile causa di contenzioso tra le parti, pu\u00f2 ingenerare problemi di natura fiscale.\u00a0<\/dt>\n<\/dl>\n<\/div>\n<div class=\"p\" style=\"text-align: justify;\">\n<strong>Versamento da pare di soci<\/strong> &#8211; Nella prassi \u00e8 in uso, soprattutto nelle societ\u00e0 di piccole e medie dimensioni, sopperire al fabbisogno finanziario, oltre che con il ricorso a terzi (banche, fornitori), anche con l\u2019acquisizione della disponibilit\u00e0 direttamente dai soci sia sotto forma di finanziamento che sia sotto forma di versamenti atipici<\/p>\n<p><strong>Finanziamento<\/strong> &#8211; Il finanziamento dei soci, \u00e8 una operazione distinta da quella del conferimento di capitale di rischio. Con l\u2019acquisizione di capitali tramite il finanziamento dei soci, la societ\u00e0 si obbliga a remunerare il capitale ricevuto (se non \u00e8 prevista la gratuit\u00e0) pattuendone il rimborso, con una operazione che, per giurisprudenza e dottrina consolidate, \u00e8 assimilabile al contratto di mutuo, di cui apprende la disciplina dettata dall\u2019art. 1813 e seguenti del Codice Civile. In termini generali, gli apporti dei soci rappresentano erogazioni a vantaggio della societ\u00e0 partecipata per accrescerne la dotazione finanziaria, o anche patrimoniale, necessaria per l\u2019equilibrato svolgimento della gestione.<br \/>\n<strong>Individuazione<\/strong> &#8211; Sul piano concreto, se da un lato \u00e8 facile individuare il conferimento di capitale sociale da parte del socio, dall\u2019altro non \u00e8 sempre agevole accertare se un versamento effettuato dal socio a favore della societ\u00e0 rappresenti un reale apporto di capitale proprio o una operazione di finanziamento concessa alla societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Convenienza<\/strong> &#8211; Nella prassi, invero, spesso accade che i versamenti dei soci trovino giustificazione non nella incapacit\u00e0 dell\u2019azienda di acquisire credito da terzi, ma in calcoli di convenienza, tra cui, ad esempio l\u2019arbitraggio fiscale dato dal risparmio di imposta in capo alla societ\u00e0, per la deduzione dal reddito di impresa degli interessi passivi maturati, se maggiore delle imposte dovute dai soci sugli interessi percepiti. Pu\u00f2 risultare utile anche per la volont\u00e0 dei soci di non superare la soglia minima del capitale sociale prevista per l\u2019obbligatoriet\u00e0 del collegio sindacale e, quindi, per ottenere un risparmio in termini di costi amministrativi di gestione e per evitare le verifiche di legge che competono all\u2019organo di controllo. Altro aspetto da considerare \u00e8 la volont\u00e0 di sottrarre al rischio imprenditoriale i capitali investiti nell\u2019impresa, considerato che le somme versate a titolo di finanziamento sono rimborsabili dalla societ\u00e0 senza i vincoli di legge dettati per il rimborso del capitale di rischio, perch\u00e9 l\u2019operazione \u00e8 assimilabile al contratto di mutuo.<\/p>\n<p><strong>Accordo scritto &#8211;<\/strong> Non di rado, nella pratica corrente, il rapporto di finanziamento non viene regolato da alcun accordo scritto e il suo trattamento si pu\u00f2 dedurre esclusivamente dal comportamento concludente delle parti e dall&#8217;iscrizione di tale operazione tre i debiti esposti in bilancio d&#8217;esercizio. Tale modo di operare pu\u00f2 ingenerare problemi di natura fiscale.<\/p>\n<p><strong>Comunicazione<\/strong> \u2013 Tali problematiche si riverberano anche per l\u2019adempimento in scadenza a fine mese riguardante la comunicazione dei beni\/finanziamenti soci. L\u2019ottemperanza a tale obbligo tributario pu\u00f2 costringere la societ\u00e0 a raccogliere e mettere in ordine i documenti necessari ed effettuare una ulteriore utile verifica sulla correttezza di questi ultimi e del comportamento contabile relativo al finanziamento.<\/div>\n<\/div>\n<h5 class=\"firma\" style=\"text-align: justify;\">Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La documentazione utile per il corretto inquadramento Premessa \u2013 La disciplina normativa relativa al finanziamento da parte dei soci, cerca di porre un freno alla sottocapitalizzazione delle \u201cpiccole\u201d societ\u00e0. L&#8217;inquadramento del finanziamento soci non \u00e8 agevole: in concreto pu\u00f2 oscillare tra capitale di rischio e capitale di credito. 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