{"id":911,"date":"2015-11-04T09:43:54","date_gmt":"2015-11-04T08:43:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=911"},"modified":"2015-11-04T09:52:52","modified_gmt":"2015-11-04T08:52:52","slug":"auto-%e2%80%8bil-maggiore-ammortamento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=911","title":{"rendered":"Auto: \u200bIl maggiore ammortamento"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>A cura di Antonio Gigliotti<\/em><\/strong><\/p>\n<h4><strong>Doppia agevolazione con la legge di stabilit\u00e0 2016<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Con l\u2019introduzione dell\u2019agevolazione del super ammortamento ad opera della legge di stabilit\u00e0 2016 l\u2019acquisto di autovetture oltre a godere dell\u2019aumento del 40 % della quota di ammortamento potranno fruire anche dell\u2019innalzamento del tetto fiscale del costo ammortizzabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Legge di stabilit\u00e0 2016<\/strong> &#8211; Una delle misure di maggior interesse contenute nel disegno di Legge di Stabilit\u00e0 2016 \u00e8 relativa alla possibilit\u00e0 per imprese e professionisti di adottare una percentuale maggiore di ammortamento. L\u2019attuale proposta normativa prevede che per i soggetti titolari di reddito d\u2019impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione \u00e8 maggiorato del 40 per cento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Beni strumentali<\/strong> &#8211; Per quanto riguarda l\u2019ambito oggettivo l\u2019attuale formulazione normativa prevede che vi rientrino i beni strumentali, ad eccezione di quelli per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e degli acquisti di fabbricati e di costruzioni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Auto<\/strong> &#8211; Al concetto di strumentalit\u00e0 dei beni si prevede un\u2019eccezione: rientrano nel perimetro applicativo della norma anche le autovetture c.d. a uso promiscuo ex articolo 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 917\/1986. In particolare per questi beni il beneficio \u00e8 doppio: al maggior ammortamento si accompagna un incremento del tetto fiscale del costo ammortizzabile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Tetto del costo ammortizzabile<\/strong>. Per tale tipologia di vetture il costo ammortizzabile valido per ammortamenti e leasing, viene aumentato del 40 per cento. In particolare per le auto, si passa da un tetto di 18.076 \u20ac a uno di 25.306 \u20ac (per quelle degli agenti e dei rappresentanti si cresce da 25.823 \u20ac a 36.152 \u20ac) mentre per i motocicli si passa da 4.131,66 \u20ac a 5.784,32 \u20ac ed infine per i ciclomotori si passa da 2.065,83 \u20ac a 2.891,42 \u20ac.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Aumento ammortamento<\/strong> \u2013 Come sopraesposto oltre ad aumentare il tetto fiscale del costo ammortizzabile con la nuova agevolazione si ottiene anche un aumento del 40% della deduzione degli ammortamenti e dei canoni di leasing delle autovetture. Conseguentemente se il costo dell\u2019autovettura \u00e8 inferiore al tetto del limite fiscalmente rilevante il maxi-ammortamento opera normalmente al contrario se il costo dell\u2019auto supera il limite fiscalmente rilevante, il maxi-ammortamento si applica su quest\u2019ultimo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Calcolo<\/strong> &#8211; Se si considera l\u2019acquisto di un\u2019autovettura, il cui costo ammonta a 30.000 euro, il beneficio \u00e8, infatti, duplice. Preliminarmente si deve procedere incrementando il costo effettivo del 40%. Quindi la base di partenza \u00e8 costituita da 42.000 euro. Successivamente si deve \u201cscartare\u201d la quota di costo eccedente il nuovo massimale di 25.306,39 euro. Tale importo si ottiene, come detto, incrementando del 40 % il precedente limite di 18.075,99 euro. L\u2019ammortamento del cespite avviene applicando un coefficiente del 25 per cento e ottenendo un importo pari a 4.519 euro. Tale quota sar\u00e0 maggiorata di un importo annuo di 1.807,60 euro (40 %), al quale si applicher\u00e0 poi la deducibilit\u00e0 limitata al 20 per cento. Alla fine del periodo di ammortamento il contribuente si trover\u00e0 ad aver ammortizzato un costo complessivo di e 25.306 euro (140 % di 18.076) a cui \u00e8 stata applicata la percentuale di deducibilit\u00e0 del 20 %.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Leasing e noleggio<\/strong> \u2013 La maggior quota deducibile si otterr\u00e0 anche in caso di leasing. Per tale tipologia di contratti, la maggior deduzione dovrebbe riguardare, pur in assenza di chiarimenti, solo la quota capitale dei canoni. Nessuna agevolazione \u00e8 prevista per le auto in noleggio a lungo termine in quanto saranno le societ\u00e0 concedenti a fruire del maxi ammortamento al 40 per cento. Ricordiamo che per tali societ\u00e0 le autovetture costituiscono beni strumentali a deducibilit\u00e0 integrale.<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A cura di Antonio Gigliotti Doppia agevolazione con la legge di stabilit\u00e0 2016 Premessa \u2013 Con l\u2019introduzione dell\u2019agevolazione del super ammortamento ad opera della legge di stabilit\u00e0 2016 l\u2019acquisto di autovetture oltre a godere dell\u2019aumento del 40 % della quota di ammortamento potranno fruire anche dell\u2019innalzamento del tetto fiscale del costo ammortizzabile. 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