{"id":889,"date":"2015-11-02T10:10:48","date_gmt":"2015-11-02T09:10:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=889"},"modified":"2015-11-02T10:10:48","modified_gmt":"2015-11-02T09:10:48","slug":"statuto-del-contribuente-e-ruling-interno","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=889","title":{"rendered":"Statuto del contribuente e ruling interno"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata \u201cDelega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale pi\u00f9 equo, trasparente e orientato alla crescita\u201d prevedeva, tra l\u2019altro, la revisione della disciplina degli interpelli in materia fiscale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, l\u2019art. 6, comma 3 della citata legge, delegava il Governo ad introdurre disposizioni per la <strong>revisione<\/strong> generale della disciplina degli interpelli, allo scopo di garantirne una maggiore omogeneit\u00e0, anche ai fini della tutela giurisdizionale e di una maggiore tempestivit\u00e0 nella redazione dei pareri, procedendo in tale contesto all&#8217;eliminazione delle forme di interpello obbligatorio qualora costituenti un inutile aggravio per il contribuente, senza significativi benefici per l&#8217;Amministrazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019approvazione del D.Lgs n. 156\/2015. <\/strong>In ottemperanza a quanto stabilito dal Legislatore delegante, il Governo ha ricondotto nell\u2019ambito dello <strong>Statuto dei diritti del contribuente<\/strong> l\u2019intera disciplina degli interpelli (prima distribuita su diverse norme, non perfettamente coordinate), mediante la radicale riformulazione dell\u2019art. 11 della Legge n. 212\/2000.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, il D.Lgs 24\/09\/2015, n. 156, che entrer\u00e0 in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2016, ha nel contempo:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>riformulato l\u2019art. 11 dello Statuto del contribuente che ora contempla ben cinque diverse tipologie di <em>ruling<\/em>;<\/li>\n<li>disciplinato in modo omogeneo e razionale le varie tipologie di interpello introdotte;<\/li>\n<li>abrogato le disposizioni non pi\u00f9 compatibili.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disciplina, in realt\u00e0, non \u00e8 ancora completa nei dettagli; l\u2019art. 8 del citato D.Lgs n. 156\/2015 demanda, infatti, alla pubblicazione di appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro il 30 gennaio 2016, la previsione delle modalit\u00e0 di presentazione delle istanze, l\u2019individuazione degli uffici cui inviare le medesime istanze e quelli da cui dovranno pervenire le relative risposte, comprese le modalit\u00e0 di comunicazione; i medesimi provvedimenti dovranno inoltre stabilire ogni altra regola di dettaglio concernente la procedura.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Viene, infine, precisato nella citata ultima norma che per le istanze di interpello presentate prima dell&#8217;emanazione dei provvedimenti esecutivi, restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell&#8217;istanza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Le nuove tipologie di interpello. <\/strong>Come innanzi accennato, l\u2019art. 1 del D.Lgs n. 156\/2015, riformula <em>in toto<\/em> l\u2019art. 11 della Legge n. 212\/2000, rubricato \u201c<strong>Diritto di interpello<\/strong>\u201d, prevedendo cinque diverse tipologie di <em>ruling interno<\/em>, a ciascuna delle quali, peraltro, corrispondono tempi specifici di riposta.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interpello ordinario.<\/strong> L\u2019istituto, previsto dal comma 1, lettera a), dell\u2019articolo 11 Legge 212\/2000, mantiene sostanzialmente la struttura dell\u2019\u201dinterpello ordinario\u201d di cui al vigente art. 11. L\u2019istanza \u00e8 volta ad ottenere un parere quando sussistano obiettive condizioni di incertezza sull\u2019interpretazione di disposizioni tributarie, in relazione alla loro applicazione a casi concreti e personali. Tale tipologia di interpello, in sostanza, pu\u00f2 essere attivata in relazione a qualsiasi disposizione tributaria che si presenti obiettivamente incerta nella sua applicazione alla fattispecie concreta e personale; l\u2019amministrazione risponde in 90 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interpello qualificatorio.<\/strong> La nuova tipologia di <em>ruling<\/em>, ugualmente prevista dal comma 1, lettera a) dell\u2019art. 11, si presenta in via complementare rispetto all\u2019interpello ordinario, da cui differisce per il rilievo che assume la valutazione della fattispecie obiettivamente incerta rispetto all\u2019interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. Con tale strumento, il contribuente potr\u00e0 chiedere all\u2019Amministrazione finanziaria un parere non tanto in relazione all\u2019applicazione delle disposizioni, quanto in ordine alla \u201c<strong>corretta qualificazione delle fattispecie<\/strong>\u201d, anche in tal caso quando sussistano obiettive condizioni di incertezza alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime. Anche la risposta a tale tipologia di interpello \u00e8 prevista in 90 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interpello probatorio.<\/strong> Lo strumento, previsto dalla successiva lett. b) del medesimo comma 1, si rende applicabile ad una categoria molto ampia di situazioni, andando a sostituire, di fatto, diverse istanze attualmente previste dall\u2019ordinamento tributario (come ad esempio quelle previste dall\u2019art. 11, comma 13 della Legge n. 413\/1991 e l\u2019istanza di interpello delle C.F.C.); la richiesta \u00e8 finalizzata ad ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sull\u2019idoneit\u00e0 degli elementi probatori offerti dal contribuente, ai fini dell\u2019adozione di un determinato regime fiscale. La risposta dell\u2019Amministrazione, in tal caso, \u00e8 prevista in 120 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interpello anti-abuso.<\/strong> Tale forma di <em>ruling<\/em>, prevista dalla lett. c) del comma 1 in commento, \u00e8 destinata ad assorbire le principali fattispecie ricomprese nel campo di applicazione dell\u2019interpello antielusivo di cui al vigente art. 21 della Legge n. 413\/1991; costituisce, peraltro, il nuovo strumento, gi\u00e0 previsto nel nuovo art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente<a href=\"file:\/\/win-server\/Archivio%20Utenti\/Cartella-Condivisa%20(INFORMAT-NAS)\/REVISIONE%20FISCAL%20E%20ARTICOLI\/articoli%20da%20leggere\/31-10\/LETTO%20%20la%20revisione%20degli%20interpelli%20(1).docx\" name=\"_ftnref1\"><sup>1<\/sup><\/a>, che ha codificato la controversa fattispecie dell\u2019abuso del diritto, attraverso il quale il contribuente pu\u00f2 chiedere all\u2019Amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. Tale istituto pu\u00f2 essere attivato dal contribuente anche per conoscere il parere dell\u2019Amministrazione in relazione alle ipotesi di interposizione, ai sensi dell\u2019art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 600\/1973. La risposta dell\u2019Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interpello disapplicativo.<\/strong> L\u2019ultima forma di interpello, disciplinata dal comma 2 dell\u2019art. 11 in argomento, corrisponde a quella attualmente disciplinata dall\u2019art. 37-bis, comma 8 del D.P.R. n. 600\/1973, il quale consente al contribuente di chiedere all\u2019Amministrazione un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d\u2019imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo. Nello stesso comma viene riportata la precisazione che la presentazione o la mancata presentazione dell\u2019istanza <em>de qua<\/em> non pregiudicano, in nessun caso, la possibilit\u00e0 per il contribuente di fornire la dimostrazione della spettanza della disapplicazione anche nelle successive fasi dell\u2019accertamento amministrativo e del contenzioso. Peraltro, in caso di risposta negativa \u00e8 prevista la possibilit\u00e0 della sua impugnazione \u201cdifferita\u201d, ossia unitamente al ricorso avverso l\u2019avviso di accertamento. La risposta dell\u2019Amministrazione a tale tipologia di interpello deve arrivare entro 120 giorni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"file:\/\/win-server\/Archivio%20Utenti\/Cartella-Condivisa%20(INFORMAT-NAS)\/REVISIONE%20FISCAL%20E%20ARTICOLI\/articoli%20da%20leggere\/31-10\/LETTO%20%20la%20revisione%20degli%20interpelli%20(1).docx\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a>Inserito dall\u2019art. 1 del D.Lgs n. 128\/2015, con decorrenza dal 1\u00b0 ottobre 2015.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>Marco Brugnolo<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti La Legge 11 marzo 2014, n. 23, rubricata \u201cDelega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale pi\u00f9 equo, trasparente e orientato alla crescita\u201d prevedeva, tra l\u2019altro, la revisione della disciplina degli interpelli in materia fiscale. 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