{"id":919,"date":"2015-11-04T10:04:09","date_gmt":"2015-11-04T09:04:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=919"},"modified":"2015-11-04T10:09:16","modified_gmt":"2015-11-04T09:09:16","slug":"costi-black-list-la-deducibilita-oltre-il-valore-normale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=919","title":{"rendered":"Costi black list: la deducibilit\u00e0 oltre il valore normale"},"content":{"rendered":"<h6>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/h6>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre il nuovo \u201climite\u201d del valore normale, i costi sostenuti con operatori paradisiaci saranno deducibili ove sussista il <strong>vantaggio economico dell\u2019operazione<\/strong>. E\u2019 quanto prevede il nuovo <strong>art. 110, co. 10 e ss. del D.P.R. 917\/1986<\/strong> dopo le modifiche introdotte dal Decreto crescita e internalizzazione (D.lgs. 147\/2015, pubblicato sulla G.U. n. 220 del 22.09.2015). Le modifiche normative si applicano dal <strong>periodo d\u2019imposta 2015<\/strong> e pertanto ne dovremo tener conto gi\u00e0 dalla presentazione del Modello UNICO 2016.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Entrando pi\u00f9 nel dettaglio, la nuova normativa sulla deducibilit\u00e0 dei costi sostenuti con operatori paradisiaci prevede la piena deducibilit\u00e0 entro il limite del valore normale (la cui individuazione ancora non \u00e8 del tutto chiara), rinviando la deduzione per la parte che eccede il valore normale alla dimostrazione del vantaggio economico dell\u2019operazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Orbene, la dimostrazione della citata condizione non \u00e8 affatto semplice e implica per l\u2019impresa il porre in essere di un vero e proprio confronto di convenienza dell\u2019operazione posta in essere con quella che in alternativa avrebbe dovuto realizzare. Vediamo nello specifico come.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Addio all\u2019esimente dell\u2019effettiva attivit\u00e0 commerciale \u2013<\/strong> Prima di analizzare come dimostrare il <strong>vantaggio economico dell\u2019operazione<\/strong>, \u00e8 appena il caso di evidenziare che per fortuna il Legislatore nella nuova formulazione dell\u2019art. 110, co. 10, D.P.R. 917\/1986 ha eliminato la tortuosa ipotesi della dimostrazione dell\u2019effettiva attivit\u00e0 commerciale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A tal proposito \u00e8 appena il caso di ricordare che la stessa Amministrazione Finanziaria, con la <strong>R.M. 46\/E\/2004<\/strong>, aveva indicato, a titolo esemplificativo, <strong>una serie di dati e documenti ritenuti idonei a dimostrare l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 commerciale (<\/strong>il bilancio e atto costitutivo del fornitore paradisiaco; un prospetto descrittivo dell\u2019attivit\u00e0 esercitata; i contratti di locazione degli immobili utilizzati come sede degli uffici e dell\u2019attivit\u00e0; la copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche; ecc..).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La suddetta condizione era praticamente inutilizzata da parte del contribuente, data l\u2019elevata difficolt\u00e0 insita nel reperire la necessaria documentazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il vantaggio economico dell\u2019operazione \u2013<\/strong> Per dedurre la parte di costo che eccede il valore normale, al contribuente, una volta individuato il valore normale dell\u2019operazione, non resta che predisporre l\u2019adeguata documentazione dalla quale si evinca in modo inequivocabile che sussiste un effettivo vantaggio economico dalle operazioni poste in essere.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Riguardo a tale condizione, l\u2019Amministrazione Finanziaria nella <strong>C.M. 51\/E\/2010<\/strong> ha chiarito che la valutazione della sua sussistenza va effettuata tenendo conto di tutti gli elementi e le circostanze che caratterizzano il caso concreto, attribuendo rilevanza alle condizioni complessive dell\u2019operazione, quali ad esempio:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">il prezzo della transazione;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la presenza di costi accessori, quali, ad esempio, quelli di stoccaggio, magazzino;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">le modalit\u00e0 di attuazione dell\u2019operazione (ad esempio, i tempi di consegna);<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">la possibilit\u00e0 di acquisire il medesimo prodotto presso altri fornitori;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">l\u2019esistenza di vincoli organizzativi\/commerciali\/produttivi che inducono ad effettuare la transazione con il fornitore <em>Black list<\/em> o comunque, che renderebbero eccessivamente onerosa la medesima transazione con altro fornitore.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019analisi congiunta di tali elementi evidenzia che il fine ultimo, a parere dell\u2019Amministrazione Finanziaria, \u00e8 dimostrare che il comportamento adottato dall\u2019impresa italiana <strong>deve risultare vantaggioso sotto il profilo imprenditoriale e, al contempo, che la stessa operazione non sarebbe realizzabile con altro fornitore.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La visione \u201crestrittiva\u201d dell\u2019Amministrazione Finanziaria \u00e8 stata ampliata dalla giurisprudenza di merito. Ci si riferisce in particolare alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sez. III, del 22 giugno 2010, n. 5, nella quale \u00e8 stato chiarito che <strong>l\u2019effettivo interesse economico dell\u2019operazione si rinviene a condizione che le operazioni siano effettivamente svolte a condizioni di mercato e che l\u2019impresa abbia posto in essere un operazione in grado di generare profitto, a prescindere dalla dimostrazione della maggiore convenienza della stessa\u00a0<\/strong><strong>rispetto a quella di altri fornitori<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pi\u00f9 di recente, nella sentenza della <strong>Corte di Cassazione dell\u20198 maggio 2013, n. 10749,<\/strong> la Suprema Corte ha ritenuto che le operazioni poste in essere dall\u2019impresa residente rispondessero ad un effettivo interesse economico, specificando che per tale si intendono \u201c<em>non solo prezzi competitivi ma anche altri fattori, quali la puntualit\u00e0 nelle forniture e la seriet\u00e0 del fornitore in genere\u201d<\/em>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La condotta del contribuente non deve essere riconducibile a manovre elusive poste in essere con il solo scopo di ridurre il carico fiscale. Pertanto sar\u00e0 necessario evidenziare quali sono i reali vantaggi dell\u2019operazione e per quale motivo si \u00e8 scelto di acquistare beni o servizi dal fornitore localizzato in un paradiso fiscale.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Oltre il nuovo \u201climite\u201d del valore normale, i costi sostenuti con operatori paradisiaci saranno deducibili ove sussista il vantaggio economico dell\u2019operazione. 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