{"id":937,"date":"2015-11-06T10:04:24","date_gmt":"2015-11-06T09:04:24","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=937"},"modified":"2015-11-06T10:08:13","modified_gmt":"2015-11-06T09:08:13","slug":"accertamenti-2009-e-2010-ultime-settimane-per-la-notifica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=937","title":{"rendered":"Accertamenti 2009 e 2010: ultime settimane per la notifica"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Con l\u2019approssimarsi della fine d\u2019anno, si avvicinano anche i termini di decadenza dell\u2019azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600\/1973 e 57 del DPR n. 633\/1972.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In diverse occasioni la giurisprudenza di merito e di legittimit\u00e0 si \u00e8 interrogata sul seguente quesito: <strong>se l\u2019imminenza dei termini di decadenza per l\u2019accertamento costituiscano<\/strong> (di per s\u00e9) un <strong>caso di particolare e motivata urgenza<\/strong>, ai fini della legittimit\u00e0 dell\u2019accertamento anticipato, ossia dell\u2019emissione dell\u2019avviso prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni ispettive.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul punto si \u00e8 pronunciata in pi\u00f9 occasioni la Corte di Cassazione, fornendo qualche tassello utile per sciogliere uno dei nodi pi\u00f9 spinosi sull\u2019argomento, peraltro non affrontato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 18184 del 29\/07\/2013<a href=\"#_ftn1\" name=\"_ftnref1\">[1]<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La normativa.<\/strong> Ai sensi delle citate norme, comuni al settore impositivo diretto e dell\u2019IVA, l\u2019avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di nullit\u00e0, <strong>entro il 31 dicembre del quarto anno<\/strong> successivo a quello in cui \u00e8 stata presentata la dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, l\u2019Amministrazione dispone di un\u2019annualit\u00e0 aggiuntiva; pertanto potr\u00e0 notificare l\u2019avviso entro il 31 dicembre <strong>del quinto anno successivo<\/strong> a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per effetto delle disposizioni menzionate, il prossimo 31 dicembre si verificher\u00e0 la decadenza per l\u2019accertamento dell\u2019annualit\u00e0 d\u2019imposta 2010, qualora sia stata presentata la relativa dichiarazione, ovvero dell\u2019annualit\u00e0 d\u2019imposta 2009 in caso di omessa dichiarazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Annualit\u00e0 con violazioni di rilevanza penale. <\/strong>Ai sensi del terzo comma dei citati articoli, i predetti termini risultano raddoppiati (8 o 10 anni a seconda che sia stata presentata o meno la dichiarazione), per le annualit\u00e0 in cui il contribuente abbia commesso violazioni qualificabili come delitti tributari, ai sensi del D.Lgs. n. 74\/2000: di conseguenza, il prossimo 31 dicembre costituir\u00e0 termine decadenziale per le annualit\u00e0 2006 (ovvero 2004 nei casi di omessa dichiarazione), qualora siano presenti siffatte circostanze.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Peraltro, tale ultima regola \u00e8 stata di recente \u201ctemperata\u201d a favore del contribuente, con l\u2019entrata in vigore del D.Lgs. 128\/2015 per cui, a far data dallo scorso 2 settembre, <strong>il raddoppio dei termini accertativi opera solo qualora la denuncia sia stata depositata entro il termine decadenziale ordinario<\/strong> (fatte salve le annualit\u00e0 rientranti nel regime transitorio disciplinato dall\u2019art. 2, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 128\/2015).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La regola statutaria.<\/strong>Il comma 7 dell\u2019art. 12 della Legge n. 212\/2000 prevede che, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente pu\u00f2 comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ai fini del rispetto di tale moratoria, l&#8217;avviso di accertamento non pu\u00f2 essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di <strong>particolare e motivata urgenza<\/strong>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La ratio della norma va ravvisata nella necessit\u00e0 di assicurare al contribuente un congruo termine per fare conoscere all\u2019ufficio accertatore (che pu\u00f2 essere diverso da quello che ha eseguito la verifica fiscale a monte) le proprie osservazioni e richieste, in ossequio a quel principio di reciproca collaborazione ispiratore dello Statuto dei diritti del contribuente, oltre che per consentire il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dal tenore letterale della norma statutaria, i rilievi riferibili alle annualit\u00e0 in scadenza (2010 o 2009, in assenza di violazioni penal-tributarie), constatati in attivit\u00e0 ispettive concluse nei mesi di novembre e dicembre 2015, potrebbero essere legittimamente oggetto di accertamento \u201canticipato\u201d (con notifica entro il 31 dicembre 2015) solo in caso di particolare e motivata urgenza.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>L\u2019orientamento della Cassazione. <\/strong>In diverse occasioni la Suprema Corte \u00e8 stata chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito: se l\u2019imminenza del termine di decadenza per l\u2019accertamento costituisca o meno un caso di particolare e motivata urgenza, che legittimi l\u2019emissione anticipata dell\u2019avviso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella citata <strong>sentenza n. 18184 del 29\/07\/2013<\/strong>, le Sezioni Unite ebbero a precisare che l&#8217;inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l&#8217;emanazione dell&#8217;avviso di accertamento determina di per s\u00e9, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la illegittimit\u00e0 dell&#8217;atto impositivo emesso <em>ante tempus<\/em>, poich\u00e9 detto <strong>termine \u00e8 posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sul tema in questione si registrano poi, posizioni diverse all\u2019interno della stessa Cassazione; in alcuni casi l\u2019imminente scadenza dei termini decadenziali \u00e8 stata ritenuta, di per s\u00e9, caso di particolare e motivata urgenza (cfr. sentenze della Sez. Trib. n. 11944 del 13\/07\/2012 e n. 20769 dell\u201911\/09\/2013).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In pronunce pi\u00f9 recenti, la medesima Sezione Tributaria ha censurato l\u2019operato degli Uffici che, ritenendo sussistente la particolare e motivata urgenza nell\u2019approssimarsi dei termini decadenziali accertativi, hanno notificato atti impositivi in violazione del disposto di cui all\u2019art. 12, comma 7 dello Statuto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">E\u2019 il caso, ad esempio, delle tre sentenze \u201cgemelle\u201d (nn. 1869\/2014 del 29\/01\/2014, 2279\/2014 del 03\/02\/2014 e 2592\/2014 del 05\/02\/2014), ove la Sezione Tributaria ha affermato che il fatto che l\u2019ufficio derivi il mancato rispetto del termine di 60 giorni dalla prossimit\u00e0 dei termini di decadenza per l\u2019azione accertatrice, non rileva in quanto tale circostanza non chiarisce le ragioni per le quali l\u2019ufficio non si era precedentemente attivato, onde rispettare il termine dilatorio.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nella successiva pronuncia n. 7315 del 18\/03\/2014 la stessa Sezione Tributaria ha chiarito che l\u2019eventualit\u00e0 di evitare una decadenza non pu\u00f2 integrare, di per s\u00e9, la ragione di urgenza contemplata dalla norma, altrimenti si verrebbero a convalidare in via generalizzata tutti gli atti in scadenza, in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite (secondo il quale il requisito dell\u2019urgenza deve essere riferito alla concreta fattispecie).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><a href=\"#_ftnref1\" name=\"_ftn1\">[1]<\/a> Per il commento di tale pronuncia, cfr. \u201cAccertamento anticipato: casi di ammissibilit\u00e0\u201d, sul <em>Fiscal-Focus.info<\/em> del 28 aprile 2014, del medesimo autore.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore: M<strong>arco Brugnolo<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Con l\u2019approssimarsi della fine d\u2019anno, si avvicinano anche i termini di decadenza dell\u2019azione accertatrice, stabiliti ai fini delle imposte sui redditi e dell\u2019Iva, rispettivamente dagli artt. 43 del DPR n. 600\/1973 e 57 del DPR n. 633\/1972. 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