{"id":941,"date":"2015-11-06T10:29:09","date_gmt":"2015-11-06T09:29:09","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=941"},"modified":"2015-11-06T10:29:09","modified_gmt":"2015-11-06T09:29:09","slug":"esenzione-imu-per-i-soggetti-aire","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=941","title":{"rendered":"Esenzione Imu per i soggetti Aire"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify;\">Chiarimenti del Mef con la Risoluzione 10\/DF<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Premessa<\/strong> \u2013 Per i soggetti Aire \u00e8 possibile fruire del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU) solamente per una unit\u00e0 immobiliare. Questo \u00e8 quanto chiarito dal Mef con la risoluzione n. 10\/Df del 5 novembre.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Imu per gli Aire<\/strong> &#8211; Sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui i cittadini italiani residenti all\u2019estero e iscritti all\u2019Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE), aventi diritto all\u2019applicazione del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU), previsto dall\u2019art. 9-bis del D. L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, siano proprietari di pi\u00f9 abitazioni dislocate in diversi comuni del territorio italiano.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Abitazione principale<\/strong> &#8211; In particolare, \u00e8 stato chiesto quali devono essere in siffatta ipotesi i criteri per stabilire quale immobile debba essere considerato direttamente adibito ad abitazione principale. Al riguardo, il Mef ha richiamato quanto stabilito dal comma 1 della suddetta disposizione che modifica l\u2019art. 13, comma 2, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che, a partire dall&#8217;anno 2015, \u201c\u00e8 considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unit\u00e0 immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all&#8217;Anagrafe degli italiani residenti all&#8217;estero (AIRE), gi\u00e0 pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di propriet\u00e0 o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d&#8217;uso\u201d. Per completezza il Mef ha richiamato anche il successivo comma 2 dell\u2019art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014 il quale dispone che sull&#8217;\u201dunit\u00e0 immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi\u201d. In assenza di specifiche disposizioni in ordine all\u2019individuazione dell\u2019immobile da considerare ai fini dell\u2019equiparazione all\u2019abitazione principale, la stessa possa essere effettuata direttamente dal contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caratteristiche<\/strong> &#8211; L\u2019abitazione principale deve essere costituita, come espressamente previsto dall\u2019art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, da una sola unit\u00e0 immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto a prescindere dalla circostanza che sia utilizzata come abitazione principale pi\u00f9 di una unit\u00e0 immobiliare distintamente iscritta in catasto. In tal caso, le singole unit\u00e0 immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Pertanto, il contribuente pu\u00f2 scegliere quale delle unit\u00e0 immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall\u2019IMU per l\u2019abitazione principale; le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l\u2019applicazione dell\u2019aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati. Sulla base dello stesso disposto dell\u2019art. 13, comma 2, del D. L. n. 201 del 2011, il contribuente pu\u00f2 considerare come pertinenza dell\u2019abitazione principale soltanto un\u2019unit\u00e0 immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, il contribuente ha la facolt\u00e0 di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Scelta<\/strong> &#8211; Per quanto riguarda, infine, le modalit\u00e0 con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all\u2019estero dell\u2019immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al D. M. 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell\u2019alloggio deve anche barrare il campo 15 relativo alla \u201cEsenzione\u201d e riportare nello spazio dedicato alle \u201cAnnotazioni\u201d la seguente frase: \u201cl\u2019immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell\u2019art. 13 del D. L. n. 201\/2011\u201d. Si ricorda che, come precisato nella risoluzione n. 3\/DF del 25 marzo 2015, la dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>REDAZIONE FISCAL FOCUS<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Chiarimenti del Mef con la Risoluzione 10\/DF Premessa \u2013 Per i soggetti Aire \u00e8 possibile fruire del trattamento di favore in materia di imposta municipale propria (IMU) solamente per una unit\u00e0 immobiliare. Questo \u00e8 quanto chiarito dal Mef con la risoluzione n. 10\/Df del 5 novembre. 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