{"id":828,"date":"2015-10-26T12:15:12","date_gmt":"2015-10-26T11:15:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=828"},"modified":"2015-10-26T12:21:36","modified_gmt":"2015-10-26T11:21:36","slug":"dirigenti-decaduti-eccezione-proponibile-solo-col-ricorso-introduttivo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=828","title":{"rendered":"Dirigenti decaduti. Eccezione proponibile solo col ricorso introduttivo"},"content":{"rendered":"<p><strong>Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 23 ottobre 2015<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel processo tributario, la nullit\u00e0 dell\u2019avviso di accertamento per il vizio di sottoscrizione non \u00e8 rilevabile d\u2019ufficio e la relativa questione, se non prospettata nel giudizio di primo grado &#8211; <strong>o pi\u00f9 esattamente nel ricorso introduttivo<\/strong> &#8211; non pu\u00f2 essere introdotta successivamente. Ci\u00f2 si deve alle preclusioni che derivano del peculiare regime di carattere impugnatorio del processo tributario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto ha sostenuto la <strong>Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21616\/2015<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ermellini hanno deciso il caso di un professionista che ha impugnato un accertamento bancario e che, alla luce della sentenza n. 37\/15 della Corte costituzionale, ha dedotto \u2013 per la prima volta &#8211; nel giudizio di legittimit\u00e0 la <strong>mancanza del requisito dirigenziale in capo al funzionario firmatario<\/strong> dell\u2019atto impugnato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, trattandosi di un\u2019eccezione nuova, la Suprema Corte l\u2019ha dichiarata inammissibile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La questione della nullit\u00e0 dell\u2019impugnato avviso di accertamento per vizio di sottoscrizione, si legge in sentenza, \u201c<em>\u00e8 stata avanzata dal contribuente, per la prima volta, nel corso dell\u2019odierna discussione orale. Egli invoca gli effetti invalidanti, a suo dire rilevabili anche d\u2019ufficio, <strong>della recente declaratoria d&#8217;illegittimit\u00e0 costituzionale<\/strong> di taluni strumenti normativi d&#8217;inquadramento dirigenziale del personale dell&#8217;Agenzia delle entrate. Si ritiene, sul piano processuale, che la pretesa nullit\u00e0 dell&#8217;avviso di accertamento per l&#8217;asserita carenza dei requisiti (soggettivi) indicati nell&#8217;art. 42 d.p.r. 600\/1973 e nell&#8217;art. 56 d.p.r. 633\/1972 <strong>non \u00e8 rilevabile d&#8217;ufficio e la relativa questione<\/strong>, se non prospettata nel giudizio di primo grado &#8211; o pi\u00f9 esattamente nel ricorso introduttivo col passaggio dal d.p.r. 636\/1972 al d.lgs. 546\/1992 &#8211; <strong>non pu\u00f2 essere introdotta successivamente<\/strong>. Restano, dunque, ferme le preclusioni che derivano del peculiare regime di carattere impugnatorio del processo tributario\u201d <\/em>(v. Cass. n. 8114\/02, n. 13087\/03, n. 10802\/10).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, dunque, la Suprema Corte ha ritenuto il ricorrente decaduto dalla possibilit\u00e0 di eccepire, nel giudizio di cassazione, l\u2019invalidit\u00e0 dell\u2019atto impugnato sotto il nuovo profilo della pretesa carenza dei requisiti dirigenziali in capo al funzionario firmatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 gi\u00e0 stato chiarito (in Cass. n. 18448\/15) che, <strong>diversamente da quanto accade nel diritto amministrativo<\/strong>, in materia fiscale opera un regime unitario del vizio dell\u2019atto che deve essere fatto valere <strong>nella forma e nel termine di decadenza prevista dall\u2019art. 21 del D.Lgs. n. 546\/92<\/strong>. In difetto, il provvedimento diventa incensurabile sul punto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il legislatore fiscale, hanno evidenziato i supremi giudici, usa la sanzione della \u201cnullit\u00e0\u201d in senso a-tecnico, nel senso che la sua reale natura giuridica va intesa come \u201cannullabilit\u00e0\u201d; e il regime dei vizi degli atti amministrativi (art. 21-<em>septies<\/em> L. 241\/90) non pu\u00f2 essere automaticamente esteso in ambito tributario, essendo applicabile solo laddove non sia incompatibile con le norme di diritto che disciplinano il procedimento impositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8211; Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/p>\n<h5><strong>TITOLO II &#8211; IL PROCESSO<\/strong><br \/>\n<strong>CAPO I &#8211; Il procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale<\/strong><br \/>\n<strong>Sezione I &#8211; Introduzione del giudizio<\/strong><\/h5>\n<h3>Articolo 21 &#8211; Termine per la proposizione del ricorso<\/h3>\n<table width=\"595\" cellpadding=\"5\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"80%\">\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>1. Il ricorso deve essere proposto a pena d&#8217;inammissibilit\u00e0 entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell&#8217;atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.<\/i><\/p>\n<p><i><\/i><i><\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><i>2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all&#8217;<\/i><a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/Alternative%20al%20processo%20tributario\/conciliazione%20giudiziale%20e%20altri%20strumenti%20pacificazione\/nuovi%20istituti%20per%20favorire%20equo%20accordo\/conciliazione\/oggetto%20accertamento%20e%20conciliazione.htm\"><i>articolo 19<\/i><\/a><i>, comma 1, lettera g), pu\u00f2 essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d&#8217;imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non \u00e8 prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non pu\u00f2 essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si \u00e8 verificato il presupposto per la restituzione.<\/i><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il computo del termine. Questo articolo fissa al primo comma il termine di decadenza per la proponibilit\u00e0 del ricorso; esso \u00e8 il tradizionale termine di sessanta giorni dalla notificazione dell&#8217;atto impugnato. Tale termine, da computarsi &#8211; a norma dell&#8217;<a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/processo%20tributario\/commentario%20dlgs%20546-92\/art%2021.htm\">articolo 2963 C.c.<\/a> &#8211; non tenendo conto del giorno in cui si \u00e8 ricevuta la notifica ma computando il sessantesimo sino alla mezzanotte, \u00e8 prorogato al primo giorno feriale successivo se cade in un giorno festivo. Allo stesso modo risulta applicabile la disciplina della sospensione dei termini processuali, fissata dalla L. n. 742\/69, che va dal 1\u00b0 agosto al 15 settembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La rimessione in termini. Il generale rinvio alle norme del codice di procedura civile lascia poi ritenere applicabile la disciplina della rimessione in termini di cui all&#8217;articolo <a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/processo%20tributario\/commentario%20dlgs%20546-92\/art%2021.htm\">184 C.p.c.<\/a>E&#8217; infatti prevista la possibilit\u00e0 che il giudice possa, appunto, rimettere in termini la parte che dimostri di non aver rispettato gli stessi per causa ad essa non imputabile. A riguardo, comunque, \u00e8 da ritenersi che un simile strumento trover\u00e0 modesta e difficoltosa attuazione nell&#8217;ambito del processo tributario a causa delle limitazioni probatorie di cui si \u00e8 detto a commento dell&#8217;articolo 7. Uno dei casi che certamente potrebbero costituire valida giustificazione del ritardo \u00e8 l&#8217;ipotesi in cui l&#8217;ufficio abbia indicato un termine d&#8217;impugnazione errato nell&#8217;atto impositivo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sempre al primo comma viene, inoltre, specificato che la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del relativo ruolo. Come abbiamo visto in merito all&#8217;articolo precedente, infatti, le sorti di questi due atti sono strettamente connesse.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il comma 2 fissa, invece, il termine d&#8217;impugnazione avverso il rifiuto tacito. Trattandosi di un atto che non ha una sua reale esistenza e tanto meno, quindi, una data di notificazione da utilizzare come giorno da cui computare i termini per la proposizione del ricorso, il Legislatore si \u00e8 preoccupato di fissare anzitutto il dies a quo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dies a quo. La norma dice, infatti, che il ricorso pu\u00f2 essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla data di presentazione dell&#8217;istanza di restituzione che, a sua volta, deve essere presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d&#8217;imposta ovvero, in mancanza di esplicita previsione normativa, entro due anni dal pagamento. Il comma 2 si chiude con la previsione di un ulteriore termine di presentazione della domanda di restituzione. Qualora, infatti, il presupposto per la restituzione si verifichi (ad esempio a seguito di una decisione giurisdizionale, come \u00e8 avvenuto per il caso delle tasse di concessione governativa sulle societ\u00e0) dopo il trascorrere dei due anni dal pagamento, il termine comincia a decorrere da quest&#8217;ultimo momento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dies ad quem. Il dies ad quem, il termine ultimo cio\u00e8 entro il quale proporre il ricorso, corrisponde, invece, al termine prescrizionale del diritto alla restituzione che, in assenza di specifiche disposizioni, \u00e8 quello di dieci anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Inammissibilit\u00e0 ed inefficacia. L&#8217;inosservanza di questo ultimo termine comporta inequivocabilmente la inammissibilit\u00e0 del ricorso. Invece, la eventuale proposizione dello stesso prima dello scadere del novantesimo giorno (dies a quo per il ricorso avverso il rifiuto tacito), quando cio\u00e8 il silenzio rifiuto non si \u00e8 ancora formato quale atto impugnabile, \u00e8 causa di dibattito tra i commentatori. Alcuni ritengono, infatti, che in tale ipotesi il ricorso sia inammissibile (cfr. <a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/processo%20tributario\/commentario%20dlgs%20546-92\/art%2021.htm\">CTC 25.7.87, n. 5901<\/a>); altri, come chi scrive, lo ritengono, invece, ammissibile ma semplicemente inefficace sino allo scadere del novantesimo giorno (cfr.<a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/processo%20tributario\/commentario%20dlgs%20546-92\/art%2021.htm\">CTC 29.3.85, n. 3128<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.studiotributariovillani.it\/liti%20con%20il%20fisco\/processo%20tributario\/commentario%20dlgs%20546-92\/art%2021.htm\">CTC 5.5.92, n. 3284<\/a>).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p style=\"text-align: justify;\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 23 ottobre 2015 Nel processo tributario, la nullit\u00e0 dell\u2019avviso di accertamento per il vizio di sottoscrizione non \u00e8 rilevabile d\u2019ufficio e la relativa questione, se non prospettata nel giudizio di primo grado &#8211; o pi\u00f9 esattamente nel ricorso introduttivo &#8211; non pu\u00f2 essere introdotta successivamente. 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