L’Iva per cassa «separa» le comunicazioni dei dati sulle liquidazioni

di Pierpaolo Ceroli e Agnese Menghi

Entro il prossimo 31 maggio i contribuenti devono comunicare, tramite il modello Lipe, il risultato della liquidazione periodica e, a tal fine, devono indicare l’ammontare delle transazioni che hanno concorso alla determinazione dell’imposta. Come regola generale, nel modello vanno dichiarate tutte le operazioni per le quali è richiesta la fatturazione, a prescindere, quindi, dall’effettiva imposta. A tal proposito, nel quadro VP, al rigo VP2, si riportano le operazioni attive rilevanti nel periodo di riferimento (mese o trimestre) – annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione – al netto dell’imposta. Pertanto, devono essere indicate le operazioni:

•imponibili;
•non imponibili;
•esenti;
•non soggette per carenza del presupposto territoriale, per le quali però è richiesta la fatturazione.

Sono, invece, escluse dalla comunicazione le operazioni esenti effettuate dai soggetti che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti all’articolo 36-bis del Dpr 633/1972, come anche rilevato dalle istruzioni al modello.

Stessa compilazione per le operazioni passive in quanto nel rigo VP3 deve essere indicato l’ammontare complessivo delle transazioni registrate nel registro degli acquisti (fatture e bollette doganali). Di conseguenza, vanno dichiarati, anche se la relativa Iva è indetraibile:
■gli acquisti interni ed intracomunitari di beni e servizi;
■le importazioni di beni.

In merito alle operazioni con Iva ad esigibilità differita, come nel caso del regime Iva per cassa, il modello deve essere compilato riportando, per quanto riguarda le operazioni attive, l’imponibile nel rigo VP2 relativo al mese/trimestre di effettuazione dell’operazione, mentre l’imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del periodo nel quale se ne verifica l’esigibilità. Di conseguenza, l’imponibile risulterà in un modello, mentre la relativa imposta sarà dichiarata in un altro. Allo stesso modo le operazioni passive ad esigibilità differita, le quali devono essere dichiarate riportando l’imponibile nel rigo VP3 nel periodo in cui l’acquisto è registrato, mentre l’imposta va nel rigo VP5 del modello riferito al periodo in cui si è verificato il diritto alla detrazione.

Un’altra ipotesi particolare di compilazione del modello Lipe riguarda le operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario. Nell’ipotesi di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile il cedente o prestatore indica esclusivamente l’imponibile tra le operazioni attive nel rigo VP2, mentre il cessionario/committente:
■indica la base imponibile solo nel rigo VP3 (e non anche in VP2);
■riporta l’imposta sia nel rigo VP4 «Iva esigibile» che nel rigo VP5 «Iva detratta» (purché l’Iva sia detraibile).

Qualora, invece, l’operazione rientrasse nel regime di split payment, il cedente/prestatore deve indicare solo l’imponibile nel rigo VP2, mentre l’imposta non va riportata nel rigo VP4, in quanto il debitore è la Pa in qualità di cessionario/committente.

Fonte “Il sole 24 ore”