{"id":949,"date":"2015-11-06T10:54:02","date_gmt":"2015-11-06T09:54:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=949"},"modified":"2015-11-06T10:54:02","modified_gmt":"2015-11-06T09:54:02","slug":"cartella-dopo-controllo-formale-la-motivazione-devessere-chiara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=949","title":{"rendered":"Cartella dopo controllo formale: la motivazione dev\u2019essere chiara"},"content":{"rendered":"<p><strong>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In tema di controllo formale della dichiarazione dei redditi, \u00e8 nulla la cartella di pagamento dalla quale non si evincono le ragioni logico-giuridiche che hanno portato l\u2019Ufficio accertatore a iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 22489\/15 della Corte di Cassazione \u2013 Sezione Tributaria.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La controversia ha riguardato una cartella di pagamento emessa nei confronti di un contribuente, a seguito del controllo formale, ex art. 36 ter D.P.R. 600\/73, della dichiarazione dei redditi per l\u2019anno d\u2019imposta 2002.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">L\u2019Ufficio finanziario ha avuto da ridire sulle somme portate in deduzione\/detrazione relativamente all\u2019assegno divorzile e al figlio a carico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La CTR della Lombardia ha annullato la ripresa avendo ritenuto, da un lato, il vizio di motivazione, dall\u2019altro lato, che l\u2019indagine interpretativa compiuta dall\u2019Ufficio erariale non rientrasse nell\u2019attivit\u00e0 propria del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. 600, poich\u00e9 esso attiene alla correzione di errori materiali e di calcolo, cosicch\u00e9 si sarebbe dovuto procedere con l\u2019emissione di un avviso di accertamento.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il giudizio di cassazione intrapreso dal fisco \u00e8 terminato con la conferma della statuizione pro-contribuente pronunciata dalla CTR meneghina.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Quanto al vizio di motivazione, l\u2019Ufficio ha difeso il proprio operato evidenziando come al contribuente fosse stata inviata, prima della cartella di pagamento, la comunicazione ai sensi del comma 4 dell\u2019art. 36 ter. Pertanto, dalla considerazione congiunta dei due atti si sarebbero potuti tranquillamente evincere i motivi della ripresa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, la Suprema Corte non si \u00e8 potuta pronunciare circa la fondatezza o meno della tesi erariale perch\u00e9 nel ricorso di legittimit\u00e0 \u00e8 stato trascritto solo il contenuto della comunicazione riguardante l\u2019esito del controllo e non anche quello della cartella esattoriale.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gli ermellini scrivono: <em>\u201cnon essendo stato descritto il contenuto della cartella, al fine di verificare, quanto meno, la presenza di un rinvio alla ragioni espresse dall\u2019Ufficio nella previa comunicazione ex art. 36 comma 4, questa Corte non \u00e8 messa in grado di vagliare la fondatezza del motivo. <strong>Peraltro la CTR ha affermato che, dall\u2019esame della cartella, non emerge quale sia stato l\u2019iter logico-giuridico che ha determinato l\u2019Ufficio accertatore ad iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente<\/strong>\u201d. <\/em>Pertanto il gravame dell\u2019Ufficio \u00e8 stato rigettato, con addebito delle spese del grado.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nell\u2019occasione, la Sezione Tributaria del Palazzaccio ha ribadito che la cartella di pagamento <strong>deve essere preceduta<\/strong> dalla comunicazione dell&#8217;esito del controllo ex art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, <strong>a pena di nullit\u00e0,\u00a0<\/strong>poich\u00e9 tale comunicazione assolve a una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l&#8217;Amministrazione finanziaria e il contribuente prima dell&#8217;iscrizione al ruolo. Al comma 4 del citato articolo \u00e8 previsto che l\u2019esito del controllo formale \u00e8 comunicato al contribuente o al sostituto d\u2019imposta con l\u2019indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle ritenute alla fonte, e ci\u00f2 per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati in sede di controllo formale. La procedura prevista dall\u2019art. 36 ter del D.P.R. n. 600\/73, infatti, diversamente da quella delineata nell&#8217;art. 36 bis, si connota per l&#8217;effettuazione di controlli su dati e documenti esterni rispetto al mero contenuto cartolare della dichiarazione, che si risolvono sovente nell&#8217;accertare la veridicit\u00e0 di quanto in essa riportato e non la mera sussistenza di errori di calcolo o di omissioni. La previa comunicazione d\u2019irregolarit\u00e0 rappresenta, quindi, un atto amministrativo istruttorio e relativo a somme non ancora iscritte a ruolo.<\/p>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti In tema di controllo formale della dichiarazione dei redditi, \u00e8 nulla la cartella di pagamento dalla quale non si evincono le ragioni logico-giuridiche che hanno portato l\u2019Ufficio accertatore a iscrivere a ruolo gli importi asseritamente dovuti dal contribuente. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza n. 22489\/15 della Corte &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=949\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Cartella dopo controllo formale: la motivazione dev\u2019essere chiara<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-949","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=949"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":950,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/949\/revisions\/950"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=949"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=949"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=949"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}