{"id":857,"date":"2015-10-30T11:36:12","date_gmt":"2015-10-30T10:36:12","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=857"},"modified":"2015-10-30T11:36:12","modified_gmt":"2015-10-30T10:36:12","slug":"riammissione-alla-rateazione-ed-effetti-sulle-procedure-esecutive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=857","title":{"rendered":"Riammissione alla rateazione ed effetti sulle procedure esecutive"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La ripresa della rateazione pu\u00f2 bloccare le procedure avviate<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il D.Lgs. 159\/2015 ha introdotto importanti novit\u00e0 in merito alla possibilit\u00e0 di rateazioni di pdr precedentemente decaduti nell\u2019arco temporale che va dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015; Per i contribuenti che in quel periodo preciso avevano avuto accesso ad un piano di rateazione, al quale non sono riusciti a far fronte, \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di chiedere nuovamente, entro il 21 Novembre 2015, la riammissione al beneficio tramite apposita documentazione disponibile sul sito di Equitalia alla sezione <a href=\"http:\/\/www.gruppoequitalia.it\/equitalia\/opencms\/it\/modulistica\/\"><strong>Modulistica<\/strong><\/a><strong>&#8211;<\/strong><a href=\"http:\/\/www.gruppoequitalia.it\/equitalia\/opencms\/it\/modulistica\/Rateazione\/\"><strong>Rateizzazione<\/strong><\/a><strong>-RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE PER PIANI DECADUTI DAL 22\/10\/2013 AL 21\/10\/2015<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In ogni caso i contribuenti che sono stati riammessi alla rateazione, decadranno dal beneficio in seguito al mancato pagamento di solo due rate anche non successive, non quindi di otto rate come era previsto per le dilazioni concesse dal 23 Giugno 2013 al 21 ottobre 2015, o di 5 rate come stabilito per le nuove dilazioni poste in essere dal 22 ottobre 2015. Ad esempio se la rateazione \u00e8 stata concessa il 7 settembre 2015, la nuova disciplina non \u00e8 ancora applicabile (le nuove regole non erano ancora in vigore) e il mancato pagamento, ad esempio di sette rate, non determina la decadenza dal beneficio. La dilazione viene concessa considerando lo stesso numero di rate prevista per il precedente pdr. La ripresa della rateazione comporta anche degli effetti sulle procedure esecutive intraprese.<br \/>\nAlla ricezione della richiesta di rateazione, l\u2019Agenzia delle Entrate pu\u00f2 iscrivere l&#8217;ipoteca, solo nel caso in cui la richiesta non venga accolta, ovvero in caso di decadenza del beneficio stesso. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche gi\u00e0 iscritti alla data di concessione della rateazione, il pagamento della prima rata del pdr determina l&#8217;impossibilita di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate solo se:<br \/>\n\u2022 non si sia ancora tenuto l&#8217;incanto con esito positivo,<br \/>\n\u2022 non sia stata presentata istanza di assegnazione,<br \/>\n\u2022 il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gi\u00e0 emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.<br \/>\nAnche per i fermi amministrativi, se prima dell\u2019ammissione o al pagamento della 1\u00b0 rata non ha ancora provveduto, l\u2019agente della riscossione non potr\u00e0 iscrivere alcun fermo.<br \/>\nIl contribuente che ha ottenuto la riammissione al beneficio della rateazione, non sar\u00e0 pi\u00f9 considerato inadempiente, e cosa rilevante, potr\u00e0, se si tratta di un\u2019impresa, riottenere Il DURC e il certificato di regolarit\u00e0 fiscale, il cui possesso \u00e8 condizione essenziale per partecipare ad appalti di lavori, forniture e servizi.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La ripresa della rateazione pu\u00f2 bloccare le procedure avviate Il D.Lgs. 159\/2015 ha introdotto importanti novit\u00e0 in merito alla possibilit\u00e0 di rateazioni di pdr precedentemente decaduti nell\u2019arco temporale che va dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015; Per i contribuenti che in quel periodo preciso avevano avuto accesso ad un piano di rateazione, al &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=857\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Riammissione alla rateazione ed effetti sulle procedure esecutive<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-857","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-novita-normative"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/857","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=857"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":858,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/857\/revisions\/858"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=857"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=857"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=857"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}