L’acquisto di azienda non incide sul bonus R&S

L’acquisto di una azienda “indipendente” sotto l’aspetto del soggetto economico non incide sulla media di riferimento per il calcolo incrementale del credito d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 3 del Dl 145/2013), contrariamente a quanto avviene con operazioni di subentro in regime di continuità nelle vicende e nelle posizioni fiscali altrui (come accade in caso di fusioni e scissioni). Diversamente, in presenza di operazioni quali il conferimento di azienda o l’affitto di azienda, alla stessa stregua dell’acquisto, ove esse rappresentino fenomeni di riorganizzazione realizzate all’interno del gruppo societario, la media storica va implementata con i dati rilevanti dei soggetti danti causa. È questo, in sintesi, il contenuto della risposta a interpello (prot. 909-638/2018) resa nelle scorse settimane dalla Dre Emilia-Romagna, ove vengono richiamate e precisate le affermazioni contenute nella circolare n. 10/E/2018. La conclusione è sicuramente utile per le aziende interessate, anche con riferimento alle spese che verranno sostenute nel 2019, in vigenza dalle modifiche alle regole generali sul credito d’imposta contenute nella bozza di legge di Bilancio 2019 in discussione in Parlamento.

Nel caso in esame, la società istante aveva acquistato una azienda da un fallimento nel corso del 2014 e si chiedeva se i dati della cedente per il periodo ante acquisizione concorressero alla determinazione della media sui cui si basa il calcolo incrementale del credito d’imposta, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del Dm 27 maggio 2015. I meccanismi di calcolo del credito d’imposta in presenza di operazioni straordinarie sono stato chiariti dall’agenzia delle Entrate con circolare n. 10/E/2018, che ha diviso, sostanzialmente, le varie operazioni in due gruppi:

quelle (come la fusione e la scissione) caratterizzate da una sostanziale continuità nelle vicende giuridiche e nelle posizioni fiscali delle società incorporate (o fuse) e scisse, in cui i dati di queste ultime devono essere trasferite nella media storica di riferimento delle società incorporanti (o risultanti) e delle beneficiarie;

quelle (come la cessione di azienda, il conferimento e l’affitto di azienda) in cui tale continuità sostanziale generalmente non si ravvisa, per cui non si verifica neppure il trasferimento dei dati storici, peraltro di assai difficile ricostruzione senza un obbligo preciso di informazione da parte del soggetto dante causa.

Quest’ultima conclusione, tuttavia, va rivista nel caso in cui tali operazioni avvengano all’interno di un gruppo, ossia nell’ambito del medesimo soggetto economico, nel qual caso «sulla base di valutazioni di ordine sistematico ed equitativo» si deve giungere alle stesse conclusioni previste per fusioni e scissioni.

Richiamando questi concetti, la Dre Emilia-Romagna, esaminando il caso di cui all’interpello, conclude nel senso che la società acquirente non deve ereditare i dati dei costi di ricerca sostenuti dall’azienda acquistata nel periodo di riferimento (2012-2014, sino alla cessione), poiché «il cambiamento del soggetto economico conseguente alla cessione determina una discontinuità nell’attività di ricerca precedentemente svolta». Nell’istanza, infatti, era stato precisato che la società acquirente e la fallita erano sempre state parti indipendenti, non avendo mai fatto parte dello stesso gruppo societario, né essendo state interessate da rapporto di partecipazione reciproca, di controllo o di collegamento ex articolo 2359 del Codice civile o di correlazione. Il che, quindi, rende tutto più semplice.

Fonte “Il sole 24 ore”