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Arriva il nuovo modello RLI per registrare le locazioni

Si può usare da subito il nuovo modello o impiegare il vecchio sino al 18 maggio
Dal 19 maggio sarà accettato solo il modulo approvato con il provvedimento di ieri
Con il nuovo modello RLI cambiano le regole per la registrazione telematica dei contratti di locazione. L’agenzia delle Entrate ha diffuso ieri il provvedimento direttoriale del 19 marzo 2019 (Prot. n. 64442/2019): l’impiego del modello diventerà obbligatorio a partire dal 19 maggio 2019.
Diversamente dal precedente provvedimento, quello di ieri stabilisce che da oggi e sino al 18 maggio 2019 si potrà usare sia il nuovo che il vecchio modello, in vigore dal 19 settembre 2017 in base al provvedimento 112605/2017.
Il modello è presentabile solo in via telematica, direttamente dal contribuente o attraverso i soggetti abilitati alla trasmissione. Il modello RLI può essere usato anche dai soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione attraverso gli uffici dell’agenzia delle Entrate. Ora nel quadro “dati generali” sono entrate parecchie delle indicazioni contenute prima nella Sezione I ma di fatto non è stata introdotta alcuna notizia in più.
Le novità comunque ci sono. Vediamo le principali.
Va ricordato, anzitutto, che l’opzione per la cedolare secca è possibile da quest’anno anche per i contratti relativi a unità immobiliari commerciali di categoria catastale C/1 e relative pertinenze.
Nel quadro A, Sezione II, la casella «cedolare secca» è stata sostituita dalla casella «Tipologia di regime», dove si indica (come prima) il codice 1, 2 o 3 a seconda che, in caso di più locatori, tutti, alcuni o nessuno opti per questo regime fiscale. È stata anche introdotta la casella «tardività annualità successiva» che serve a indicare (codice 1) se si intende comunicare (in ritardo) che si vuole passare da Irpef a cedolare per l’annualità successiva. Attenzione: in questo caso non si può fare l’invio telematico ma occorre recarsi all’ufficio. Se nessuno cambia il regime si indica il codice 2 e l’invioè telematico senza problemi.
Nella Sezione III, invece, rispetto al modello del 2017, è sparita la casella «Soggetto subentrato».
Nel quadro B, Sezione I, è stata invece aggiunta per maggiore chiarezza la dicitura «subentrante» all’ultima casella a destra in alto, che prima era riservata sia al cessionario che al subentrante.
Nel quadro C la casella «Tipologia immobili» ha solo cambiato nome ma la regola di indicare prima l’immobile principale e poi la pertinenza è rimasta uguale. Così come è cambiato il nome del quadro D (ora «Regime di tassazione») ma la compilazione resta identica.
Già nel precedente nuovo modello era stato previsto il quadro E, inserito per rendere chiaro se, in relazione a una o più annualità del contratto sottoposto a registrazione, è prevista la corresponsione di un canone diverso in funzione della durata del contratto. E anche qui non sono cambiate le regole di compilazione.
Nel provvedimento di ieri è ricordato che il modello, se presentato su carta, va stampato con inchiostro nero.
Si può evitare di trasmettere in allegato il contratto se i locatori o i conduttori non sono più di tre (tutte persone fisiche), l’affitto riguarda una sola unità abitativa e non più di tre pertinenze e nel contratto non ci sono patti che non riguardano la locazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Saverio Fossati

Rottamazione per le sole sanzioni

di Luigi Lovecchio

È possibile rottamare anche le pretese esclusivamente sanzionatorie, a condizione che rientrino tra quelle tributarie o contributive. In tale eventualità, la definizione potrebbe anche perfezionarsi a costo zero. È inoltre ammessa la scelta del carico da condonare, in presenza di una pluralità di debiti. Non è tuttavia possibile scindere la singola partita di ruolo, poiché essa rappresenta una unità indivisibile.

Nell’individuare le entrate definibili con la presentazione dell’istanza entro il prossimo 15 maggio, occorre ricordare che la regola è che tutto è condonabile con le sole eccezioni tassativamente previste nell’articolo 6, comma 10, del Dl 193/16. Ad esse si aggiungono le entrate appartenenti ad altri Stati Ue affidate all’agente della riscossione in forza degli accordi internazionali sul recupero coattivo dei tributi. Una delle eccezioni di maggior rilievo riguarda le sanzioni di natura diversa da quella tributaria e contributiva. Le multe stradali sono un caso a sé. Per esse la definizione comporta l’azzeramento degli interessi moratori e delle maggiorazioni di legge, mentre resta dovuta la sorte capitale.

Per distinguere le sanzioni tributarie da quelle aventi diversa qualificazione, la circolare n. 2 del 2017 dell’agenzia delle Entrate utilizza il criterio della giurisdizione. Si afferma pertanto che se si è in presenza di entrata devoluta alla cognizione delle Commissioni tributarie allora la sanzione è definibile. Si tratta di un criterio sostanzialmente condivisibile, poiché la Corte di cassazione (sentenza 8870/2016) ha più volte affermato la generalità della giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia fiscale. Ne consegue che, ad esempio, saranno senz’altro rottamabili i diritti camerali, il contributo unificato per le spese di giustizia e i contributi ai consorzi obbligatori. Non possono tuttavia escludersi casi dubbi, in ragione della complessità della nozione di tributo. Si pensi ad esempio ai contributi dovuti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo un recente intervento della Corte costituzionale (sentenza 269/2017) non è implausibile ipotizzarne la natura tributaria, nonostante un isolato arresto apparentemente contrario delle Sezioni unite della Cassazione (sentenza 19678/2016). O ancora agli oneri di urbanizzazione, tradizionalmente in bilico tra la qualifica tributaria e quella patrimoniale (con prevalenza di quest’ultima).

Non possono invece senz’altro definirsi, ad esempio, le sanzioni per utilizzo di lavoro nero o irregolare, né quelle per omesso deposito di atti al Registro delle imprese. Per quanto riguarda le sanzioni comminate agli intermediari abilitati per la trasmissione delle dichiarazioni, a partire dal 1° gennaio 2007 le stesse sono state ricondotte all’ambito tributario e possono dunque essere sanate.

È peraltro possibile scegliere il carico da rottamare, in presenza di una pluralità di debiti. A tale riguardo, va però ricordato che secondo la citata circolare n. 2 delle Entrate la singola partita (e non il codice tributo) affidata all’agente della riscossione costituisce una unità indivisibile. Tale è di regola quella scaturente da ciascun procedimento di accertamento, liquidazione e riscossione. Ne consegue che, secondo l’interpretazione ufficiale, non è possibile decidere di definire, ad esempio, i rilievi Irpef e non quelli Iva del medesimo avviso di accertamento. O si definisce tutto o non si definisce nulla. Lo stesso dicasi con riferimento ad una cartella di pagamento emessa per la liquidazione o il controllo formale della dichiarazione.

Fonte “Il sole 24 ore”