Entro il 30 settembre occorre inviare la dichiarazione dei redditi modello 730/2025:
I dipendenti e i pensionati hanno cominciato a ricevere i rimborsi del 730/2025 dalla busta paga di luglio, pagata in agosto, o dal cedolino di pensione dello stesso mese.
In alcuni casi le Entrate possono bloccare temporaneamente il rimborso al contribuente a credito, vediamo perchè.
1) Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
Le Entrate, per rimborsi spettanti superiori a 4.000 euro, hanno la facoltà di bloccare temporaneamente il pagamento.
L’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, disciplinano le procedure di verifica della dichiarazione.
I controlli hanno lo scopo di garantire la compensazione di eventuali debiti fiscali pregressi del contribuente con il credito emergente dalla dichiarazione, sia a prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso fiscale compreso quello derivante dal Modello 730, è tenuta a verificare se il contribuente beneficiario del rimborso abbia eventuali debiti pendenti iscritti a ruolo, ossia somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.
Dal 2025 vi è una novità importante relativa alla soglia per l’attivazione della verifica: se il rimborso d’imposta spettante al contribuente è di ammontare superiore a 500 euro l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente controllare se il beneficiario risulta anche debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento.
Se l’esito di tale verifica è affermativo, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una proposta di compensazione e il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica di tale proposta per accettarla o rifiutarla.
Qualora il contribuente rifiuti la proposta di compensazione, le somme chieste a rimborso restano comunque bloccate e messe a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
Durante questo periodo, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di avviare l’azione esecutiva per soddisfare coattivamente il debito iscritto a ruolo.
2) 730/2025: il blocco del rimborso per controlli
Il Modello 730 presentato dal contribuente può essere selezionato per un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo scatta se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, come incoerenze o importi di rimborso particolarmente elevati.
Se la dichiarazione viene selezionata per questo controllo preventivo segue un blocco del rimborso spettante e di conseguenza:
- il rimborso fiscale non verrà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- l’erogazione del rimborso avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate stessa, e al termine delle procedure di controllo.
Attenzione però che, a tutela dei contribuenti, nei casi di controllo preventivo, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Modello 730, ordinariamente previsto per il 30 settembre e quindi, al più tardi, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
3) 730/2025: quando scattano i controlli
Il controllo preventivo può scattare al verificarsi di almeno una delle seguenti due condizioni:
- il Modello 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri che vengono individuati con cadenza annuale da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il Modello 730 determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Non è detto comunque che il blocco e il controllo preventivo scattino automaticamente poiché si tratta di una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, che può decidere di non attivare il controllo se, ad esempio, il contribuente è noto per la sua affidabilità fiscale o se il rimborso elevato è chiaramente giustificato da dati preesistenti e coerenti.
Secondo la prassi consolidata e i provvedimenti ADE emanati nel tempo, gli elementi di incoerenza che tipicamente possono far scattare un controllo preventivo riguardano principalmente:
- scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano:
- negli F24 effettuati dal contribuente;
- nelle Certificazioni Uniche (CU);
- nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati che sono stati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate o rispetto a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio specifiche individuate dall’Agenzia sulla base di irregolarità o anomalie che si sono verificate per lo stesso contribuente negli anni precedenti;
- crediti d’imposta di importo rilevante che sono stati riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative a favore) e che risultano modificati rispetto al primo modello presentato per quell’annualità.
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Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025. Fonte Redazione Fisco e Tasse ,03/09/2025
Dal conferimento al rinnovo della delega unica, tutte le regole e le specifiche tecniche aggiornate per intermediari e contribuenti, con scadenze e deroghe operative.
Con il provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:
- introdotta dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024 (vd. Delega Unica: istruzioni per delegare ai servizi fiscali ADE e ADER)
- e modificata il 20 maggio 2025 (vd. Delega unica intermediari: possibile anche la firma elettronica FEA e CIE).
La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.
Scarica il testo del Provvedimento con l’Allegato tecnico.
1) Periodo transitorio e deroghe operative2) Nuove modalità di conferimento della delega unica3) Servizio web per il conferimento tramite intermediari4) Sicurezza, controlli e ricevute5) Codici operazione e tipologie di servizi delegabili
1) Periodo transitorio e deroghe operative
Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:
- dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
- dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
- sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.
Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.
Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.
2) Nuove modalità di conferimento della delega unica
A partire dall’8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.
Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:
- dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
- servizi oggetto di delega;
- data di conferimento, rinnovo o revoca.
La sottoscrizione dovrà avvenire con:
- Firma digitale;
- Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
- FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.
Sono previste due modalità di trasmissione:
- Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
- Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.
3) Servizio web per il conferimento tramite intermediari
Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:
- scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
- autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
- correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.
Il flusso prevede tre passaggi principali:
- Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
- Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
- Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.
4) Sicurezza, controlli e ricevute
Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:
- struttura e formato del file;
- validità di certificati e firme;
- congruenza dei dati anagrafici;
- rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.
Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.5) Codici operazione e tipologie di servizi delegabili
Le operazioni previste sono:
- 01 Conferimento
- 02 Revoca
- 03 Rinnovo
Le tipologie di servizi delegabili sono otto:
- la consultazione del Cassetto fiscale delegato;
- uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero:
- consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
- consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
- registrazione dell’indirizzo telematico,
- fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche,
- accreditamento e censimento dispositivi;
- l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
- i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Responsabilità amministratori per società fallita. Fonde Redazione Fisco e Tasse ,03/09/2025
Responsabilità dell’mministratore e fallimento della srl: il ruolo centrale dell’agire dell’amministratore per il bene della società
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n 23963/2025 ha ribadito che l’amministratore di una srl è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell’attività svolta e senza incorrere in conflitto d’interessi con la società che amministra.
Egli compie un atto illecito se abbia fatto prevalere un interesse extrasociale che, oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole.
Il Fallimento ha chiesto il risarcimento danni nei confronti dell’ex amministratore ritenuto responsabile di operazioni pregiudizievoli per la società, come compensazioni e pagamenti preferenziali verso società estere a lui riconducibili.
IlTribunale di primo grado ha accolto parzialmente la domanda, condannandolo. al pagamento. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello e l’amministratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, articolato in tre motivi:
- il primo punto sollevato dal ricorrente riguarda la qualificazione giuridica dell’azione di responsabilità esercitata dal Fallimento. Secondo l’amministratore, la curatela avrebbe agito esclusivamente in base all’art. 2394 c.c., ovvero l’azione risarcitoria extracontrattuale per danno ai creditori, fondata sulla violazione del principio di par condicio creditorum. La Corte d’Appello, invece, ha ritenuto che l’azione esercitata fosse anche di tipo contrattuale, ai sensi dell’art. 2476 c.c., poiché la condotta dell’amministratore era stata descritta come lesiva dell’interesse sociale e posta in essere in conflitto d’interessi.Secondo il ricorrente, si è verificata una violazione dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, poiché il giudice d’appello avrebbe deciso su una domanda che il Fallimento non aveva proposto in quei termini;
- secondo motivo di doglianza: un pagamento può essere qualificato come “preferenziale” solo se eseguito durante lo stato d’insolvenza. Il ricorrente contesta che la Corte abbia presunto la responsabilità anche in assenza di prova dell’insolvenza, che sarebbe invece requisito essenziale per configurare il danno da pagamento preferenziale;
- infine,l’amministratore ha contestato che la Corte d’Appello abbia invertito l’onere della prova in relazione al valore reale di due macchinari venduti. Secondo il ricorrente, spettava alla curatela dimostrare che il prezzo di vendita fosse alterato e non congruo, e non viceversa.
1) Responsabilità amministratori per società fallita
Secondo la Cassazione, l’interpretazione della domanda giudiziale da parte del giudice d’appello rientra nell’apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, salvo violazione dei criteri ermeneutici (artt. 1362 ss. c.c.) o omesso esame di un fatto decisivo.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che la Corte d’Appello abbia violato tali criteri, né ha trascritto in modo autosufficiente i passaggi dell’atto introduttivo a sostegno della sua tesi. Di conseguenza, la censura è inammissibile.
La Corte ha sottolineato che la responsabilità dell’amministratore può sussistere anche indipendentemente dallo stato d’insolvenza, qualora emergano comportamenti lesivi degli interessi sociali, come il trasferimento di risorse verso società correlate, senza giustificazione economica.
Nel caso concreto:
- i pagamenti alla società estera venivano eseguiti anche quando il suo debito superava il credito;
- l’amministratore non ha fornito alcuna giustificazione per tali operazioni, né spiegato perché non avesse esercitato la compensazione anziché effettuare esborsi.
- l’amministratore avrebbe dovuto evitare esborsi dannosi, mostrando la diligenza richiesta dalla carica (art. 2476 e 1176 c.c.).
Quanto alla vendita dei macchinari, la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui:
- il curatore deve allegare l’inadempimento (es. la vendita a prezzo non congruo),
- spetta all’amministratore dimostrare di aver agito con diligenza, ad esempio documentando il valore reale delle macchine.
- il principio della business judgement rule non esonera dalla responsabilità se la scelta è irragionevole o fatta in conflitto d’interessi. (Ricordiamo che tale principio prevede di limitare il potere del giudice di sindacare le scelte gestionali compiute dagli amministratori di una società, a condizione che:
- siano state prese in buona fede, cioè senza intenzioni scorrette;
- siano fondate su un’analisi informata, quindi con una valutazione attenta dei dati e delle informazioni disponibili;
- siano nell’interesse della società, non per vantaggi personali.)
Con l’ordinanza n. 30031/2022, la Cassazione ha ribadito il seguente principio:
“L’amministratore di una società a responsabilità limitata risponde per violazione dei doveri di diligenza e lealtà anche in assenza di accertato stato d’insolvenza, ove le condotte poste in essere — come pagamenti preferenziali o operazioni in conflitto d’interessi — abbiano arrecato un pregiudizio al patrimonio sociale o aggravato la posizione dei creditori.”