Rivalutazione: il ruolo dei sindaci

25 Marzo 2014

Controllo sul valore attribuito e sui criteri utilizzati

Premessa – Nel caso in cui una società proceda nel bilancio al 31.12.2013 a usufruire della rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla legge di stabilità 2014, gli amministratori, sindaci e revisori dovranno illustrare, motivare e attestare la bontà delle operazioni compiute al fine di rendere il più possibile edotti i terzi circa le scelte compiute e i criteri seguiti.

Collegio sindacale – Per quanto riguarda in particolare le verifiche a cui è tenuto il collegio sindacale, queste si inseriscono nel generale dovere posto dall’art. 2403, c.c., che prevede a carico del collegio sindacale la vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Inoltre, anche se privo del controllo contabile, il collegio sindacale è comunque chiamato a vigilare affinché non si verifichino gravi ed evidenti violazioni dei principi contabili applicabili.

Congruità del valore – Da ciò deriva quindi lo specifico adempimento che la normativa in tema di rivalutazione monetaria ha posto a carico del collegio sindacale, che quindi, oltre ad essere tenuto a vigilare sull’osservanza del corretto iter di rivalutazione da parte degli amministratori, è soprattutto chiamato ad attestare nella propria relazione al bilancio d’esercizio la congruità del valore rivalutato rispetto al valore economico e/o di funzionamento del bene, nonché a descrivere i criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni.

Verifica – Il collegio sindacale deve, quindi, verificare la correttezza del valore economico ai fini della rivalutazione con rispetto del principio contabile nazionale Oic 16, a prescindere dalle indicazioni delle norme di rivalutazione.

Presupposti –
 Il collegio sindacale dovrà in primo luogo vigilare sul rispetto dei presupposti di applicazione del provvedimento: soggettivi, oggettivi e procedurali (ad esempio, se la rivalutazione può essere motivo di rinvio ai 180 giorni dell’assemblea di approvazione del bilancio; articolo 2364, Codice civile. Su questo punto, consta peraltro una precedente opinione contraria di Assonime, circolare n. 23/06).

Criteri – Con l’applicazione dell’articolo 11 della Legge n. 342/00, il Collegio sindacale è tenuto a riferire nella propria relazione all’assemblea in merito ai “criteri” utilizzati dagli amministratori nell’operare la rivalutazione, e al rispetto del “limite massimo” iscritto in bilancio riferito al “valore interno d’uso” e al “valore corrente” di mercato degli immobili. È proprio riguardo al valore a cui gli immobili sono iscritti in bilancio post-rivalutazione che si manifesta la deroga all’articolo 2426, Codice civile.

Valore mercato – Ad esempio se gli amministratori hanno basato la rivalutazione sul valore di mercato del bene secondo un’apposita perizia di stima; gli amministratori avranno poi verificato la tenuta di questa valutazione anche in base alla recuperabilità mediante l’impiego dell’immobile “interno” all’impresa. Su queste basi e con questi supporti, il Collegio sindacale potrà basare l’attestazione circa il rispetto del limite economico massimo.

Vigilare – Quando la rivalutazione fosse compiuta da società che, in mancanza, si sarebbero trovate nelle condizioni indicate dagli articoli 2446 o 2447, il Collegio sindacale dovrà attentamente vigilare sull’effettiva tenuta del valore a cui i beni sono iscritti rispetto a quanto è recuperabile tramite il loro uso, e anche la sussistenza del presupposto della “continuità aziendale”.

Giudizio – Queste considerazioni potranno influenzare il giudizio sul bilancio del Collegio sindacale, a partire da un semplice richiamo di informativa esposto in relazione, sino ad arrivare nei casi di evidenti carenze o errori significativi, a esprimere un rilievo, o anche un giudizio negativo (articolo 2409 ter, Codice civile).