{"id":981,"date":"2015-11-10T10:01:48","date_gmt":"2015-11-10T09:01:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=981"},"modified":"2015-11-10T10:06:23","modified_gmt":"2015-11-10T09:06:23","slug":"agenzie-fiscali-la-cassazione-salva-gli-atti-dei-dirigenti-illegittimi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=981","title":{"rendered":"Agenzie fiscali. La Cassazione \u201csalva\u201d gli atti dei dirigenti illegittimi"},"content":{"rendered":"<p><strong>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti<\/strong><\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 9 novembre 2015<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sono validi ed efficaci gli atti riferibili ai funzionari delle Agenzia delle Entrate ai quali \u00e8 stato conferito l\u2019incarico dirigenziale senza concorso pubblico. \u00c8 quanto emerge dalla <strong>sentenza n. 22810\/15 della Sezione Tributaria della Cassazione <\/strong>che ha affrontato la questione degli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 la quale ha sancito l\u2019illegittimit\u00e0 della norma che ha consentito i ripetuti conferimenti di incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzia fiscali senza l\u2019indizione di concorsi pubblici.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Nel caso di specie, una societ\u00e0 di persone ha invocato la ben nota sentenza della Corte costituzionale nella speranza di ottenere l\u2019annullamento di tre avvisi di accertamento per imposte. Tali atti, infatti, erano stati firmati da un funzionario <strong>delegato<\/strong> dal direttore provinciale delle Entrate il quale aveva assunto la posizione dirigenziale senza il superamento delle procedure di accesso alla dirigenza necessarie per legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ebbene, tale doglianza inerente alla \u201ccarenza di potere\u201d del soggetto delegante non ha sortito l\u2019effetto sperato. Innanzitutto, il suo esame \u00e8 rimasto precluso nel giudizio di legittimit\u00e0 trattandosi di eccezione nuova. A tal proposito gli ermellini hanno sostenuto che le forme di invalidit\u00e0 dell&#8217;atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nome di nullit\u00e0, <strong>non sono rilevabili d&#8217;ufficio, n\u00e9 possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione<\/strong> (tra le altre, Cass. n. 18448\/2015).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La conversione delle ipotesi di nullit\u00e0 in mezzi di gravame avverso l&#8217;atto fiscale \u00e8 una conseguenza, ha spiegato la S.C., della struttura impugnatoria del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell&#8217;atto che la esprime. Il giudizio tributario, difatti, \u00e8 caratterizzato da un meccanismo d\u2019instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimit\u00e0 della pretesa effettivamente avanzata con l\u2019atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un<strong> oggetto rigidamente delimitato <\/strong>dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti <strong>nel ricorso introduttivo di primo grado<\/strong> (Cass. n. 25756\/2014).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dopo questo chiarimento gli ermellini hanno espresso, ai sensi dell&#8217;art. 363 cod. proc. civ., i seguenti principi di diritto:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d&#8217;ufficio, il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullit\u00e0 che l&#8217;atto sia sottoscritto dal &#8220;capo dell&#8217;ufficio&#8221; o &#8220;da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato&#8221;, <strong>senza richiedere che il capo dell&#8217;ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale<\/strong>; ci\u00f2 ancorch\u00e9 una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni.<\/li>\n<li>In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i &#8220;funzionari di area terza&#8221; di cui al contratto del comparto Agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata, individua l&#8217;agente capace di manifestare la volont\u00e0 della Amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalit\u00e0 per legge idonea a emettere quegli atti.<\/li>\n<li>Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassativit\u00e0 delle cause di nullit\u00e0 degli atti fiscali e non occorrendo, ai meri fini della validit\u00e0 di tali atti, <strong>che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali,<\/strong> ne consegue che la sorte degli atti impositivi <strong>formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale<\/strong>, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell&#8217;ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell&#8217;art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, <strong>non \u00e8 condizionata dalla validit\u00e0 o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24\u00b0 comma, del d.l. n. 16 del 2012.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<h5 style=\"text-align: justify;\">Autore:\u00a0<strong>redazione fiscal focus<\/strong><\/h5>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fiscal Focus &#8211; A cura di Antonio Gigliotti Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 9 novembre 2015 Sono validi ed efficaci gli atti riferibili ai funzionari delle Agenzia delle Entrate ai quali \u00e8 stato conferito l\u2019incarico dirigenziale senza concorso pubblico. \u00c8 quanto emerge dalla sentenza n. 22810\/15 della Sezione Tributaria della Cassazione che ha affrontato la &hellip; <a href=\"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/?p=981\" class=\"more-link\">Continua la lettura di <span class=\"screen-reader-text\">Agenzie fiscali. La Cassazione \u201csalva\u201d gli atti dei dirigenti illegittimi<\/span> <span class=\"meta-nav\">&rarr;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-981","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenze-cassazione"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/981","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=981"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/981\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":983,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/981\/revisions\/983"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=981"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=981"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopiersensini.it\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=981"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}