{"id":915,"date":"2015-11-04T09:55:45","date_gmt":"2015-11-04T08:55:45","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=915"},"modified":"2015-11-04T10:00:22","modified_gmt":"2015-11-04T09:00:22","slug":"a%e2%80%8bcconto-irpef-importi-dovuti-e-corretta-determinazione-in-unico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=915","title":{"rendered":"A\u200bcconto Irpef. Importi dovuti e corretta determinazione in Unico"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il 30 novembre scade il secondo acconto di Unico 2015.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Anche quest\u2019anno contribuenti e i loro consulenti saranno alle prese con i conteggi necessari al fine di determinare correttamente quanto dovuto.<br \/>\nCom\u2019\u00e8 ormai noto il calcolo dell\u2019acconto dovuto per Irpef, Ires, Ivie ed Ivafe, cedolare secca ed Irap pu\u00f2 essere calcolato con il metodo \u201cstorico\u201d oppure con quello previsionale.<br \/>\nVediamo nel caso di specie il corretto trattamento dell\u2019Irpef in relazione alle regole in vigore.<br \/>\n<strong>L\u2019indicazione in Unico<\/strong><br \/>\nL\u2019anticipo Irpef dovuto per l\u2019annualit\u00e0 in corso (prima e seconda od unica rata) deve essere, indicato al rigo RN62 del modello Unico 2015 PF. Il dato \u00e8 quello determinato con l\u2019utilizzo del metodo storico, calcolato sulla base del debito effettivo maturato nel corso del 2014.<br \/>\nL\u2019acconto \u00e8 dovuto solo se l\u2019importo di cui al rigo <strong>RN34<\/strong> \u00e8 pari o superiore ad \u20ac 52.<br \/>\nNell\u2019ipotesi in cui l\u2019importo della prima rata risulti superiore ad \u20ac 103 lo stesso va pagato in due tranches:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>la prima \u00e8 scaduta con il termine per il versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell\u2019anno precedente,<\/li>\n<li>la seconda va versata entro il 30 novembre 2015.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Percentuale<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In relazione alla percentuale da determinare a titolo di acconto Irpef si ricorda che l\u2019articolo 11 commi 18 e 19 del DL 76\/2013 ha disposto l\u2019aumento dal 99% al 100% dell\u2019acconto Irpef dovuto in relazione all\u2019anno 2013 e a quelli successivi.<br \/>\nPertanto l\u2019anticipo IRPEF per l\u2019annualit\u00e0 2015, pari come detto al 100% dell\u2019imposta dovuta, va segnalato rispettivamente in colonna 1 ed in colonna 2 del rigo RN62 applicando le percentuali del 40% e del 60% sull\u2019importo di cui al rigo RN34 (denominato \u201cDifferenza\u201d) di Unico.<br \/>\n<strong>Il calcolo previsionale<\/strong><br \/>\nSe il contribuente si avvale del cd \u201cmetodo previsionale\u201d nel calcolo dell\u2019acconto da versare all\u2019Erario, gli importi da determinare in RN62 devono essere sempre quelli definiti utilizzando il \u201cmetodo storico\u201d secondo le regole sopra indicate e non i minori importi versati o che si intendono versare.<br \/>\nCon il metodo previsionale ai fini del calcolo si deve fare riferimento all\u2019imposta che si presume sar\u00e0 dovuta per l\u2019anno. In questo caso per non incorrere in sanzione occorre che l\u2019imposta versata a titolo di acconto non sia poi a consultivo inferiore al 100% di quella determinata a saldo in Unico 2016.<br \/>\n<strong>L\u2019eccezione<\/strong><br \/>\nA tale regola fa eccezione, da quest\u2019anno, l\u2019ipotesi in cui si rende necessario il ricalcolo dell\u2019acconto su base storica nel caso in cui ai soli fini della maggiorazione dell\u2019acconto dovuto, \u00e8 imposta la rideterminazione dell\u2019Irpef per il 2014. Tale casistica passa attraverso la compilazione del rigo RN61 del modello.<br \/>\nAl ricorrere delle ipotesi di seguito indicate sar\u00e0, quindi, necessario proseguire con la compilazione del rigo con il quale rideterminare il cd \u201cRigo differenza\u201d poich\u00e9, in questi casi l\u2019acconto da indicare nel modello su base storica (RN62) non trover\u00e0 pi\u00f9 la sua base di calcolo nel rigo RN34, ma bens\u00ec nel nuovo Rigo RN61 (colonna 4).<br \/>\nIn particolare si tratta delle seguenti casistiche:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>redditi derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto,<\/li>\n<li>redditi dei terreni,<\/li>\n<li>redditi dei fabbricati locati a soggetti in condizioni di disagio,<\/li>\n<li>deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante,<\/li>\n<li>soggetti non residenti in relazione alla possibile detrazione per carichi di famiglia (salvo quanto previsto con riferimento ai contribuenti \u201cnon residenti Schumacker\u201d),<\/li>\n<li>titolari di determinate obbligazioni (irrilevanza parziale delle ritenute subite).<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Si tratta, generalmente, di ipotesi peggiorative per il contribuente, poich\u00e9 di norma l\u2019importo di cui al rigo <strong>RN61<\/strong> risulta sempre maggiore del rigo <strong>RN34<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nello specifico occorrer\u00e0 quindi compilare il rigo <strong>RN61<\/strong> del Modello Unico PF 2015 barrando colonna 1 ed indicando a colonna 2 il reddito complessivo rideterminato applicando le disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione. Infine a colonna 3 andr\u00e0 segnalato l\u2019importo dell\u2019imposta netta ricalcolata e come detto a colonna 4 il nuovo ammontare dell\u2019importo \u201cdifferenza\u201d (ovvero il rigo RN34 rideterminato).<br \/>\nPertanto in ipotesi di rideterminazione dell\u2019Irpef 2014 (poich\u00e9 si rientra in una o pi\u00f9 delle casistiche sopra elencate) l\u2019acconto Irpef sar\u00e0 dovuto se l\u2019importo indicato a colonna 4 del rigo RN61 \u00e8 pari o superiore ad \u20ac 52.<br \/>\nAnche in queste ipotesi, se il contribuente si avvale del cd \u201cmetodo previsionale\u201d nel calcolo dell\u2019acconto da versare all\u2019Erario, gli importi da determinare in RN62 devono rimanere sempre ancorati al \u201cmetodo storico\u201d secondo le regole sopra indicate non dovendosi mai indicare i minori importi versati o che si intendono versare .<\/p>\n<h6 style=\"text-align: justify;\">Fonte:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h6>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Il 30 novembre scade il secondo acconto di Unico 2015. Anche quest\u2019anno contribuenti e i loro consulenti saranno alle prese con i conteggi necessari al fine di determinare correttamente quanto dovuto. Com\u2019\u00e8 ormai noto il calcolo dell\u2019acconto dovuto per Irpef, Ires, Ivie ed Ivafe, cedolare secca ed &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=915\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">A\u200bcconto Irpef. 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