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Rottamazione, ultimo appello per pagare le vecchie rate

Oggi è l’ultimo giorno per pagare le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, e “salvare” così le precedenti rottamazioni cartelle. Per i debitori che vi provvedono, così come anche per i contribuenti che hanno pagato le rate nei termini di legge, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme. Queste potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

A questo fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, insieme ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate in quanto di importo residuo, al 24 ottobre 2018, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

L’articolo 3, comma 21, del Dl 119/2018 (già approvato con modifiche dal Senato e ora all’esame della Camera) rimette in bonis i morosi della rottamazione-bis, e non prevede alcuna penalità per i contribuenti interessati, ma consente di godere delle più comode modalità di pagamento in caso di regolarizzazione dei pagamenti dovuti entro il 7 dicembre 2018. Pertanto, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione -bis, per non perdere i benefici connessi alla rottamazione, dovranno versare entro oggi, 7 dicembre, rispettivamente:
•con riferimento ai ruoli gennaio-settembre 2017, le somme non ancora versate delle rate già scadute nei mesi di luglio 2018 (prima rata) e settembre 2018 (seconda rata) nonché quelle il cui originario pagamento era previsto per il 31 ottobre 2018 (terza rata);
•con riferimento ai ruoli 2000 – 2016, le somme relative alla prima rata con scadenza 31 ottobre 2018.

Ad esempio, un contribuente che, con la rottamazione-bis, ha rottamato le cartelle fino al 2016 non incluse nella prima sanatoria, doveva pagare il debito in 3 rate, scadenti il 31 ottobre 2018, il 30 novembre 2018 e il 28 febbraio 2019. In questo caso, pagando oggi la rata di ottobre 2018, il residuo debito, corrispondente alle rate di novembre 2018 e febbraio 2019, che è il 60 per cento, sarà interessato dalla rottamazione ter e potrà essere pagato in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. Su tali rate saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.

Resta, tuttavia, salva la facoltà per il debitore di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate residue. Il mancato pagamento entro oggi delle somme dovute sulle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 determinerà una preclusione ai contribuenti interessati, in quanto i debiti afferenti i carichi oggetto della precedente istanza di rottamazione non potranno più essere definiti attraverso la nuova edizione della sanatoria e la dichiarazione eventualmente presentata sarà dichiarata improcedibile. Pertanto, il mancato pagamento precluderà ai debitori la possibilità di ripresentare, con riferimento agli stessi carichi, una nuova domanda di rottamazione.

Fonte “Il sole 24 ore”