{"id":891,"date":"2015-11-02T10:14:09","date_gmt":"2015-11-02T09:14:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=891"},"modified":"2015-11-02T10:14:09","modified_gmt":"2015-11-02T09:14:09","slug":"professionisti-e-cassa-onere-deducibile-o-costo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=891","title":{"rendered":"Professionisti e cassa: onere deducibile o costo?"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Ogni anno i professionisti sono chiamati a liquidare e versare i contributi alla cassa di appartenenza e ogni volta il dubbio che sorge, \u00e8 sempre lo stesso: tali contributi sono da considerarsi oneri deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell\u2019art. 10 del TUIR) o oneri deducibili da reddito professionale (ai sensi dell\u2019art. 54 del TUIR)?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul tema vi \u00e8 un forte contrasto tra prassi amministrativa (Agenzia delle Entrate) e giurisprudenza (Corte di Cassazione), configurandosi cos\u00ec un&#8217;obiettiva incertezza sulla portata della norma.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate trattasi di onere deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell\u2019art. 10 del TUIR e quindi da riportare nel quadro RP del Modello Unico, mentre per la Cassazione si tratta di onere deducibile dal reddito professionale poich\u00e9 costo inerente all\u2019attivit\u00e0 esercitata.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La tendenza del contribuente \u00e8 di considerare tali contributi come onere deducibile dal reddito di lavoro autonomo poich\u00e9 si preferisce seguire l\u2019orientamento di un organo che fissa un principio di legge qual \u00e8 appunto la Cassazione, con il rischio di subire un accertamento dalla parte del fisco (il cui orientamento \u00e8 fissato attraverso circolari e risoluzioni interne prive, invece, di effetto \u201cnormativo\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019orientamento giurisprudenziale <\/strong>\u2013 Il predetto orientamento della Corte di Cassazione \u00e8 contenuto nella sentenza n. 2781\/2001 (confermato altres\u00ec nell\u2019ordinanza n. 1939\/2009), in cui il giudice ha espressamente ritenuto che \u201c<em>a norma dell&#8217;art. 10, comma 1 , lettera i) del d.p.r. 597\/1973, dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purch\u00e9 risultino da idonea documentazione, i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Nel caso di specie, i contributi previdenziali in questione erano deducibili in sede di determinazione del reddito professionale. L&#8217;art. 50 <\/em>(oggi art. 54)<em>, 1\u00b0 comma, del d.p.r. 597\/1973 consente, infatti, per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese &#8220;inerenti&#8221; all&#8217;esercizio dell&#8217;arte o professione effettivamente sostenute nel periodo d&#8217;imposta. Ora, i contributi versati dai notai alla cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti sono indubbiamente &#8220;inerenti&#8221;, e cio\u00e8 connessi, all&#8217;attivit\u00e0 professionale svolta. Non si pu\u00f2 limitare, come fa il contribuente, il concetto di &#8220;inerenza&#8221; alle sole spese necessarie per la produzione del reddito ed escluderlo per quelle che sono una conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge e non \u00e8 neppure ricavabile dall&#8217;aggettivo &#8220;inerente&#8221; usato dal legislatore, in quanto esso, per la sua genericit\u00e0, postula un rapporto di intima relazione tra due cose o idee che si pu\u00f2 verificare sia quando l&#8217;una sia lo strumento per realizzare l&#8217;altra sia quando ne sia l&#8217;immediata derivazione<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dunque, per i giudici i contributi previdenziali e assistenziali in questione sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, per il semplice fatto che l&#8217;articolo 54 del TUIR (prima articolo 50 del TUIR) rimanda al principio \u201cdell&#8217;inerenza\u201d, da seguire nell\u2019individuazione dei costi da poter dedurre ai fini della determinazione del reddito professionale imponibile. Come evidenziato nella predetta sentenza, infatti, per la Cassazione, i costi della professione non sono solo quelli necessari alla produzione del reddito, ma anche quelli che da esso derivano (la difesa dell\u2019Agenzia delle Entrate era, invece, basata sul fatto che tali contributi \u201c<em>costituiscono un onere dovuto a posteriori, e quindi una conseguenza del reddito prodotto e non gi\u00e0 una spesa necessaria per la produzione del reddito deducibile ex art. 50 del d.p.r. 597\/1973, con la conseguenza che non possono considerarsi costi inerenti<\/em>\u201d).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019orientamento dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong> \u2013 Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 79\/E\/2002) \u201c<em>i contributi versati dai professionisti alle casse professionali non sono altro che contributi obbligatori per legge, versati per finalit\u00e0 previdenziali e assistenziali. Com&#8217;\u00e8 noto, tutti i contributi aventi tali finalit\u00e0 costituiscono, per la generalit\u00e0 dei contribuenti, oneri deducibili dal reddito complessivo. Infatti, l&#8217;articolo 10, comma 1, lettera e), del TUIR prevede espressamente che i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente. Il primo periodo del comma 1 dell&#8217;articolo 10 stabilisce, inoltre, che la deducibilit\u00e0 dal reddito complessivo di tali oneri \u00e8 consentita a condizione che gli stessi non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo. L\u2019articolo 50 <\/em>(oggi art. 54)<em> del TUIR, nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro autonomo, non prevede tra le spese deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. N\u00e9 appare condivisibile l&#8217;indirizzo giurisprudenziale, peraltro non univoco (si veda al riguardo anche la decisione dell\u20198 luglio 1992, n. 4362 della Comm. Trib. Centrale), espresso dalla Corte di Cassazione che riconduce i suddetti contributi nell&#8217;ambito delle spese sostenute nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale. Le spese afferenti l&#8217;attivit\u00e0 professionale sono infatti quelle sostenute per lo svolgimento di attivit\u00e0 o per l&#8217;acquisizione di beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito professionale. E&#8217; necessario, pertanto che sussista una connessione funzionale, anche indiretta, dei costi ed oneri sostenuti rispetto alla produzione dei compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo. I contributi previdenziali e assistenziali sono invece versati al fine di garantire al lavoratore una posizione pensionistica e una assistenza personale al verificarsi di determinati eventi (ad esempio la malattia o l&#8217;infortunio del lavoratore) e pertanto attengono esclusivamente alla sfera personale del lavoratore. La peculiarit\u00e0 del fine di tutela del singolo assicurato esclude, quindi che possa trattarsi di un costo sostenuto in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo. Non appare rilevante inoltre la circostanza che i contributi in esame siano commisurati all&#8217;ammontare degli onorari percepiti dal professionista; tale importo costituisce, infatti, solo la base di commisurazione per determinare l&#8217;ammontare dei contributi dovuti alla Cassa. Si ritiene quindi che i contributi in esame possano essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell&#8217;articolo 10 comma 1, lettera e), del Tuir<\/em>\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\nIn conclusione, per l\u2019Amministrazione finanziaria, i contributi in questione sono da dichiarare nel quadro RP della dichiarazione dei redditi e non nel quadro RE del Modello Unico del professionista.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore: P<strong>asquale Pirone<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Premessa \u2013 Ogni anno i professionisti sono chiamati a liquidare e versare i contributi alla cassa di appartenenza e ogni volta il dubbio che sorge, \u00e8 sempre lo stesso: tali contributi sono da considerarsi oneri deducibili dal reddito complessivo (ai sensi dell\u2019art. 10 del TUIR) o oneri &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=891\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Professionisti e cassa: onere deducibile o costo?<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-891","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-selezione-stampa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/891","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=891"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/891\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":892,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/891\/revisions\/892"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=891"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=891"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=891"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}